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La scheda sintetizza le voci che compongono il trattamento economico dei Consiglieri Regionali in ordine all'indennità di carica, al rimborso spese, al trattamento di fine mandato ed all'assegno vitalizio. Sono inoltre precisate le trattenute e le modalità di assoggettamento IRPEF. Ai componenti della Giunta non Consiglieri si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario previste per i Consiglieri, in quanto compatibili.
L'indennità di carica da corrispondere ai Consiglieri regionali, al netto delle ritenute fiscali e delle trattenute per l’assegno vitalizio, per la reversibilità del vitalizio e per l’indennità di fine mandato, ammonta ad € 2.735,72 mensili.
Le indennità di carica complessivamente spettanti al Presidente della Giunta e agli Assessori, nonché ai titolari delle cariche previste dallo Statuto, sempre al netto delle ritenute fiscali e delle trattenute per l’assegno vitalizio, per la reversibilità del vitalizio e per l’indennità di fine mandato, sono così determinate:
(I dati sono conteggiati in riferimento ad una tipologia standard di consigliere)
(Articolo 2 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e articolo 3 legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25)
Sull’indennità di carica lorda gravano le seguenti trattenute:
L’indennità di carica lorda spettante ai Consiglieri regionali è interamente assoggettata all’IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali (i conteggi sopra esposti tengono conto dell’addizionale regionale della Regione Piemonte e comunale corrispondente al Comune di Torino e sono effettuati sugli imponibili dell’anno in corso).
La trattenuta mensile per contributi relativi all’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consiglieri lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche elettive o funzioni pubbliche) contribuisce ad abbattere l’imponibile.
Il rimborso spese è detassato, ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).
(Art. 2 legge regionale n.10 del 1972)
Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, è corrisposta una sola indennità di presenza, pari a € 122,07, ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle riunioni stesse, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere ed il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio di esercizio riferito a un’autovettura a benzina di segmento “D”, definito semestralmente con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. E’ altresì attribuito un rimborso forfettario mensile, corrispondente ad 8 indennità di presenza, per un importo complessivo di € 976,56, e, per gli aventi diritto, a 8 rimborsi relativi al doppio del percorso effettuato dal comune di residenza al capoluogo della regione. E’ inoltre attribuito a tutti i Consiglieri un rimborso per una percorrenza di 3000 km. La legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 ha introdotto una serie di gravami per l’erogazione dell’indennità di presenza ai Consiglieri regionali, attraverso rilevazione delle firme tramite tablet, all’inizio ed alla fine delle riunioni istituzionali.
(Art. 11 legge regionale n. 24 del 2001)
Ai Consiglieri regionali spetta una indennità di fine mandato che è fissata nella misura dell’ultima mensilità lorda dell’indennità di carica base moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
(Articoli 3, 6 e 8 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e articoli 2, 3, 4, 5 legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25)
La legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 ha abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura. Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della l.r. 24/2001.
Il Consigliere regionale cessato dal mandato, che abbia compiuto 65 anni di età, ha diritto ad un assegno vitalizio, qualora abbia corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio.
L’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale sull’indennità di carica base mensile lorda dei Consiglieri in carica, determinata alla data del 30 settembre 2010, e varia in relazione al numero di anni di mandato:
Il Consigliere, previo versamento di una quota pari al 5% dell’indennità di carica base lorda, ha diritto di determinare l’attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dell’importo lordo dell’assegno vitalizio a lui spettante.
Il pagamento dell’assegno vitalizio è sospeso qualora il Consigliere sia eletto al Parlamento nazionale ovvero al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio Regionale.
Gli assegni vitalizi sono soggetti all’aggiornamento ISTAT, a decorrere da gennaio 2013.