Il Consiglio regionale del Piemonte, nell’ambito dell’attività
dell’Osservatorio
regionale sulla legislazione, ha già presentato due rapporti sulla
legislazione regionale piemontese.
Il primo
rapporto ha riguardato l’attività
normativa (legislativa e regolamentare) svolta nelle prime sei legislature regionali
e nel primo anno della settima. Esso ha fatto riferimento, come analoghi rapporti
sulla legislazione presentati in altri Consigli regionali (i primi furono redatti,
oltre che dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Toscana), all’attività
posta in essere dalla Camera dei Deputati con il periodico rapporto sullo stato
delle legislazione, elaborato all’interno dell’Osservatorio sulla legislazione.
Il rapporto della Camera nelle sue ultime edizioni ha infatti dedicato, in collaborazione
con tutti i Consigli regionali, un’apposita sezione all’esame della produzione
legislativa regionale.
I primi rapporti redatti dai Consigli regionali hanno fatto riferimento proprio
all’esperienza maturata in tali occasioni, utilizzando i dati di volta in volta
elaborati per il rapporto della Camera e approfondendone gli aspetti più
interessanti e significativi per le singole Assemblee. Per quanto riguarda la
nostra Regione, il primo rapporto ha utilizzato, anche ampliandole, esperienze
e analisi già avviate nelle precedenti legislature.
Il secondo rapporto ha invece riguardato in specifico
i primi due anni della settima legislatura (dall’inizio nel giugno 2000 fino
all’agosto 2002), pur non rinunciando all’integrazione dei dati con riferimento
alle legislature precedenti, aggiornando tabelle e statistiche presenti nel
primo rapporto, e arricchendo i contenuti del primo con nuove sezioni che hanno
esaminato in particolare la fase di attuazione dei provvedimenti normativi.
I rapporti in questione, redatti dalle strutture consiliari partendo da un’analisi
statistica della produzione normativa, hanno permesso di evidenziare, attraverso
dati quantitativi e qualitativi, quale è stata nel periodo considerato
la produttività legislativa dell’assemblea e di monitorare la qualità
della legislazione regionale prodotta .
Si sta ora pubblicando il terzo rapporto che copre il periodo successivo: dal
settembre 2002 al dicembre 2003.
2.1 Periodo preso in considerazione
Il terzo rapporto esamina la produzione normativa piemontese dall’agosto 2002
(termine finale del precedente rapporto) al dicembre 2003. Si intende così
allineare il rapporto piemontese ai rapporti redatti dalle altre assemblee legislative
regionali e a quello della Camera.
Per il futuro, occorre valutare se il prossimo rapporto (il quarto per il Piemonte)
riguarderà solo l’attività legislativa svolta nel 2004 oppure
se verrà esteso fino alla fine della VII legislatura anche in relazione
alle prospettive di nuove modalità di redazione ed elaborazione del rapporto
(vedi paragrafo "Prospettive future").
2.2 Impostazione e contenuti
Anche nel terzo rapporto si è mantenuta l’impostazione dei due precedenti.
La prima parte è dedicata ad un’analisi quantitativa
della legislazione prodotta nel periodo. L’analisi è strutturata tenendo
conto delle indicazioni dell’Osservatorio
legislativo interegionale che, nello scorso aprile, dopo un accurato lavoro
di analisi di tutti i rapporti finora elaborati, ha individuato quelli che debbono
essere gli elementi comuni a tutti i rapporti relativi alle leggi e ai regolamenti
e cioè: i dati quantitativi quali il numero delle leggi, articoli e commi,
i soggetti dell’iniziativa, i settori di materia, i dati di iter con i relativi
tempi di approvazione, ecc. e i dati qualitativi che si riferiscono alle tecniche
di redazione e alla tipologia normativa (vedi APPENDICE
2). Verranno comunque mantenuti e aggiornati i raffronti con i dati delle
legislature pregresse contenuti nei precedenti rapporti.
La seconda parte analizza invece gli elementi qualitativi,
aggiornando e implementando i dati contenuti nel secondo rapporto, che si sono
dimostrati utili e significativi, in particolare nell’ottica di una valutazione
dell’efficacia della legge con riferimento soprattutto alla fase applicativa.
Sono inoltre state aggiunte ulteriori analisi che riguardano:
Nel corso dell’anno, in concomitanza con la revisione dell’intero impianto
della Banca dati delle leggi regionali (Arianna) per renderla aderente agli
standard di Normeinrete, si è effettuata una profonda revisione della
sezione della banca dati che riguarda i dati di accompagnamento delle leggi:
i risultati di tale rielaborazione sono attualmente in fase di progettazione
informatica per l’inserimento in Arianna.
Si è inoltre pensato, in analogia con quanto viene fatto nel rapporto
della Camera, di approfondire in specifico la legislazione di settore, introducendo
una terza parte. Dopo alcune premesse sulle politiche caratterizzanti il periodo,
si è scelto di soffermarsi sulla nuova normativa di contabilità
e sui suoi effetti sui documenti contabili regionali (legge finanziaria, bilancio,
articoli finanziari delle leggi regionali) trattandosi di materia che ha profondamente
innovato rispetto alle prassi precedenti.
2.3 Metodologia
La metodologia seguita è quella usuale che prevede l’elaborazione di
un rapporto prodotto nell’ambito dell’Osservatorio
legislativo regionale e redatto collegialmente con l’apporto delle due direzioni
interessate (e cioè la Direzione Segreteria dell’assemblea regionale
e la Direzione Processo legislativo): l’elaborazione statistica dei dati è
effettuata partendo dai dati contenuti nella banca dati delle leggi regionali
Arianna ed estratti con apposite query. Nel corso dell’anno 2003 si sono svolte
periodiche riunioni di verifica e monitoraggio dei dati raccolti per l’individuazione
di linee di tendenza. L’analisi di settore, introdotta nella terza parte del
rapporto, è stata condotta con l’apporto di un consulente esterno.
La redazione del rapporto, come si è già evidenziato nella premessa
della precedente edizione, è comunque facilitata proprio dalla presenza
di "strumenti" di lavoro condivisi e diffusi tra le strutture del Consiglio
regionale quali la banca dati Arianna, di cui è in fase di rilascio una
nuova versione allineata agli standard di Normeinrete,
e il dossier virtuale delle leggi regionali a cui si accompagnerà, dopo
una prima fase sperimentale condotta nel 2003, la possibilità di costruire
dossier virtuali personalizzati, costruiti cioè dall’utente su specifici
temi e in relazione ai propri interessi.
Rispetto ai precedenti rapporti si segnala il fatto che la redazione
di rapporti periodici sullo stato della legislazione regionale sta diventando
uno strumento diffuso nelle varie assemblee legislative (risulta che già
11 assemblee regionali hanno presentato almeno un rapporto sulla legislazione)
come è emerso anche in occasione della presentazione tenuta al COM-P.A.
di Bologna nello scorso mese di settembre. Di particolare rilievo e utilità
è quindi stata l’attività messa in essere dall’OLI che, come ricordato,
ha individuato elementi comuni che debbono essere tenuti presenti da tutte le
assemblee legislative regionali nella redazione dei singoli rapporti in modo
da permettere raffronti e scambi di dati tra le varie realtà. Ad essi
(che peraltro coincidevano in gran parte con quelli contenuti nei precedenti
rapporti) si è fatto riferimento nell’elaborazione del terzo rapporto.
Proprio il lavoro fatto dall’OLI ha suggerito, per i prossimi rapporti, un’ipotesi
di percorso innovativo, attualmente in fase di definizione concreta e che troverà
attuazione il prossimo anno: si intende progettare funzionalità, collegate
ad Arianna ed al dossier virtuale, che consentano
in qualunque momento agli utenti abilitati di monitorare lo stato della legislazione,
attivando una serie predeterminata di elaborazioni riferite ai principali dati
ricorrenti in tutti i rapporti sulla legislazione, sia nazionale che regionali.
Ciò permetterà di superare i tradizionali rapporti periodici sulla
legislazione consentendo in qualunque momento l'elaborazione e la generazione
automatica di report sui dati costanti
La soluzione proposta, che è in fase di realizzazione concreta, presenta
alcune caratteristiche profondamente innovative quali:
Le ricadute di una simile soluzione dal punto di vista organizzativo,
non prevedono più la necessità di una struttura istituzionalmente
dedicata alla redazione periodica del rapporto: i consiglieri e le strutture
interessate possono redigere autonomamente il rapporto, quando serve e per i
dati e gli aspetti che interessano. Le strutture consiliari alimenteranno costantemente
le basi dati di riferimento attraverso la banca dati Arianna e le procedure
collegate e predisporranno report statistici, analisi e monitoraggi in base
agli input degli organi politici e le esigenze degli organismi consiliari.
Si tratta quindi di un modo di operare che ben si concilia con l’ottica della
modernizzazione della pubblica amministrazione, risponde a valenze di governance
e si inserisce perfettamente nelle previsioni del DPEF. ^
Innanzitutto si sono avute ben tre richieste di referendum abrogativo
nei confronti di due leggi regionali: due richieste riguardavano la legge
regionale n. 21 del 2003 (assestamento del bilancio) che all’articolo 3
ha introdotto modifiche alla normativa sul trattamento indennitario dei consiglieri;
la terza chiedeva l’abrogazione della legge
regionale n. 24 del 2001 che ha disciplinato in maniera organica l’intera
materia del trattamento indennitario.
Non è la prima volta che vengono presentate richieste di referendum abrogativi
di leggi regionali: in passato vi era stata nel 1987 una richiesta di referendum
abrogativo nei confronti della legge regionale sulla caccia, referendum che
non si era poi tenuto essendo stata nel frattempo modificata la normativa regionale
in materia.
E’ però la prima volta che viene applicata la normativa prevista nella
l. r. n. 55 del 1990 che ha introdotto
una valutazione di ricevibilità a ammissibilità sulle proposte
di referendum prima che inizi la raccolta delle firme. In attuazione di tale
normativa, l’Ufficio di Presidenza ha dichiarato i tre referendum non ammissibili,
sulla base del parere espresso dalla Commissione consultiva regionale per i
procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.
(1)
Di particolare rilievo è stata nel corso dell’anno l’attività
posta in essere dal Consiglio regionale, attraverso un’apposita commissione
speciale, per pervenire alla definizione di un nuovo Statuto o alla modifica
delle parti più salienti (e superate dalle recenti modifiche costituzionali)
del precedente. Dopo un periodo in cui la commissione, istituita con deliberazione
consiliare nel luglio 2001, ha approfondito, nel corso di numerose sedute, le
diverse tematiche statutarie, verso la fine dell’anno 2003 sono stati presentati
ben 6 progetti di legge per l’approvazione di un nuovo Statuto più altre
tre proposte che riguardano singole parti dello Statuto: tali proposte sono
state sottoposte all’esame della commissione predetta. Di particolare interesse
per la materia che stiamo trattando è l’articolo introdotto nello Statuto
dalla Commissione speciale sulla qualità della legislazione che recita:
"i testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza,
semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità
della normazione"..
Contestualmente sono state presentate anche 3 proposte di legge per l’approvazione
di una nuova legge elettorale regionale in applicazione del nuovo testo dell’articolo
122 della Costituzione oltre ad alcune proposte inerenti l’elettorato attivo
e passivo: le proposte sono attualmente all’esame della I Commissione . Su di
esse la Commissione statuto ha espresso un parere.
Si può quindi rilevare come nel 2003 l’attività di produzione
legislativa, almeno per quanto riguarda le proposte di legge, sia stata caratterizzata,
in misura sicuramente notevolmente superiore rispetto al passato, da provvedimenti
di carattere istituzionale di iniziativa consiliare.
La commissione è stata istituita dalla legge regionale 55/1990 quale organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti. RITORNA