Il Rapporto sintetizza l’attività legislativa svolta nel periodo preso
in considerazione fornendo su di essa indicazioni in termini quantitativi ed
in merito ai lavori ed agli iter procedurali correlati.
Coerentemente, con gli indirizzi più recenti in materia di produzione
normativa, il Rapporto viene altresì integrato con ulteriori analisi
riconducibili, in senso ampio, al tema del c.d. impatto della regolamentazione,
impatto che dovrebbe trasformarsi in una valutazione d'obbligo e costante di
tutti i processi di creazione di regole da parte delle Autorità pubbliche.
Similmente a quanto già presente in altri Paesi e seguendo
raccomandazioni dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE), si è progressivamente avvertita, anche
nel nostro Paese, l'esigenza di analizzare i riflessi che singole leggi o provvedimenti
di normazione in genere possono produrre nei contesti sociali ed economici sui
quali ricadono.
Va infatti ricordato che l'OCSE, già con la Raccomandazione del 9 marzo
1995, aveva sottolineato la necessità di migliorare la qualità
della normazione pubblica e di rendere trasparenti le leggi per i cittadini
e per le imprese, e che aveva ribadito tale necessità nel Rapporto sulla
Regolazione del 27 maggio 1997. Quanto all'Unione europea, la Conferenza intergovernativa
per la revisione del Trattato dell'Unione europea aveva allegato al Trattato
di Amsterdam del 1997 la Dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale
della legislazione comunitaria. Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24
marzo 2001 suggerisce le analisi sull'impatto della regolazione come uno strumento
fondamentale per una produzione normativa chiara, semplice ed efficace.
Sulla base di queste premesse comincia a prendere corpo, anche in Italia, il
tema dell'impatto della regolamentazione, tema divenuto poi oggetto di specifiche
disposizioni di legge che saranno ricordate dopo.
In estrema sintesi, si ritiene che un provvedimento di normazione non può
essere considerato un mero insieme di regole fine a se stesso, utile esclusivamente
a disciplinare una determinata materia, ma un fatto che si irradia verso l'esterno
ricadendo, in via mediata, su altri soggetti, strutture o sistemi che, sotto
vari profili, subiscono le influenze del provvedimento stesso.
Muovendo da quest'ordine di considerazioni, si tratta quindi di valutare, fin
dal primo momento della sua predisposizione, gli effetti che l'atto di normazione
potrà produrre in varie direzioni e nei confronti di situazioni diverse.
Questa valutazione non consente soltanto di avere chiare, fin dall'origine,
le conseguenze dell'atto, ma porta anche ad un miglioramento della produzione
legislativa, suscitando attenzioni di natura sostanziale, in quanto riferite
a ciò che, in concreto, potrà accadere. Al tempo stesso, la produzione
normativa sviluppata seguendo questi criteri acquisisce anche caratteristiche
di maggiore trasparenza, dando la possibilità a chi vi abbia interesse
di comprendere in maniera completa, formale e sostanziale, la reale portata
dell'atto .
Le direttive emanate sulla materia (2)
hanno precisato che la valutazione dell'impatto dovrebbe prevedere, di massima,
l'effettuazione delle seguenti operazioni:
2.1 Il quadro normativo italiano sull'impatto della regolamentazione
L'affermazione del tema dell'impatto della regolamentazione ha dato luogo,
nel nostro Paese, al quadro normativo che segue.
Tralasciando un'ipotesi più antica che, in qualche maniera, già
anticipava il tema all'esame , è con l'articolo 5 della legge 8 marzo
1999, n. 50 (Legge di semplificazione 1998) - emanata in attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini uno) -e sotto la spinta delle raccomandazione
espresse dagli organismi internazionali sopra menzionati che il nostro ordinamento
affronta, in maniera organica, il problema dell'analisi dell'impatto della regolamentazione
(AIR) .
Danno attuazione alle disposizioni della legge n. 50/1999 le Direttive della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Le Direttive prevedono:
Completa il quadro normativo in materia di impatto della regolamentazione
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2001, n.
1: "Guida alla
sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)",
già richiamata (v. nota n. 2) .
Il Formez ha avviato recentemente un’esperienza di formazione rivolta
alle Regioni sull’Analisi dell’impatto della regolamentazione proprio in base
alla considerazione che l’AIR consiste in un serie di attività che le
amministrazioni realizzano laddove si trovano a progettare provvedimenti regolativi
(leggi, regolamenti, circolari, etc.) per verificare, prima della loro adozione,
i relativi vantaggi e svantaggi in termini collettivi. Si è quindi ritenuto
che il legislatore regionale sia un soggetto particolarmente interessato all’AIR
proprio in quanto strumento a disposizione dell’amministrazione per migliorare
i propri processi decisionali senza appesantirne e rallentarne l’azione. L’idea
sottostante è che ogni nuovo provvedimento regolativo che la Regione
emana e che, usualmente, si aggiunge ai molti già esistenti, possa, e
in certi casi, debba essere analizzato e valutato non solo vis-à-vis
la sua astratta coerenza con valori ritenuti degni di realizzazione ma anche
e soprattutto rispetto ai costi e ai benefici che esso comporterà per
i cittadini, le imprese, e il settore pubblico, alla luce degli obiettivi della
programmazione.
Il Consiglio e la Giunta regionali del Piemonte hanno partecipato all’esperienza
avviata dal Formez. Al termine della fase sperimentale si è svolta il
9 aprile 2003 una giornata di presentazione destinata ai consiglieri regionali,
nonché a funzionari della Regione Piemonte, con l’obiettivo di illustrare
le potenzialità e le caratteristiche operative di questo nuovo strumento
in un suo utilizzo concreto, messo in pratica dalle strutture regionali: gli
atti del seminario sono stati raccolti in un apposito volume
Le attività di formazione e sperimentazione, che si sono sviluppate su
un arco temporale di circa dodici mesi, hanno visto la partecipazione di funzionari
del Consiglio e della Giunta regionale in un proficuo lavoro comune che ha portato
alla sperimentazione dell’ AIR su due casi-pilota, relativi l’uno a una proposta
di normativa relativa al sistema dei controlli in materia di aiuti alle attività
produttive di iniziativa della Giunta regionale, l’altro ad alcune proposte
di legge in materia di sicurezza delle piste da sci, anche di iniziativa consiliare.
A conclusione di tale percorso, sono emersi numerosi aspetti positivi, ma anche
aspetti problematici. (3)
Per quanto attiene gli aspetti positivi occorre sottolineare come l’esperienza
sia stata sicuramente innovativa dal punto di vista formativo in quanto il corso,
affiancando ai moduli teorici una sperimentazione pratica su due casi concreti
proposti dall’Ente, ha evidenziato le linee di forza e le criticità dell’analisi
e ha consentito un proficua interazione tra professionalità provenienti
da diverse realtà regionali e con background differenti.
Dall’esperienza affrontata è emerso che la duttilità dello strumento
(utilizzabile in relazione alle diverse tipologie di fonti normative) permette
l’attuazione dell’AIR non solo nella fase di progettazione di un testo legislativo,
ma anche, eventualmente, nella successiva fase di valutazione di una pluralità
di progetti di legge. L’AIR infatti ha dimostrato di consentire, nelle diverse
fasi dell’iter legislativo, una valutazione e una scelta dell’intervento normativo
più consono alle esigenze dei destinatari della norma stessa.
Occorre poi evidenziare l’importante apporto fornito, in termini informativi
e valutativi, dalla consultazione, condotta nel corso del percorso formativo
sui due progetti di legge oggetto della sperimentazione e intesa quindi non
come "consultazione istituzionale" svolta in sede di Commissione consiliare,
ma come metodo di indagine. Essa ha costituito lo strumento per raccogliere
dati, opinioni, informazioni e per mettere in luce i vantaggi e gli svantaggi
percepiti, rispetto alle diverse ipotesi di intervento, dai diretti interessati
e dai testimoni privilegiati (soggetti forniti di rilevanti conoscenze tecniche
sulla materia) in relazione alla natura, all’entità e alla distribuzione
dei costi e dei benefici. La consultazione così intesa permette di evidenziare
eventuali conseguenze inattese della regolazione e contribuisce ad aggregare
consenso su nuove proposte di intervento, anche alternative alla regolazione
diretta.
Nel corso della sperimentazione si è altresì riscontrata l’importanza
di procedere ad una valutazione finanziaria/economica ex ante del testo normativo
esaminato: tale metodologia, applicabile a tutti i settori e per tutti i progetti
comportanti spese pubbliche, ha consentito l’espressione di un giudizio di merito
sull’efficacia ed efficienza riscontrata nell’utilizzo delle risorse.
Gli aspetti problematici emersi nel corso della sperimentazione fanno invece
riferimento al fatto che l’analisi di impatto della regolamentazione necessita
di dati e presuppone un sistema organico ed organizzato di documentazione e
raccolta delle informazioni. Tale fase costituisce la principale criticità
evidenziata nel corso della sperimentazione.
Dalle consultazioni e dalle interviste effettuate è infatti emersa una
notevole difficoltà nel reperire i dati necessari per lo svolgimento
di un’analisi significativa, mentre, al fine di supportare l’analisi svolta
dalle strutture individuate nell’ambito della Giunta e del Consiglio, si renderebbe
indispensabile la ricognizione sistematica di dati raccolti in differenti "banche
dati" caratterizzate da un’implementazione costante e da uno scambio osmotico
di informazioni tra le stesse.
In particolare, nella sperimentazione è emerso con particolare evidenza
il limite costituito dalla carenza di dati ed informazioni necessarie all’analisi
e, in alcuni casi, dalla disomogeneità e dalle differenti modalità
di conservazione dei dati disponibili, con la conseguenza di non garantire un
risultato pienamente attendibile. Al riguardo, è altresì risultata
estremamente problematica l’individuazione stessa dei soggetti che detengono
i dati.
La sperimentazione ha evidenziato altresì le seguenti problematicità:
Dalla sperimentazione, che ha riscontrato notevole successo e interesse
in ambito regionale, è scaturita l’esigenza di dare concreta attuazione
a tale strumento, applicandolo a quegli atti normativi che la Giunta ed il Consiglio
regionale riterranno opportuno, di volta in volta, sottoporre ad AIR, in considerazione
del loro valore strategico per le politiche dell’Amministrazione, al fine di
realizzare il conseguimento di risultati duraturi.
L’esperienza sta ora proseguendo sempre d’intesa e con la collaborazione del
Formez. Per quanto riguarda il Consiglio regionale è in fase di progettazione
un corso di formazione, rivolto al personale delle commissioni consiliari, su
"come si legge una scheda AIR".
Durante il lavoro svolto per la formazione del Rapporto, e segnatamente
nel corso delle analisi compiute sull'impatto della regolamentazione, sono emerse
alcune problematiche di carattere generale che sembra opportuno evidenziare
in questa sede.
Il punto di partenza delle considerazioni svolte al proposito è rappresentato
dall'ormai ben presente fenomeno del decentramento e della devoluzione.
Le riforme - costituzionali e non - già intervenute o che interverranno
e che vedranno le Regioni sempre più oberate di compiti di regolazione,
pongono il problema della loro capacità a farsi carico delle maggiori
funzioni in termini di organizzazione e di professionalità occorrenti.
In altre parole, a fronte dei maggiori e più complessi oneri della produzione
normativa, le Regioni dovranno attentamente considerare i loro assetti organizzativi
e le competenze di cui necessitano per poter svolgere, in maniera ordinata e
proficua, le attività di produzione e di controllo della legislazione.
Questo da un lato tenendo conto della cessazione dei controlli preventivi sugli
atti di legislazione regionale da parte dell'autorità governativa, avvenuta
in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 127 della Costituzione - sostituito,
com'è noto, da altra norma che prevede l'eventuale impugnativa per incostituzionalità
da parte del Governo del provvedimento regionale ove ritenuto eccedente le competenze
regionali , dall'altro dovendo dare attuazione sempre più puntuale ai
principi dell'impatto della regolamentazione, richiamati in precedenza. E',
infatti, fin tropo evidente che l'impatto non va soltanto valutato avendo riguardo
alle situazioni esterne all'amministrazione, ma in primo luogo verificando come
una norma possa incidere sulla Regione stessa in termini funzionali e finanziari;
in ultima analisi, quali effetti la norma produca sotto i profili dell'economicità,
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, profili o criteri stabiliti,
con carattere di generalità, dall'articolo 1 della legge n. 241 del 1990.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la valutazione delle norme e delle procedure, Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), Circolare 16 gennaio 2001, n. 1 (S.O.G.U. n. 46, del 7.3.2001), pag. 10. RITORNA
Si veda in proposito la relazione presentata al Convegno di Ischia organizzato dal Formez su: "L'analisi di impatto della regolamentazione: casi italiani e confronti internazionali" (20-21 giugno 2003).da cui sono tratte le considerazioni che seguono. RITORNA