Personalizza: solo testo contrasto grafica

Consiglio Regionale del Piemonte

Home > Consiglieri > Trattamento Economico

Trattamento economico dei Consiglieri

Dati aggiornati a aprile 2010

La scheda sintetizza le voci che compongono il trattamento economico dei Consiglieri Regionali e degli Assessori in ordine all'indennità di carica, i rimborsi spese , il trattamento di fine mandato , l'assegno vitalizio . Sono inoltre precisate le trattenute e le modalità di assoggettamento IRPEF.

Indennità di carica

L'indennità di carica da corrispondere ai Consiglieri regionali è determinata, ai sensi dell’art. 1 L.R. 13.10.72, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 85% dell’indennità di carica parlamentare mensile lorda e quindi pari ad un importo lordo di €. 9.948,09 per n° 12 mensilità
La stessa legge regionale stabilisce la corresponsione di indennità aggiuntive mensili per i diversi incarichi secondo le sotto indicate percentuali relative alla indennità di carica parlamentare lorda :
Presidente della Giunta Regionale e Presidente del Consiglio Regionale: 35%
€. 9.948,09 + €. 4.096,27 totale €. 14.044,36;
Vice Presidente della Giunta Regionale: 30%
€. 9.948,09 + €. 3.511,09 totale €. 13.459,18
Assessori regionali e Vice Presidenti del Consiglio regionale: 20%
€. 9.948,09 + €. 2.340,73 totale €. 12.288,82
Presidente di Gruppo consiliare: 15%
€. 9.948,09 + €. 1.755,55 totale €. 11.703,64
Componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale e Presidenti di Commissioni speciali, nonchè Presidente della Giunta per le Elezioni 10%
€. 9.948,09 + €. 1.170,36 totale €. 11.118,45
Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale e Vice Presidenti di Commissioni Speciali, nonché Vice Presidenti e Segretario della Giunta per le elezioni : 5%
€. 9.948,09 + €. 585,18 totale €. 10.533,27

Trattenute

L'indennità di carica lorda spettante ai Consiglieri regionali (esclusi gli assegni integrativi sopra descritti) è sottoposta alle seguenti contribuzioni obbligatorie stabilite con lr 3 settembre 2001 n°24 così come modificata dalla lr 6 marzo 2006, n. 12:
5% dell’idennità di carica, €. 497,40,.per l’indennità di fine mandato
20% dell’idennità di carica €. 1.989,62, per l’assegno vitalizio,
La trattenuta per l’assegno vitalizio è incrementata di un ulteriore 5% dell’idennità di carica, qualora il Consigliere intenda usufruire del beneficio della reversibilità per una quota, pari al 60% dell’importo lordo dell’assegno vitalizio stesso, da devolvere, in caso di sua morte, al coniuge e/o ai figli, fino al compimento della maggiore età o, se studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età;

Rimborso spese

Il rimborso spese dei Consiglieri, è disciplinato dalla lr 13 ottobre 1972 n 10 e successive modificazioni ed integrazioni e prevede una componente fissa ed una variabile:
rimborso forfetario mensile : pari all’importo di 8 gettoni di presenza - €. 976,56 - e, per gli aventi diritto, di 8 rimborsi relativi al doppio del percorso effettuato dal comune di residenza al capoluogo della regione. E’ inoltre attribuito a tutti i Consiglieri un rimborso per una percorrenza di 3000 km pari a €. 1.425,00
indennità di presenza pari a €. 122,07, che viene attribuita una sola volta per ogni giorno di presenza effettiva alle riunioni istituzionali, e per presenze a riunioni cui i Consiglieri partecipino in veste istituzionale, dichiarate
rimborso chilometrico, relativo al percorso compiuto per partecipare a riunioni istituzionali dichiarate, calcolato moltiplicando tale percorso per una quota pari a €. 0,475 per chilometro percorso, la quota è sistematicamente aggiornata con deliberazione dell’ufficio di presidenza. Tale rimborso è attribuibile per ogni giorno di presenza ai Consiglieri non residenti a Torino che non usufruiscono in via permanente di auto di servizio.

Indennita’ di fine mandato

Al termine del mandato i consiglieri e gli assessori ricevono l’indennità di fine mandato che è fissata nella misura di due volte l’ultima mensilità lorda dell’indennità consiliare, percepita in carica, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato (o frazione di anno non inferiore a sei mesi ed un giorno) l.r. 24/2001, artt. 10,11,13.

Assegno vitalizio

Al compimento del 65 anno di età – l.r. 24/2001 art. 3 e, su richiesta dell’interessato, i consiglieri e gli assessori hanno diritto ad un assegno vitalizio che varia da un minimo del 30 % ad un massimo dell’80% dell’indennità consiliare, a seconda degli anni di mandato svolto
Qualora l’amministratore abbia scelto di versare la quota ulteriore del 5% per la determinazione dell’attribuzione del vitalizio , dopo il proprio decesso , al coniuge/o ai figli, a questi spetta una quota pari al 60% dell’importo dell’assegno vitalizio definito. (l.r. 24/2001 art. 8).
La l.r. 24/2001 art. 5, co. 4 prevede la sospensione del pagamento dell’assegno vitalizio qualora il Consigliere o l’assessore sia eletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio Regionale.

Assoggettamento irpef

Le indennità di carica lorde spettanti ai Consiglieri costituiscono imponibile per il 100% delle stesse (art. 26 Legge 23.12.94, n. 724).
La trattenuta mensile per contributi pensionistici relativa all’art 38 della legge n. 488/1999, e riferita all’ aspettativa per mandato amministrativo, contribuisce ad abbattere l’imponibile.
Il rimborso spese è detassato, ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)