COMUNICATI STAMPA

6 agosto 2004

Nuovo Statuto della Regione Piemonte


Alle ore 3.31 del 6 agosto l’applauso dell’Assemblea ha salutato l’approvazione (in prima lettura) del nuovo Statuto della Regione Piemonte.
La votazione, che ha registrato 41 sì (FI, AN, UDC, Lega Nord, Federalisti-AN, Per il Piemonte e DS, Margherita, Misto, SDI) e 5 no (Rifondazione Comunista, Radicali e Verdi), è stata preceduta dall’intervento del presidente del Consiglio regionale Roberto Cota che ha ringraziato tutti «per il lavoro impegnativo» ed ha sottolineato come il nuovo Statuto sia «la fotografia fedele e reale della società piemontese» ed individui chiaramente «linee guida certe, sicure e nitide, per la legislazione regionale del futuro». Cota ha concluso: «Penso che con questo voto noi abbiamo fatto il nostro dovere di costituenti regionali, con un atto che ci è richiesto dalla Costituzione, ma soprattutto dalla storia che ci sta portando verso il federalismo. È questo il primo passo - perché lo Statuto prevede una procedura di approvazione in due letture - il pilastro normativo fondamentale della vita istituzionale della Regione, un punto alto toccato dalla legislazione regionale».
L’approvazione in prima lettura della Carta fondamentale della Regione – che si compone di 103 articoli e due norme transitorie - giunge dopo circa tre anni di lavoro della Commissione Statuto (di cui è presidente Ennio Galasso di AN e vicepresidente Giovanni Caracciolo, SDI) ed una settimana di sedute ininterrotte del Consiglio regionale (lo Statuto è giunto in Aula venerdì 30 luglio).
Il nuovo Statuto della Regione Piemonte – comprendente anche il Preambolo, approvato a larga maggioranza nella seduta di lunedì 2 agosto, che introduce i principi ispiratori del testo normativo fondamentale del Piemonte - recepisce i principi contenuti nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e nelle altre riforme costituzionali. Gli elementi innovativi presenti nell’articolato possono essere sintetizzati come segue.
- La parte relativa ai principi, oltre a recepire elementi fondamentali quali la sussidiarietà e l’ispirazione dell’azione regionale alle politiche comunitarie, è stata integrata con gli ulteriori principi relativi alla garanzia delle pari opportunità tra donne e uomini - anche attraverso la previsione di organismi quali la Consulta regionale delle Elette e la Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini - i diritti sociali, la tutela del patrimonio naturale, il riconoscimento della specificità dei territori montani e collinari; la valorizzazione dell’artigianato e delle forme di cooperazione; il riconoscimento dei diritti degli animali. È stato inoltre inserito un nuovo articolo relativo al diritto all’abitazione ed alla tutela del consumatore. La Regione - oltre a promuovere il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi ed ai rifugiati – tutela e promuove l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, compreso quello delle sue minoranze, e valorizza il legame con la comunità piemontese nel mondo e le radici dell’identità storico-piemontese.
- In ordine alla composizione del Consiglio regionale si conferma in sessanta il numero dei consiglieri regionali.
- Sono stati individuati quali organi del Consiglio: il presidente, l’Ufficio di presidenza, i Gruppi consiliari, le Giunte e le Commissioni consiliari, che potranno svolgere le loro funzioni di esame dei progetti di legge anche in sede deliberante. La composizione delle Giunte consiliari (Giunta per il Regolamento e Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità) assicura l’equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi di maggioranza e a quelli di opposizione. Si prevede, inoltre, che ogni consigliere possa essere designato a far parte di una sola Commissione permanente.
- La potestà regolamentare è ripartita tra il Consiglio e la Giunta.
- A livello statutario, si riconosce al Consiglio l’autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. I lavori del Consiglio sono organizzati prevedendo specifiche sessioni per la legge comunitaria e per l’approvazione del bilancio. In particolare, le sessioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate su richiesta del presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri in carica. È stato anche introdotto un articolo relativo ai “Principi per l’esercizio dell’attività legislativa”.
- Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Giunta, è stata recepita l’elezione diretta (così come statuito dalla legge costituzionale n. 1/1999) ed i componenti della Giunta, in numero non superiore a quattordici, sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale. L’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta - nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte, le dimissioni dello stesso o le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio - comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
- La Regione si adopera per assicurare la qualità della legislazione e la verifica dell’efficacia delle leggi regionali e si è reso statutario l’Ufficio del Difensore civico regionale.
- Per la richiesta di referendum abrogativo non servono più 80 mila firme, ma 60 mila. Inoltre tale referendum non può essere richiesto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzioni di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.
- Sono stati introdotti importanti organismi consultivi come il Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, la Commissione di garanzia con la funzione, tra le altre, di pronunciarsi sull’ammissibilità e la ricevibilità dei quesiti referendari ed è stata prevista la possibilità di istituire Osservatori e Consulte.
- È riconosciuta la tutela dei diritti delle opposizioni, che verrà disciplinata con il nuovo Regolamento consiliare.
- È stato introdotto un articolo che disciplina i rapporti con la Corte dei Conti.



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