Le questioni pregiudiziali e sospensive, disciplinate dall’articolo
63 del Regolamento, sono definibili come mozioni incidentali, ovverosia
eccezioni procedurali, e come tali hanno la precedenza sulla questione principale,
nel senso che la discussione sul punto iscritto all’ordine del giorno non può
proseguire se non dopo che l’Assemblea si sia pronunciata su di esse. A differenza
delle questioni incidentali formali (con le quali si intendono far valere motivi
e rilievi procedurali), le questioni pregiudiziali e sospensive hanno natura
sostanziale, nel senso che vertono sul contenuto oggettivo, sulla materia della
discussione, detta questione principale. La questione pregiudiziale (avente
lo scopo che un dato argomento non debba discutersi) mira ad ottenere che la
discussione non abbia luogo; la questione sospensiva invece, (avente lo scopo
che la discussione debba rinviarsi ad una scadenza data), mira ad ottenere il
rinvio del dibattito o della deliberazione. Nell’esperienza del Consiglio regionale
le motivazioni delle questioni sospensive sono le più varie: tutte comunque
riconducibili a quelli aventi connotazioni di tipo tecnico o politico.
Tali questioni possono essere sollevate nei confronti di un qualsiasi " dato
argomento", essendo previste nel capo
VI del Regolamento (Funzionamento del Consiglio).
Di seguito si riportano i dati relativi alla presentazione delle questioni sollevate
esclusivamente nei confronti dei progetti di legge (ddl/pdl) approvati, alla
data del 31 dicembre 2003.
Nella ricerca sono state riportate non soltanto quelle questioni che hanno avuto
uno svolgimento procedurale "formale", o "tipico" così come delineato
dal richiamato articolo 63, ma anche quelle che rivestono particolarità
che il prosieguo della lettura evidenzierà.
La ricerca ha riguardato le leggi del 2000 (dalla n. 45 alla
n. 61), del 2001 (totale n. 38), del 2002
(totale n. 33) e del 2003 (totale n. 37) ed ha evidenziato
i seguenti dati complessivi:
Leggi interessate n. 6;
Totale questioni poste n. 464, così ripartite:
Legge
regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei Confini del sistema delle
aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17
aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po
- Istituzione) nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano
Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui
all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione
del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del
Po)".
Sono state poste due questioni (1 pregiudiziale di merito
ed 1 sospensiva), entrambe dopo la relazione e la discussione generale, e precisamente
prima dell’esame dell’articolo 1.
Lo svolgimento della prima non ha avuto un andamento procedurale "tipico":
la questione è stata superata infatti con la presentazione, da parte
dell’Assessore competente, di un emendamento (approvato ) che recepiva il
contenuto della questione posta.
La questione sospensiva è stata invece posta in votazione (senza discussione)
e votata (con esito negativo).
Legge
regionale 13 dicembre 2001 n. 34 (Provvedimenti in materia di tasse regionali.)
Poste n. 8 questioni pregiudiziali di merito
Poste n. 3 questioni sospensive
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate,
discusse e votate (con esito negativo)
Legge
regionale 22 luglio 2002 n. 17 – (Disposizioni per la copertura del disavanzo
della sanità dell'anno 2000)
Poste n. 21 questioni così ripartite
questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale n. 2
questioni pregiudiziali di merito n. 18
questione sospensiva n. 1
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate,
discusse e votate (con esito negativo)
Legge
regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002)
Poste n. 9 pregiudiziali di merito
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate,
discusse e votate (con esito negativo)
Legge
20 giugno 2003 n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)
Poste n. 418 questioni, così ripartite:
pregiudiziali di legittimità costituzionale n. 9
pregiudiziali di legittimità statutaria n. 8
pregiudiziali di merito n. 12
sospensive n. 389
Si precisa che non tutte le questioni poste sono state svolte con andamento
procedurale ordinario, (ovvero illustrate, discusse e votate). Fermo restando
l’esito negativo delle votazioni effettuate, si segnalano le seguenti peculiarità
di esame:
Legge
regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2003)
Poste 3 pregiudiziali di legittimità (1 di legittimità costituzionale
e 2 di legittimità statutaria)
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate,
discusse e votate (con esito negativo)
L’elevato numero di questioni poste (rispetto a quello risultante dal Secondo
rapporto sulla legislazione regionale piemontese - ottobre 2002) è collegato
alla difficoltà d’esame del disegno di legge 252 (divenuto
l.r. 10/2003): presentato dalla Giunta regionale il 26 gennaio 2001, ed
iscritto all’ordine del giorno del Consiglio ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento
a seguito della richiesta del Presidente della Giunta regionale del 7 agosto
2001, il suo esame è iniziato il 21 settembre 2001 e terminato il 10
giugno del 2003.
La ripartizione per materia con la classificazione Arianna delle
leggi in esame è la seguente:
Relativamente agli ordini del giorno presentati ai sensi dell’articolo
78 Reg., le caratteristiche proprie di tali documenti sono: l’occasione
nella quale sono presentati (discussione di un progetto di legge o di singoli
articoli) e i destinatari ben individuati (Giunta regionale e Commissioni).
Il rapporto dialettico Consiglio/Giunta trova in tali atti la tipica natura
di atti di indirizzo e di impegno politico.
Per quanto riguarda l’altro destinatario, ovvero la Commissione (permanente
o speciale) si può dire che l’atto di indirizzo ha valenza "istruttoria",
non solo in occasione di rinvio ad essa dello specifico progetto di legge,
ma anche, più in generale, affinché, nell’istruttoria legislativa,
la Commissione si attenga a determinate indicazioni.
Nel periodo 29 maggio 2000 – 31 dicembre 2003 si è riscontrato
che, rispetto ai 208 ordini del giorno approvati, ben 54 sono collegati a leggi
(vedi grafico): tale numero è comprensivo di 3 documenti di "non passaggio
agli articoli" (articolo
79 Reg.), vale a dire documenti diretti ad impedire il passaggio all’esame
dell’articolato, determinando di fatto – se accolti – la conclusione dell’iter
del progetto di legge a cui sono collegati.
Con riguardo alle materie, si evidenzia la prevalenza degli ordini
del giorno legati alla materia finanziaria e di bilancio (35 su 54), come
è possibile osservare nel grafico.
In tali materie, il potere di iniziativa legislativa è attribuito in
via esclusiva alla Giunta regionale (iniziativa legislativa c.d."vincolata").
La funzione legislativa dei singoli Consiglieri (soprattutto di minoranza)
è pertanto limitata e si può esplicitare solo:
Quanto sopra detto contribuisce a spiegare l’elevato numero di
ordini del giorno presentati ed approvati in tali materie.
Nel contesto dell’esame degli ordini del giorno ex articolo 78 Reg, trova
collocazione la previsione di documenti accolti dalla Giunta regionale come
raccomandazione: atti esaminati, non votati, ma recepiti con tale nuova formulazione,
non prevista dal vigente Regolamento interno.
Ritroviamo tali raccomandazioni per la prima volta in occasione dell’approvazione
della legge finanziaria 2003 (l.r. 2/2003): ordini del giorno n. 702 (Istituzione
servizio di medicina legale), 717 (Esame nuovo Piano sanitario regionale),
718 (Finanziamento legge "Diritto allo studio" 49/1985), 719 (Incentivi per
le aziende di autotrasporto) e 722 (Attuazione politiche in favore della sicurezza).
A proposito degli ordini del giorno collegati a deliberazioni, in assenza
di una previsione regolamentare specifica, la prassi ha evidenziato la presentazione
di ordini del giorno collegati a deliberazioni consiliari, in analogia a quanto
avviene per gli ordini del giorno collegati a leggi.
La loro incidenza - 8 su 208 - appare peraltro alquanto limitata
dal punto di vista numerico, ma rilevante dal punto di vista qualitativo (vedi
grafico). Un esempio fra tutti: l’ordine del giorno collegato a deliberazione
concernente la valutazione dell’insindacabilità del consigliere regionale.
Il grafico evidenzia gli ordini del giorno approvati nella VII
legislatura alla data del 31 dicembre 2003, suddivisi per tipologia.

Il grafico mostra la ripartizione per materia degli ordini del giorno approvati ex articolo 78 Reg. (collegati a leggi).

Per conformità con la precedente relazione si è
proceduto, nella trattazione dell’argomento, all’elaborazione di una tabella
illustrativa del contenzioso costituzionale Stato-Regione Piemonte intervenuto
negli anni 2002-2003.
Dall’analisi del contenzioso emerge innanzitutto che i dubbi di legittimità
costituzionale avanzati dal Governo sulle leggi regionali indicate nella citata
tabella si riferiscono essenzialmente alla violazione dell’art.
117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale
3/2001.
A seguito delle modifiche apportate dalla riforma del Titolo V, parte seconda
della Costituzione, viene, infatti, attribuita una competenza generale alle
Regioni, nell’ambito della potestà legislativa, con la previsione della
clausola di carattere residuale (comma 4).
La tabella illustra :
Le leggi regionali soggette ad atti di promovimento del giudizio della Corte
hanno per oggetto le seguenti materie:
I motivi dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale riguardano
principalmente la supposta violazione dell’articolo 117 della Costituzione,
comma 2, relativo alle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
Per quanto riguarda le tre sentenze pronunciate dalla Consulta nel corso dell’anno
2003 si riscontra la tendenza della Corte ad interpretare in modo estensivo
i disposti di cui al citato art. 117, comma 2. Si segnalano, a tale proposito,
le seguenti osservazioni:
| Legge regionale | OGGETTO | TIPO DI GIUDIZIO | ATTO | ESITO/MOTIVO |
| 3 gennaio 1997, n. 4 | Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale(SSN) | incidentale | Ordinanza 80/02 | Rimessione degli atti al TAR Piemonte a causa della modifica dell’art. 117 Costituzione (era stato promosso giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e dell’art. 2 per contrasto con i principi fondamentali in materia di legislazione statale) |
| 8 luglio 1999, n. 19 | Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" | incidentale | Ordinanza 165/02 | Rimessione degli atti al TAR Piemonte a causa della modifica dell’art. 117 Costituzione (era stato promosso giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 per contrasto con un principio fondamentale della legislazione) |
| 24 ottobre 2002 n. 24 | Norme per la gestione dei rifiuti | principale | Ricorso 30 dicembre 2002 | Supposta violazione dell’art. 120 della Costituzione da parte degli artt. 2, comma 1 lett. i); 3 comma 1 lett. l); 11 comma 13 e 14; 12 comma 7 e 8 della L.R. 24/2003 |
| 7 ottobre 2002 n. 23 | Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 | principale | Ricorso 14 dicembre 2002 | Supposta violazione dell’art. 117 della Costituzione da parte dell’art. 2, comma 2 lett. i) della L. R. 23/2002 |
| 4 marzo 2003 n.2 | Legge finanziaria per l'anno 2003 | principale | Ricorso 29 aprile 2003 | Supposta violazione degli artt. 3, 117 lett. s e 120 della Costituzione da parte dell’art. 22, comma 3 della L.R. 2/2003 |
| 28 marzo 1995 n. 46 | Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica | incidentale | Ordinanza 25 giugno 2003 | Il Tribunale di Torino dichiara non fondata la questione di legittimità cost. degli artt. 3 lett. b, 15, comma 1 e 32 comma 1, lett. b, comma 6 e 7 della L.R. 46/95 e trasmette gli atti alla Corte Cost. |
| 5 agosto 2002 n. 20 | Legge finanziaria per l’anno 2002. | principale | Sentenza 296/2003 | Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 20/2002 per violazione degli artt. 3, 119, comma 2 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione |
| 3 giugno 2002, n. 14 | Regolamento sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia | principale | Sentenza 338/2003 | Illegittimità costituzionale degli artt.2, 32, 33 comma 1 e 117, comma 3 della Costituzione da parte degli artt. 4 e 5 della L. R. 14/2002 |
| 23 settembre 2003, n. 23 | Disposizioni in materia di tasse automobilistiche | principale | Ricorso 3 dicembre 2003 | Supposta violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione |
| 24 ottobre 2002, n. 25 | Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali | principale | Sentenza 353/2003 | Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3 della Cost. da parte dell’art. 2, comma 1 dalla lett. a) alla lett. l); dell’art. 3 e 4 L.R. 25/2002 |
Rispetto ai dati forniti nel II Rapporto sulla legislazione, si
segnala che 4 leggi regionali del 2002 e 4 del 2003 prevedono obbligo di relazione
al Consiglio regionale.
Sale dunque a 79 il numero totale di leggi regionali che prevedono obblighi
di relazione al Consiglio, sempre in genere di tipo "a consuntivo". Negli ultimi
8 casi le leggi afferiscono alle materie ambientali (l.r.
23/2002 e l.r.
24/2002), alle attività produttive in
senso lato (l.r.
16/2003 e l.r.
26/2003), alla cultura/sport
(l.r.
32/2002 e l.r.
36/2003), alla sanità (l.r.
25/2002), alle partecipazioni regionali (l.r.
5/2003).
A titolo conoscitivo si evidenzia che, delle 79 relazioni previste,12 sono di
tipo informativo, 8 di tipo programmatico, 54 a consuntivo dell’attività
svolta e 5 di moni-toraggio).
Un commento a parte merita la l.r.
14/2003 che prevede modifiche ad una legge vigente per migliorare il trasporto
pubblico locale, inserendo uno specifico art.
5 bis che introduce per la prima volta il concetto di "clausola valutativa"
cui è dedicato il paragrafo successivo.
Dato che è prassi ormai consolidata che le relazioni inviate vengano
trasmesse alle Commissioni consiliari competenti per materia, dal maggio 2003
si è iniziato, in via sperimentale, un lavoro propedeutico, da parte
degli uffici del Settore Commissioni, di analisi delle relazioni pervenute.
Generalmente le relazioni che pervengono alle Commissioni legislative sono molto
corpose e redatte in termini descrittivi. L’attività progettata è
quindi volta ad una semplificazione della lettura che ne evidenzia i contenuti
in rapporto alle previsioni legislative. Lettura che, offerta ai consiglieri,
appartiene al più vasto filone ascrivibile alla funzione di controllo
attribuita alle Assemblee.
L’analisi viene compiuta mediante la stesura di schede analitiche dalle quali
si rileva:
Le griglie prodotte che, in buona sostanza, possono essere definite
come puntuali e circostanziate analisi degli elementi documentali forniti a
fronte di quelli richiesti in sede di redazione normativa, sono ad oggi otto.
Hanno avuto il pregio di porre in luce relazioni di routine che in passato venivano
scarsamente o per nulla considerate. Altro compito affidato alla lettura analitica
delle relazioni può essere quello di avvicinare, per passi successivi,
i commissari all’analisi degli effetti delle politiche regolate dalle leggi
regionali, cammino intrapreso con l’introduzione delle clausole valutative di
cui si è detto.
In appendice sono riportati esempi di griglie di lettura elaborate dal settore
commissioni legislative (vedi APPENDICE 5)
Nell’ottica di offrire maggiori e più qualificati contributi
conoscitivi ai Consiglieri e più in generale per rilanciare e dare maggiore
efficacia alla funzione di controllo da parte delle Assemblee, mediante l'adozione
di nuovi strumenti statutari, legislativi ed organizzativi, il Piemonte partecipa
con i Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana ad un progetto
denominato CAPIRe (www.capire.org). Si tratta
di un progetto organizzato attraverso un Comitato d'indirizzo, un Comitato Tecnico
e da uno Staff operativo e di ricerca. La durata dell’attività, di circa
un biennio si protrarrà fino a luglio 2004. In tale periodo le attività
di Progetto si sono focalizzate su temi quali: la redazione dei nuovi Statuti,
l’introduzione di clausole valutative nella legislazione regionale, la formazione
delle strutture interne ai Consigli a supporto della valutazione e del controllo.
Volendo compiere un bilancio dell’attività progettuale condotta si può
affermare che la partecipazione al progetto è servita per sensibilizzare
i Consiglieri sulla necessità di compiere la verifica della implementazione
delle leggi approvate introducendo il complesso tema della valutazione degli
effetti.
Si è iniziato in modo empirico, anche grazie ad un confronto con le altre
Regioni che partecipano al progetto, ad introdurre articoli di legge in alcune
proposte poste all’esame delle commissioni finalizzati a codificare la clausola
valutativa.
La proposta tecnica di inserimento della clausola avviene nel corso del processo
legislativo nella fase istruttoria che riguarda le commissioni permanenti e
si fonda su di una scheda d’analisi dei nodi critici che è predisposta
per ciascun provvedimento esaminato.
La scheda di analisi prevede rilievi formali riferiti alla stesura del testo,
ma anche rilievi di natura sostanziale in rapporto alla Costituzione, allo Statuto,
alle leggi dello Stato, alle altre leggi regionali, alla correttezza ed efficacia
della fonte legislativa assunta e riserva una sezione ad approfondimenti tematici.
In tali approfondimenti sono state avanzate proposte di clausole valutative.
Attualmente sono state proposte dodici clausole, sette sono state approvate
dalla commissione: tra queste due
sono divenute legge regionale, di
cui una nel 2004.
Le clausole fin qui introdotte non rispondono esattamente alle metodologie di
analisi ex-post riconosciute in via teorica. Sono tuttavia predisposte avendo
cura di individuare chiaramente, tramite le finalità poste in legge,
quali siano i principali elementi e le dimensioni osservabili. Pongono generalmente
in capo all’esecutivo il compito di produrre le informazioni richieste senza
specificare le fonti informative da privilegiarsi. Definiscono i tempi entro
i quali debbono essere prodotti i materiali richiesti. Non prevedono elementi
di natura sanzionatoria e non stanziano, se non in un caso, risorse finanziarie
mirate allo svolgimento della attività di valutazione
Parallelamente ci si è posti il problema di recuperare ad una maggiore
attenzione dei commissari, sottolineandone i contenuti, le relazioni trasmesse
al Consiglio sulla base di dispositivi vigenti che formulano una previsione
generica, come descritto nel paragrafo precedente.
Tornando alla sperimentazione che più interessa, quella relativa alle
clausole valutative, occorre precisare che l’origine tecnica delle proposte,
se da un lato ha raggiunto il risultato di far maturare una particolare consapevolezza
e sensibilità nella struttura che assiste gli organismi consiliari, ha
indotto a prendere in considerazione, per dare corpo ad una fase sperimentale
empirica, proposte di legge che implichino esborso finanziario ma che non regolino
in modo organico una politica pubblica e non diano luogo a dibattito politico
particolarmente acceso.
L’esperienza fino ad oggi maturata è incompleta in quanto la tempistica
non ha consentito di pervenire alla fase di rielaborazione
delle notizie richieste ed è notevole la curiosità di comprendere
come interagiranno le prime ricadute in un circolo virtuoso che dovrebbe spianare
la strada ad ulteriori e, forse, più robuste richieste supportate dai
consiglieri e preordinate da previsioni statutarie.
La sperimentazione prosegue, attualmente, privilegiando la formazione e la crescita
professionale attorno alla costruzione teorica "assistita" di clausole valutative
su atti più complessi senza tuttavia perdere di vista la necessità
organizzativa di mantenere un saldo ancoraggio con l’attività istruttoria
consolidata e diffusa.
Si forniscono alcuni dati su aspetti peculiari dell’attività
delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali attualmente
operative.
Si ricorda che la rubrica INFOCOMMISSIONI, in linea sul sito Web del Consiglio
regionale, offre l’aggiornamento sulle sedute svolte ed informa sugli argomenti
affrontati e le decisioni assunte
(www.consiglioregionale.piemonte.it/infocommissioni/index.htm).
inviati |
partecipanti |
|
| PDL | 3091 |
300 |
| DDL | 3875 |
333 |
| misto PDL/DDL | 1355 |
49 |
| proposte di deliberazione | 352 |
78 |
| Totale inviati | 8673 |
760 |

I dati relativi alle consultazioni per l’anno 2003, vedono un andamento
pressoché costante, di poco inferiore al 10%, per quanto riguarda il
rapporto invitati/partecipanti in caso di esame di progetti di legge, mentre
la percentuale aumenta ad oltre il 22% in caso si proposte di deliberazione.
Il dato può dipendere dal fatto che gli atti, ancorchè di alta
amministrazione, interessano in modo più pregnante determinate categorie
o rappresentanze istituzionali, economiche e sociali.
Si ritiene interessante ricordare che, a partire dagli ultimi mesi del 2003,
si è attivata una procedura on line per le consultazioni: i soggetti
sono invitati agli incontri con lettera ove si indica anche l’indirizzo WEB
ove sono rinvenibili (e scaricabili) i documenti sottoposti a consultazione,
che non vengono quindi più spediti in forma cartacea.
Tali procedure, oltre a consentire un notevole risparmio in termini di tempi
e di costi, hanno lo scopo di favorire la partecipazione, anche se è
ancora troppo presto per redigere consuntivi con dati comparabili.
La "Commissione speciale XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport
invernali" è stata istituita dal Consiglio regionale il 20
settembre 2001, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. con il compito di:
Ad oggi la Commissione ha incontrato quattro volte i rappresentanti
del Toroc, cinque volte l’Agenzia Torino 2006, due volte il Comitato di Alta
Sorveglianza e garanzia, tre volte il Comune di Torino, due volte la Provincia
di Torino, due volte i Comuni, le Comunità Montane e le società
di gestione impianti interessate all’evento.
Ha effettuato due sopralluoghi ai siti olimpici dell’area metropolitana torinese
e si è recata tre volte presso i siti olimpici degli altri comuni sedi
di gara o di allenamento.
L’attività di monitoraggio per la tutela del territorio è condivisa
con la V Commissione (Ambiente) con la quale la Commissione Olimpiadi effettua
tutti i sopralluoghi esterni.
La Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte è
stata istituita con deliberazione
consiliare n. 176 del 27 luglio 2001. Con deliberazione
n. 281 dell'11 febbraio 2003 i suoi compiti sono stati così precisati:
elaborare e redigere proposte di articolato che disciplinino
Con deliberazione
n. 427 del 20 gennaio 2004 si è previsto che i lavori della Commissione
fossero prorogati, al fine di adempiere compiutamente al mandato consiliare,
fino a quando la Commissione non abbia presentato le proposte di articolato
per poter addivenire all’approvazione dello statuto entro la legislatura.
La
Commissione, dopo aver individuato le problematiche strettamente connesse
ai possibili contenuti del nuovo testo statutario, ha svolto le consultazioni
con Enti locali, Associazioni, Università al fine di acquisire informazioni
e di coinvolgere il sistema piemontese nell’elaborazione dello Statuto regionale.
La Commissione ha tenuto 99 sedute e ha concluso i suoi lavori il 5 marzo 2004
licenziando un testo di statuto composto di 100 articoli, da sottoporre a consultazione
prima dell’esame in aula.
L’applicazione dell’art.88 del Trattato di Roma circa gli aiuti
di stato si è ormai consolidata da anni nella nostra Regione secondo
procedure a suo tempo concordate in modo formale fra Consiglio e Giunta regionale,
tramite scambi epistolari delle Presidenze, e con percorsi formativi mirati
per il personale interessato.
Nella Direzione Processo legislativo, Settore Commissioni legislative, si è
incardinata una posizione in staff tecnico che segue l’istruttoria delle proposte
di legge e il monitoraggio di tutti i provvedimenti correlati alla notifica
dei medesimi all’Unione Europea e che opera in stretta collaborazione con gli
uffici preposti della Giunta regionale, con gli Assessorati competenti e con
i proponenti le proposte di legge.
Il momento della notifica è, per prassi, individuato nella fase conclusiva
dell’esame da parte della Commissione consiliare competente dei progetti di
legge contenenti regimi di aiuto.
Il disegno di legge viene trasmesso, nel testo predisposto dalla Commissione,
dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta per la predisposizione
dell’atto di notifica; quindi viene inoltrato tramite la Rappresentanza d’Italia
presso l’U.E.. Analogamente si procede per le proposte di legge di iniziativa
consiliare, popolare o di EE.LL., per cui l’atto di notifica è redatto
dal Settore Commissioni consiliari.
Se il provvedimento riguarda, nella sostanza e in modo prevalente, l’erogazione
di aiuti, il medesimo rimarrà in carico alla commissione sino all’espressione
del parere favorevole da parte dell’U.E.
Se il provvedimento riguarda non solo l’erogazione di aiuti altri, ma altri
diversi aspetti normativi, è inserita una clausola sospensiva
dell’efficacia che, rimandando all’avvenuta acquisizione del parere dell’U.E.
l’erogazione degli aiuti, consente il licenziamento del provvedimento che può
completare l’iter legislativo anche nelle more dell’espressione del parere.
Nell’anno 2003 è stato notificato un provvedimento, che ha ottenuto il
parere favorevole della Commissione Europea, e sono monitorati 9 provvedimenti.
Si ricorda che la Giunta regionale notifica anche atti amministrativi attuativi
di leggi regionali che meglio esplicitano il regime di aiuto.
Il Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. 10253 del
27 marzo 2003 ha trasmesso ai Consiglieri regionali una Circolare
sulla "Istruttoria preliminare dei progetti di legge (PDL – DDL) e degli atti
di indirizzo e di sindacato ispettivo".
La Circolare stabilisce le modalità di presentazione e l’iter dei PDL
e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo e, nel contempo, fissa le
competenze del Settore Affari Istituzionali e supporto giuridicolegale nella
fase di analisi di ricevibilità, in analogia a quanto svolto presso la
Camera dei Deputati.
L’obiettivo della circolare è riconducibile a due essenziali punti:
A seguito di una prima fase di attuazione di detta Circolare, si osserva quanto
segue.
Proposte di legge e disegni di legge
Nella fase istruttoria di assegnazione, il Settore Affari istituzionali e Supporto
giuridico-legale, a cui compete effettuare l’istruttoria di ingresso di tali
atti, ha verificato, preliminarmente, che i PDL e i DDL presentassero tutti
i requisiti necessari (sottoscrizione, indicazione del primo firmatario, relazione
illustrativa, articolato, testo informatico, relazione tecnico-finanziaria e
articolo finanziario redatti a norma dell’art.
26 della L.R. n. 7/2001) e, successivamente, ha provveduto a verificare
la corrispondenza tra testo cartaceo e testo su supporto informatico prima di
farlo inserire nella banca dati.
In forza della citata Circolare, si è dovuto più volte procedere
ad adeguare il testo presentato alle regole del drafting (contenute nel manuale
di legistica)
A tal fine, sono state individuate due tipologie di regole comportamentali:
Dal mese di Aprile al 31.12.2003, sono stati istruiti:
Di seguito vengono riportate le varie tipologie degli interventi applicati:
Casi particolari:
Sotto questa voce vanno ricordati tre casi che hanno richiesto interventi particolari che vale la pena menzionare:
Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Un discorso diverso e, nel contempo, più semplice riguarda gli "atti
di indirizzo e di sindacato ispettivo", anch’essi oggetto della citata Circolare.
Dall’1/4/2003 al 31/12/2003, sono state controllate:
L’attività istruttoria in sede di commissioni permanenti
si articola dal momento dell’assegnazione del provvedimento alla commissione
sino alla conclusione del dibattito in aula consiliare e nelle fasi di notifica
dell’atto all’Unione europea.
L’ organizzazione privilegia una ripartizione per materie ed opera per garantire
un uguale livello di approfondimento per tutti gli atti assegnati alla commissione
referente per materia
Dal punto di vista procedurale sono individuabili passaggi consolidati e condivisi
che riguardano:
La scheda, esaminato il progetto, ne rileva i nodi critici sotto
il profilo formale e sotto il profilo sostanziale e prevede una sezione dedicata
agli approfondimenti tematici
La rilevazione delle criticità formali comporta la ristesura degli articoli
secondo le regole del drafting, ristesura che può essere parziale o totale
. Le schede prodotte per i progetti di legge nel corso dell’anno sono state
pari a 138. Di queste, 79 hanno riguardato provvedimenti poi
licenziati dalle commissioni e 3 l’analisi di deliberazioni. Si sottolinea che
un’apposita rilevazione compiuta sul grado di successo delle proposte di modifica
connesse ai nodi critici rilevati, ha fatto registrare una media vicina al 100%
per quanto attiene le proposte formali ed al 70% per quanto attiene i rilievi
sostanziali. Da sottolineare che i rilievi formali comportano quasi sempre la
ristesura integrale del testo che spesso viene utilizzata come base di esame
da parte dei commissari. Tale procedura comporta che le modifiche legate al
drafting non siano sog-gette a votazione, ma rappresentino una base di lavoro
condivisa in seduta.
Si tratta di un drafting piuttosto approfondito che, oltre ad introdurre correttivi
volti a dare applicazione alle regole del Manuale
"Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (edizione OLI
2002), propone riscritture tese a dare maggiore chiarezza ai contenuti ed all’impianto
stesso della legge .
Consolidata l’istruttoria sui progetti di legge, si è pensato di operare
un salto di qualità estendendo l’attività di analisi alle proposte
di deliberazione. Le schede di analisi degli atti amministrativi inquadrano
la natura del provvedimento a seconda che si tratti di delegificazione, attuazione
di leggi regionali, attuazione di leggi nazionali, adozione di piani o programmi,
adozione di regolamenti, modificazione di atti deliberativi, approvazione di
statuti, partecipazioni condivise con altri soggetti pubblici o di natura mista
pubblico-privato, ratifiche.
I rilievi riguardano la coerenza del livello di gerarchia delle fonti assunto,
la correttezza e la completezza delle citazioni, la coerenza delle motivazioni,
la coerenza con il preambolo, la necessità di notifica alla Unione Europea
e le indicazioni di natura finanziaria .
Alla scheda viene inoltre allegata la stesura dell’atto secondo le regole del
drafting per la proposta all’assemblea.
Spesso, inoltre, l’istruttoria degli atti assegnati alla commissione rende necessario
approfondire aspetti connessi all’obiettivo dell’attività di regolazione.
Proposta questa che, come tutte le altre attività a supporto delle Commissioni,
genera prodotti che sono messi in linea sul sito del consiglio all’interno del
dossier virtuale (cfr.
paragrafo 9).
Anche in questo caso, così come accade per la rubrica Infocommissioni,
ove sono consultabili le sintesi delle sedute, i prodotti variano a seconda
che si tratti di sito internet o di intranet. Si è infatti convenuto
di non divulgare le elaborazioni compiute sugli atti di terzi. Vengono invece
integralmente diffuse le analisi degli uffici e le documentazioni direttamente
acquisite.
Il licenziamento del progetto di legge da parte della Commissione permanente
determina l’avvio della fase conclusiva dell’iter legislativo, ovvero della
fase dell’esame in Aula.
Il lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento e l’approvazione finale
del testo del progetto, è, sovente, notevole, dipendendo dalla programmazione
dei lavori consiliari.
In questa fase si provvede alla verifica formale della relazione e del testo
trasmesso dalla commissione mentre, al momento dell’inserimento all’ordine del
giorno del progetto di legge, si procede ad una verifica di merito del testo
in quanto occorre esaminare la coerenza della norma finanziaria con le disposizioni
del bilancio in corso, porre attenzione alle scadenze previste nel progetto
di legge, verificare la vigenza delle disposizioni di legge (nazionale e regionale)
citate.
Quando sono presentati emendamenti, spesso in tempi molto ravvicinati all’esame
se non direttamente in aula, come consente il Regolamento
consiliare (art.80), o emendamenti all’emendamento (c.d.subemendamento)
si supporta la Presidenza nella valutazione della loro ricevibilità formale
e dell’eventuale coerenza con gli articoli approvati e alla loro conciliabilità
con lo scopo della legge, ed in generale con la coerenza logico-sistematica
con il complesso del provvedimento in discussione.
Con riferimento alla ricevibilità, va ricordato che, ex
articolo 80, comma 3, Regolamento, "gli emendamenti comportanti aumento
di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della
regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla
Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può
essere dato anche verbalmente nel corso della seduta". Quando emendamenti di
tale natura sono presentati in Aula, la 1^ commissione è convocata seduta
stante per esprimere il parere di competenza, parere che viene reso con la relazione
orale del Presidente della stessa che informa l’Aula su quanto assunto in tale
sede.
Lavoro particolarmente utile, (nel caso di testi complessi il cui esame non
si esaurisce in un’unica seduta), è il work in progress,
e cioè la preparazione del testo controllato ed emendato fino al punto
della sua approvazione. Infatti prima della votazione finale, ogni Consigliere
può evidenziare la necessità di apportare correzioni di forma
e modifiche di coordinamento al testo (articolo
83 Regolamento), richiamando l’attenzione del Consiglio su quelle disposizioni
già approvate che appaiono in contrasto tra di loro o con lo scopo della
legge. Su tali correzioni o modifiche delibera il Consiglio. Per quelle dovute
a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla
loro inconciliabilità con lo scopo della legge, è richiesta la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento
successivo all’approvazione, occorre distinguere a seconda che ad esse si possa
provvedere d’ufficio in sede di correzione meramente formale dei testi normativi,
ovvero ad esse debba provvedere, (con apposita deliberazione della quale si
darà comunicazione nella prima seduta di Consiglio) l’Ufficio di Presidenza
ed è quest’ultima la prassi più seguita come già evidenziato
nel II Rapporto sulla legislazione (cap. 1.3) cui
si rinvia per il dettaglio.
Dopo l’approvazione consiliare, si apre la fase del "confezionamento" finale
del testo, (formale e sostanziale), che viene inviato al Presidente della Giunta
e al Bollettino Ufficiale, per gli adempimenti di competenza, ovvero la promulgazione
della legge e la successiva pubblicazione, ai fini della sua
entrata in vigore.
Tale fase vede numerosi interventi correttivi, in aderenza alle "Regole
e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (edizione 2002 a cura
dell’Osservatorio legislativo interregionale (OLI),
fatta propria dal Consiglio con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
152 del 18 settembre 2002), in particolare:
L’approdo della legge approvata nel Bollettino Ufficiale della Regione
(pubblicato ogni giovedì) è accompagnato da due utili "corredi",
ovvero la scheda dei LAVORI PREPARATORI e le NOTE (in analogia a quanto avviene
sulla Gazzetta Ufficiale per le leggi dello Stato) di cui si parla più
ampiamente nel paragrafo seguente.
Entrambe le schede hanno come finalità il fornire una maggiore chiarezza
e facilità di lettura del provvedimento legislativo: il primo (Lavori
preparatori) fornisce alcuni dati di iter e il secondo (Note) estende i testi
degli articoli e commi richiamati e/o riportando i titoli delle leggi o altri
atti normativi corredati degli estremi di pubblicazione.
La pubblicazione di un testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale è
accompagnata dalla redazione di Note ai vari articoli e di
dati relativi ai Lavori preparatori, ai fini di una maggiore
conoscenza e facilità di lettura del testo.
Ciò era previsto dall’art. 10 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (Disposizioni
sulla pubblicazione di leggi e decreti). Alcune Regioni hanno seguito questo
esempio e nel corso degli ultimi anni, ad esempio, Veneto, Emilia Romagna, Umbria
hanno dato corso alla pubblicazione di queste fonti notiziali.
Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha inteso adeguarsi a questa buona
prassi informativa innanzitutto attivandosi per la compilazione, per la successiva
pubblicazione sul BUR, di dati significativi del lavori preparatori e, successivamente,
attrezzandosi per corredare il testo della legge, così come pubblicata
sul BUR, con note contenenti, per ogni articolo, i testi dei riferimenti normativi
citati dalla legge stessa.
Tale intento era esplicitamente contenuto nel rinnovato "Protocollo
di intesa sul flusso integrato dei testi degli atti normativi" siglato nel
maggio 2002 fra le direzioni interessate del Consiglio e della Giunta regionale,
richiamato anche dall’art.
11 del Regolamento regionale n. 8/2002 "Ordinamento e disciplina dell’attività
del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Circa i Lavori preparatori, esaminati gli esempi contenuti
nella GU e nei BUR di altre Regioni, si è ritenuto di mantenere questa
definizione classica, ormai entrata nell’uso comune: da fine 2002 sono regolarmente
pubblicati in calce alle leggi regionali del Piemonte.
Per quanto riguarda i contenuti, tenuto conto che altre informazioni di dettaglio
sono ormai da tempo facilmente reperibili nella Banca Dati Arianna delle leggi
regionali sul sito Internet del Consiglio regionale, si pubblicano, sotto forma
di scheda sintetica, i seguenti dati di iter:
Questi sono i dati che si possono definire di base, sempre presenti.
A seconda dei casi, questi dati potranno essere integrati con altri ulteriori
dovuti a passaggi e momenti procedurali attivati formalmente in corso di iter
d’esame, ai sensi di Regolamento interno e Statuto, quali ad esempio:
Circa le Note ai singoli articoli, da fine 2003
si riportano, in calce alla legge, dopo i dati relativi ai lavori preparatori,
per ogni articolo, i testi degli articoli o commi richiamati nell’articolo stesso
o i titoli delle leggi o di altri atti normativi richiamati in via generale
(soprattutto se trattasi di testi complessi), corredati degli estremi di pubblicazione.
Le specifiche e le modalità di redazione delle Note sono stati discusse
e concordate fra le Direzioni competenti secondo un modello definito nei contenuti
e nella grafica come riportato in APPENDICE 7.
La redazione delle note avviene di fatto già in sede di istruttoria in
Commissione nel momento della compilazione della scheda sui riferimenti normativi
europei, statali e regionali, scheda che, in formato ipertestuale, è
inserita nel Dossier virtuale di ogni provvedimento.
Il Settore Assemblea, dopo l’approvazione da parte dell’Aula, provvede a controllare
e integrare le Note con eventuali altri riferimenti normativi e trasmetterà
alla redazione del BUR il file via posta elettronica – contemporaneamente a
quello contenente i dati relativi ai Lavori preparatori – affinché la
pubblicazione delle due parti sia possibile in modo contestuale.
In seguito si potrà anche approfondire la tematica delle Note, ad esempio
verificando l’opportunità di pubblicare in calce alla legge regionale
gli eventuali Ordini del Giorno collegati, approvati ai sensi dell’art.
78 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Preme qui ricordare alcuni aspetti: la pubblicazione delle Note vuole essere
un modo per aiutare il lettore a meglio comprendere i riferimenti normativi
contenuti nelle leggi fornendo, senza appesantire oltre misura il testo, alcuni
dati esenziali e, ove possibile, testi vigenti.
Ciò ad integrazione del servizio già in essere da anni, fornito
dalla banca dati ARIANNA delle leggi regionali consultabile in linea sul sito
del Consiglio regionale ove sono contenuti in formato ipertestuale i testi storici
e i coordinati vigenti delle leggi regionali piemontesi dal 1970 ad oggi. Tale
metodo di lettura coordinata dei testi sarà ancora più esaustivo
quando il sistema del portale Normeinrete (www.normeinrete.it)
sarà implementato con le leggi statali e consentirà un’ampia navigazione
ipertestuale tra i riferimenti normativi di diversi livelli, compresa la giurisprudenza.
Si è ritenuto utile comunque pubblicare anche sul testo "cartaceo" del
BUR alcune Note alle leggi regionali per consentirne una immediata lettura al
momento stesso della pubblicazione della norma.
La redazione delle Note sta procedendo in via sperimentale onde poter verificare
nella concreta attuazione la efficacia delle decisioni assunte e delle regole
date e poter, di intesa fra le Direzioni competenti, apportare i necessari correttivi
e, nel tempo, gli eventuali aggiornamenti resi possibili da implementazioni
delle banche dati legislative regionali e nazionali.
L’anno 2002 ha visto concretizzarsi il lungo percorso progettuale
del Dossier virtuale (D.V.) dei provvedimenti normativi, coordinato dalle direzioni
Segreteria dell’Assemblea regionale e Processo legislativo e reso possibile
dal lavoro sinergico delle strutture di supporto ai vari momenti dell’iter legislativo
e dei sistemi informativi consiliari. Nel 2003 si è proseguito il lavoro
di consolidamento da una parte e di implementazione ed arricchimento dall’altra
dei documenti inseriti nel dossier.
Una scheda illustrativa del progetto è rinvenibile sul sito
Internet Consiglio regionale - sezione Documentazione/Banche dati , accompagnata
dall’indice teorico completo di tutti i documenti
Gli aspetti più problematici, fra i tanti, che si sono dovuti affrontare
nella fase di costruzione e progettazione del dossier virtuale sono stati:
I vantaggi derivanti dall’avere a disposizione sul sito WEB un D.V. sono evidenti:
Nel 2003 si è andata, come detto, consolidando la realizzazione
e l’implementazione dei dossier virtuali in linea sia nella rete intranet sia
sul sito Web consiliare con accesso differenziato rispetto ad alcuni documenti
individuati con caratteristiche di riservatezza.
Alcuni dati significativi: a fine anno 2003 erano aperti e disponibili 373 dossier,
a partire dalla legge regionale 15/2002 fino alla legge regionale 37/2003 e
dal ddl n.399 fino al 614 in via ordinaria, oltre ad altri pdl precedenti man
mano che vengono completati gli iter di esame e approvazione.
Anno |
N. dossier |
2000 |
77 |
2001 |
72 |
2002 |
97 |
2003 |
127 |

Nell’anno 2003 si è progettata e attivata una ulteriore
implementazione del dossier con l’inserimento di documenti nella fase post-vigenza,
cioè di applicazione delle norme, quali gli Ordini del giorno presentate
ai sensi degli articoli
78 e 79
del Regolamento consiliare (ormai in linea) e gli atti di contenzioso costituzionale
(inserimento in corso).
L’implementazione del dossier virtuale è stata illustrata in un apposito
seminario
formativo interno alla Regione Piemonte (19 dicembre 2003).
Ecco i nuovi contenuti:
Sono state altresì predisposte ulteriori proposte di inserimento documenti, quali:
Ora si sta concludendo questa fase progettuale per consentire di
implementare l’architettura informatica del dossier virtuale onde poter accogliere
tutti i nuovi documenti.
Vista la potenzialità di questo strumento, si è anche predisposto
e collaudato un prototipo di "dossier virtuale personalizzato" che
potrà essere attivato per altri tipi di atti o per raccolte tematiche;
si sperimenterà in tal senso da parte di alcuni strutture di diversa
competenza proprio per testarne la validità, dopo una prima sperimentazione
effettuata nel 2003 che ha riguardato l’attività della Commissione per
il Regolamento. ^
In tali casi, si è provveduto, d’ufficio, alla necessaria integrazione.RITORNA