
Alle ore 3.31 del 6 agosto l’applauso dell’Assemblea
ha salutato l’approvazione (in prima lettura) del nuovo
Statuto della Regione Piemonte.
La votazione, che ha registrato 41 sì (FI, AN, UDC, Lega
Nord, Federalisti-AN, Per il Piemonte e DS, Margherita, Misto,
SDI) e 5 no (Rifondazione Comunista, Radicali e Verdi), è
stata preceduta dall’intervento del presidente del Consiglio
regionale Roberto Cota che ha ringraziato
tutti «per il lavoro impegnativo» ed ha sottolineato
come il nuovo Statuto sia «la fotografia fedele e reale
della società piemontese» ed individui chiaramente
«linee guida certe, sicure e nitide, per la legislazione
regionale del futuro». Cota
ha concluso: «Penso che con questo voto noi abbiamo
fatto il nostro dovere di costituenti regionali, con un atto che
ci è richiesto dalla Costituzione, ma soprattutto dalla
storia che ci sta portando verso il federalismo. È questo
il primo passo - perché lo Statuto prevede una procedura
di approvazione in due letture - il pilastro normativo fondamentale
della vita istituzionale della Regione, un punto alto toccato
dalla legislazione regionale».
L’approvazione in prima lettura della Carta fondamentale
della Regione – che si compone di 103 articoli e due norme
transitorie - giunge dopo circa tre anni di lavoro della Commissione
Statuto (di cui è presidente Ennio
Galasso di AN e vicepresidente Giovanni
Caracciolo, SDI) ed una settimana di sedute ininterrotte
del Consiglio regionale (lo Statuto è giunto in Aula venerdì
30 luglio).
Il nuovo Statuto della Regione Piemonte – comprendente
anche il Preambolo, approvato a larga maggioranza nella
seduta di lunedì 2 agosto, che introduce i principi ispiratori
del testo normativo fondamentale del Piemonte - recepisce i principi
contenuti nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e
nelle altre riforme costituzionali. Gli elementi innovativi presenti
nell’articolato possono essere sintetizzati come segue.
- La parte relativa ai principi, oltre a recepire elementi fondamentali
quali la sussidiarietà e l’ispirazione dell’azione
regionale alle politiche comunitarie, è stata integrata
con gli ulteriori principi relativi alla garanzia delle pari opportunità
tra donne e uomini - anche attraverso la previsione di organismi
quali la Consulta regionale delle Elette e la Commissione per
le pari opportunità tra donne e uomini - i diritti sociali,
la tutela del patrimonio naturale, il riconoscimento della specificità
dei territori montani e collinari; la valorizzazione dell’artigianato
e delle forme di cooperazione; il riconoscimento dei diritti degli
animali. È stato inoltre inserito un nuovo articolo relativo
al diritto all’abitazione ed alla tutela del consumatore.
La Regione - oltre a promuovere il rispetto di tutti i diritti
riconosciuti dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi,
ai profughi ed ai rifugiati – tutela e promuove l’originale
patrimonio linguistico della comunità piemontese, compreso
quello delle sue minoranze, e valorizza il legame con la comunità
piemontese nel mondo e le radici dell’identità storico-piemontese.
- In ordine alla composizione del Consiglio regionale si conferma
in sessanta il numero dei consiglieri regionali.
- Sono stati individuati quali organi del Consiglio: il presidente,
l’Ufficio di presidenza, i Gruppi consiliari, le Giunte
e le Commissioni consiliari, che potranno svolgere le loro funzioni
di esame dei progetti di legge anche in sede deliberante. La composizione
delle Giunte consiliari (Giunta per il Regolamento e Giunta per
le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità
e l’insindacabilità) assicura l’equilibrio
fra gli appartenenti ai gruppi di maggioranza e a quelli di opposizione.
Si prevede, inoltre, che ogni consigliere possa essere designato
a far parte di una sola Commissione permanente.
- La potestà regolamentare è ripartita tra il Consiglio
e la Giunta.
- A livello statutario, si riconosce al Consiglio l’autonomia
funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale
e negoziale. I lavori del Consiglio sono organizzati prevedendo
specifiche sessioni per la legge comunitaria e per l’approvazione
del bilancio. In particolare, le sessioni straordinarie del Consiglio
possono essere convocate su richiesta del presidente della Giunta
o di un quinto dei consiglieri in carica. È stato anche
introdotto un articolo relativo ai “Principi per l’esercizio
dell’attività legislativa”.
- Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Giunta,
è stata recepita l’elezione diretta (così
come statuito dalla legge costituzionale n. 1/1999) ed i componenti
della Giunta, in numero non superiore a quattordici, sono nominati
anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale. L’approvazione
di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della
Giunta - nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte, le dimissioni dello stesso o le dimissioni della maggioranza
dei componenti il Consiglio - comporta le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio.
- La Regione si adopera per assicurare la qualità della
legislazione e la verifica dell’efficacia delle leggi regionali
e si è reso statutario l’Ufficio del Difensore civico
regionale.
- Per la richiesta di referendum abrogativo non servono più
80 mila firme, ma 60 mila. Inoltre tale referendum non può
essere richiesto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio,
la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzioni
di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di
obblighi comunitari.
- Sono stati introdotti importanti organismi consultivi come il
Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale dell’economia
e del lavoro, la Commissione di garanzia con la funzione, tra
le altre, di pronunciarsi sull’ammissibilità e la
ricevibilità dei quesiti referendari ed è stata
prevista la possibilità di istituire Osservatori e Consulte.
- È riconosciuta la tutela dei diritti delle opposizioni,
che verrà disciplinata con il nuovo Regolamento consiliare.
- È stato introdotto un articolo che disciplina i rapporti
con la Corte dei Conti.
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