SECONDA PARTE - ANALISI QUALITATIVA

1. Questioni pregiudiziali (di legittimità costituzionale/statuaria o di merito) e sospensive

Le questioni pregiudiziali e sospensive, disciplinate dall’articolo 63 del Regolamento, sono definibili come mozioni incidentali, ovverosia eccezioni procedurali, e come tali hanno la precedenza sulla questione principale, nel senso che la discussione sul punto iscritto all’ordine del giorno non può proseguire se non dopo che l’Assemblea si sia pronunciata su di esse. A differenza delle questioni incidentali formali (con le quali si intendono far valere motivi e rilievi procedurali), le questioni pregiudiziali e sospensive hanno natura sostanziale, nel senso che vertono sul contenuto oggettivo, sulla materia della discussione, detta questione principale. La questione pregiudiziale (avente lo scopo che un dato argomento non debba discutersi) mira ad ottenere che la discussione non abbia luogo; la questione sospensiva invece, (avente lo scopo che la discussione debba rinviarsi ad una scadenza data), mira ad ottenere il rinvio del dibattito o della deliberazione. Nell’esperienza del Consiglio regionale le motivazioni delle questioni sospensive sono le più varie: tutte comunque riconducibili a quelli aventi connotazioni di tipo tecnico o politico.
Tali questioni possono essere sollevate nei confronti di un qualsiasi " dato argomento", essendo previste nel capo VI del Regolamento (Funzionamento del Consiglio).
Di seguito si riportano i dati relativi alla presentazione delle questioni sollevate esclusivamente nei confronti dei progetti di legge (ddl/pdl) approvati, alla data del 31 dicembre 2003.
Nella ricerca sono state riportate non soltanto quelle questioni che hanno avuto uno svolgimento procedurale "formale", o "tipico" così come delineato dal richiamato articolo 63, ma anche quelle che rivestono particolarità che il prosieguo della lettura evidenzierà.
La ricerca ha riguardato le leggi del 2000 (dalla n. 45 alla n. 61), del 2001 (totale n. 38), del 2002 (totale n. 33) e del 2003 (totale n. 37) ed ha evidenziato i seguenti dati complessivi:
Leggi interessate n. 6;
Totale questioni poste n. 464, così ripartite:

Analisi di dettaglio

Legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei Confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione) nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po)".
Sono state poste due questioni (1 pregiudiziale di merito ed 1 sospensiva), entrambe dopo la relazione e la discussione generale, e precisamente prima dell’esame dell’articolo 1.
Lo svolgimento della prima non ha avuto un andamento procedurale "tipico": la questione è stata superata infatti con la presentazione, da parte dell’Assessore competente, di un emendamento (approvato ) che recepiva il contenuto della questione posta.
La questione sospensiva è stata invece posta in votazione (senza discussione) e votata (con esito negativo).
Legge regionale 13 dicembre 2001 n. 34 (Provvedimenti in materia di tasse regionali.)
Poste n. 8 questioni pregiudiziali di merito
Poste n. 3 questioni sospensive
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)
Legge regionale 22 luglio 2002 n. 17 – (Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000)
Poste n. 21 questioni così ripartite
questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale n. 2
questioni pregiudiziali di merito n. 18
questione sospensiva n. 1
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)
Legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002)
Poste n. 9 pregiudiziali di merito
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)
Legge 20 giugno 2003 n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)
Poste n. 418 questioni, così ripartite:
pregiudiziali di legittimità costituzionale n. 9
pregiudiziali di legittimità statutaria n. 8
pregiudiziali di merito n. 12
sospensive n. 389
Si precisa che non tutte le questioni poste sono state svolte con andamento procedurale ordinario, (ovvero illustrate, discusse e votate). Fermo restando l’esito negativo delle votazioni effettuate, si segnalano le seguenti peculiarità di esame:

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003)
Poste 3 pregiudiziali di legittimità (1 di legittimità costituzionale e 2 di legittimità statutaria)
Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)
L’elevato numero di questioni poste (rispetto a quello risultante dal Secondo rapporto sulla legislazione regionale piemontese - ottobre 2002) è collegato alla difficoltà d’esame del disegno di legge 252 (divenuto l.r. 10/2003): presentato dalla Giunta regionale il 26 gennaio 2001, ed iscritto all’ordine del giorno del Consiglio ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento a seguito della richiesta del Presidente della Giunta regionale del 7 agosto 2001, il suo esame è iniziato il 21 settembre 2001 e terminato il 10 giugno del 2003.
La ripartizione per materia con la classificazione Arianna delle leggi in esame è la seguente:

2. Ordini del giorno, ex articoli 78 e 79 Regolamento, collegati alle leggi regionali

Relativamente agli ordini del giorno presentati ai sensi dell’articolo 78 Reg., le caratteristiche proprie di tali documenti sono: l’occasione nella quale sono presentati (discussione di un progetto di legge o di singoli articoli) e i destinatari ben individuati (Giunta regionale e Commissioni).
Il rapporto dialettico Consiglio/Giunta trova in tali atti la tipica natura di atti di indirizzo e di impegno politico.
Per quanto riguarda l’altro destinatario, ovvero la Commissione (permanente o speciale) si può dire che l’atto di indirizzo ha valenza "istruttoria", non solo in occasione di rinvio ad essa dello specifico progetto di legge, ma anche, più in generale, affinché, nell’istruttoria legislativa, la Commissione si attenga a determinate indicazioni.
Nel periodo 29 maggio 2000 – 31 dicembre 2003 si è riscontrato che, rispetto ai 208 ordini del giorno approvati, ben 54 sono collegati a leggi (vedi grafico): tale numero è comprensivo di 3 documenti di "non passaggio agli articoli" (articolo 79 Reg.), vale a dire documenti diretti ad impedire il passaggio all’esame dell’articolato, determinando di fatto – se accolti – la conclusione dell’iter del progetto di legge a cui sono collegati.

Con riguardo alle materie, si evidenzia la prevalenza degli ordini del giorno legati alla materia finanziaria e di bilancio (35 su 54), come è possibile osservare nel grafico.
In tali materie, il potere di iniziativa legislativa è attribuito in via esclusiva alla Giunta regionale (iniziativa legislativa c.d."vincolata"). La funzione legislativa dei singoli Consiglieri (soprattutto di minoranza) è pertanto limitata e si può esplicitare solo:

Quanto sopra detto contribuisce a spiegare l’elevato numero di ordini del giorno presentati ed approvati in tali materie.
Nel contesto dell’esame degli ordini del giorno ex articolo 78 Reg, trova collocazione la previsione di documenti accolti dalla Giunta regionale come raccomandazione: atti esaminati, non votati, ma recepiti con tale nuova formulazione, non prevista dal vigente Regolamento interno.
Ritroviamo tali raccomandazioni per la prima volta in occasione dell’approvazione della legge finanziaria 2003 (l.r. 2/2003): ordini del giorno n. 702 (Istituzione servizio di medicina legale), 717 (Esame nuovo Piano sanitario regionale), 718 (Finanziamento legge "Diritto allo studio" 49/1985), 719 (Incentivi per le aziende di autotrasporto) e 722 (Attuazione politiche in favore della sicurezza).
A proposito degli ordini del giorno collegati a deliberazioni, in assenza di una previsione regolamentare specifica, la prassi ha evidenziato la presentazione di ordini del giorno collegati a deliberazioni consiliari, in analogia a quanto avviene per gli ordini del giorno collegati a leggi.
La loro incidenza - 8 su 208 - appare peraltro alquanto limitata dal punto di vista numerico, ma rilevante dal punto di vista qualitativo (vedi grafico). Un esempio fra tutti: l’ordine del giorno collegato a deliberazione concernente la valutazione dell’insindacabilità del consigliere regionale.

Il grafico evidenzia gli ordini del giorno approvati nella VII legislatura alla data del 31 dicembre 2003, suddivisi per tipologia.

grafico tipologia ordini del giorno approvati


Il grafico mostra la ripartizione per materia degli ordini del giorno approvati ex articolo 78 Reg. (collegati a leggi).

 

grafico ordini del giorno approvati 2°

 

3. Contenzioso costituzionale sulla legislazione regionale

Per conformità con la precedente relazione si è proceduto, nella trattazione dell’argomento, all’elaborazione di una tabella illustrativa del contenzioso costituzionale Stato-Regione Piemonte intervenuto negli anni 2002-2003.
Dall’analisi del contenzioso emerge innanzitutto che i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal Governo sulle leggi regionali indicate nella citata tabella si riferiscono essenzialmente alla violazione dell’art. 117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale 3/2001.
A seguito delle modifiche apportate dalla riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, viene, infatti, attribuita una competenza generale alle Regioni, nell’ambito della potestà legislativa, con la previsione della clausola di carattere residuale (comma 4).
La tabella illustra :

Le leggi regionali soggette ad atti di promovimento del giudizio della Corte hanno per oggetto le seguenti materie:

I motivi dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale riguardano principalmente la supposta violazione dell’articolo 117 della Costituzione, comma 2, relativo alle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto riguarda le tre sentenze pronunciate dalla Consulta nel corso dell’anno 2003 si riscontra la tendenza della Corte ad interpretare in modo estensivo i disposti di cui al citato art. 117, comma 2. Si segnalano, a tale proposito, le seguenti osservazioni:

Legge regionale OGGETTO TIPO DI GIUDIZIO ATTO ESITO/MOTIVO
3 gennaio 1997, n. 4 Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale(SSN) incidentale Ordinanza 80/02 Rimessione degli atti al TAR Piemonte a causa della modifica dell’art. 117 Costituzione (era stato promosso giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e dell’art. 2  per contrasto con i principi fondamentali in materia di legislazione statale)
8 luglio 1999, n. 19 Norme in materia di edilizia e  modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela  ed  uso  del  suolo" incidentale Ordinanza 165/02 Rimessione degli atti al TAR Piemonte a causa della modifica dell’art. 117 Costituzione (era stato promosso giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 per contrasto con un principio fondamentale della legislazione)
24 ottobre 2002 n. 24 Norme per la gestione dei rifiuti principale Ricorso 30 dicembre 2002 Supposta violazione dell’art. 120 della Costituzione da parte degli artt. 2, comma 1 lett. i); 3 comma 1 lett. l); 11 comma 13 e 14; 12 comma 7 e 8 della L.R. 24/2003
7 ottobre 2002 n. 23 Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 principale Ricorso 14 dicembre 2002 Supposta violazione dell’art. 117 della Costituzione da parte dell’art. 2, comma 2 lett. i) della L. R. 23/2002
4 marzo 2003 n.2 Legge finanziaria per l'anno 2003 principale Ricorso 29 aprile 2003 Supposta violazione degli artt. 3, 117 lett. s e 120 della Costituzione da parte dell’art. 22, comma 3 della L.R. 2/2003
28 marzo 1995 n. 46 Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica incidentale Ordinanza 25 giugno 2003 Il Tribunale di Torino dichiara non fondata la questione di legittimità cost. degli artt. 3 lett. b, 15, comma 1 e 32 comma 1, lett. b, comma 6 e 7 della L.R. 46/95 e trasmette gli atti alla Corte Cost.
5 agosto 2002 n. 20 Legge finanziaria per l’anno 2002. principale Sentenza 296/2003 Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 20/2002 per violazione degli artt. 3, 119, comma 2 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione
3 giugno 2002, n. 14 Regolamento sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia principale Sentenza 338/2003 Illegittimità costituzionale degli artt.2, 32, 33 comma 1 e 117, comma 3 della Costituzione da parte degli artt. 4 e 5 della L. R. 14/2002
23 settembre 2003, n. 23 Disposizioni in materia di tasse automobilistiche principale Ricorso 3 dicembre 2003 Supposta violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione
24 ottobre 2002, n. 25 Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali principale Sentenza 353/2003 Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3 della Cost. da parte dell’art. 2, comma 1 dalla lett. a) alla lett. l); dell’art. 3 e 4 L.R. 25/2002

4. La valutazione ex post delle leggi

4.1 Obblighi di relazione al Consiglio regionale

Rispetto ai dati forniti nel II Rapporto sulla legislazione, si segnala che 4 leggi regionali del 2002 e 4 del 2003 prevedono obbligo di relazione al Consiglio regionale.
Sale dunque a 79 il numero totale di leggi regionali che prevedono obblighi di relazione al Consiglio, sempre in genere di tipo "a consuntivo". Negli ultimi 8 casi le leggi afferiscono alle materie ambientali (l.r. 23/2002 e l.r. 24/2002), alle attività produttive in senso lato (l.r. 16/2003 e l.r. 26/2003), alla cultura/sport
(l.r. 32/2002 e l.r. 36/2003), alla sanità (l.r. 25/2002), alle partecipazioni regionali (l.r. 5/2003).
A titolo conoscitivo si evidenzia che, delle 79 relazioni previste,12 sono di tipo informativo, 8 di tipo programmatico, 54 a consuntivo dell’attività svolta e 5 di moni-toraggio).
Un commento a parte merita la l.r. 14/2003 che prevede modifiche ad una legge vigente per migliorare il trasporto pubblico locale, inserendo uno specifico art. 5 bis che introduce per la prima volta il concetto di "clausola valutativa" cui è dedicato il paragrafo successivo.
Dato che è prassi ormai consolidata che le relazioni inviate vengano trasmesse alle Commissioni consiliari competenti per materia, dal maggio 2003 si è iniziato, in via sperimentale, un lavoro propedeutico, da parte degli uffici del Settore Commissioni, di analisi delle relazioni pervenute.
Generalmente le relazioni che pervengono alle Commissioni legislative sono molto corpose e redatte in termini descrittivi. L’attività progettata è quindi volta ad una semplificazione della lettura che ne evidenzia i contenuti in rapporto alle previsioni legislative. Lettura che, offerta ai consiglieri, appartiene al più vasto filone ascrivibile alla funzione di controllo attribuita alle Assemblee.
L’analisi viene compiuta mediante la stesura di schede analitiche dalle quali si rileva:

Le griglie prodotte che, in buona sostanza, possono essere definite come puntuali e circostanziate analisi degli elementi documentali forniti a fronte di quelli richiesti in sede di redazione normativa, sono ad oggi otto. Hanno avuto il pregio di porre in luce relazioni di routine che in passato venivano scarsamente o per nulla considerate. Altro compito affidato alla lettura analitica delle relazioni può essere quello di avvicinare, per passi successivi, i commissari all’analisi degli effetti delle politiche regolate dalle leggi regionali, cammino intrapreso con l’introduzione delle clausole valutative di cui si è detto.
In appendice sono riportati esempi di griglie di lettura elaborate dal settore commissioni legislative (vedi APPENDICE 5)

4.2 Le clausule valutative e il progetto CAPIRe

Nell’ottica di offrire maggiori e più qualificati contributi conoscitivi ai Consiglieri e più in generale per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo da parte delle Assemblee, mediante l'adozione di nuovi strumenti statutari, legislativi ed organizzativi, il Piemonte partecipa con i Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana ad un progetto denominato CAPIRe (www.capire.org). Si tratta di un progetto organizzato attraverso un Comitato d'indirizzo, un Comitato Tecnico e da uno Staff operativo e di ricerca. La durata dell’attività, di circa un biennio si protrarrà fino a luglio 2004. In tale periodo le attività di Progetto si sono focalizzate su temi quali: la redazione dei nuovi Statuti, l’introduzione di clausole valutative nella legislazione regionale, la formazione delle strutture interne ai Consigli a supporto della valutazione e del controllo.
Volendo compiere un bilancio dell’attività progettuale condotta si può affermare che la partecipazione al progetto è servita per sensibilizzare i Consiglieri sulla necessità di compiere la verifica della implementazione delle leggi approvate introducendo il complesso tema della valutazione degli effetti.
Si è iniziato in modo empirico, anche grazie ad un confronto con le altre Regioni che partecipano al progetto, ad introdurre articoli di legge in alcune proposte poste all’esame delle commissioni finalizzati a codificare la clausola valutativa.
La proposta tecnica di inserimento della clausola avviene nel corso del processo legislativo nella fase istruttoria che riguarda le commissioni permanenti e si fonda su di una scheda d’analisi dei nodi critici che è predisposta per ciascun provvedimento esaminato.
La scheda di analisi prevede rilievi formali riferiti alla stesura del testo, ma anche rilievi di natura sostanziale in rapporto alla Costituzione, allo Statuto, alle leggi dello Stato, alle altre leggi regionali, alla correttezza ed efficacia della fonte legislativa assunta e riserva una sezione ad approfondimenti tematici. In tali approfondimenti sono state avanzate proposte di clausole valutative. Attualmente sono state proposte dodici clausole, sette sono state approvate dalla commissione: tra queste due sono divenute legge regionale, di cui una nel 2004.
Le clausole fin qui introdotte non rispondono esattamente alle metodologie di analisi ex-post riconosciute in via teorica. Sono tuttavia predisposte avendo cura di individuare chiaramente, tramite le finalità poste in legge, quali siano i principali elementi e le dimensioni osservabili. Pongono generalmente in capo all’esecutivo il compito di produrre le informazioni richieste senza specificare le fonti informative da privilegiarsi. Definiscono i tempi entro i quali debbono essere prodotti i materiali richiesti. Non prevedono elementi di natura sanzionatoria e non stanziano, se non in un caso, risorse finanziarie mirate allo svolgimento della attività di valutazione
Parallelamente ci si è posti il problema di recuperare ad una maggiore attenzione dei commissari, sottolineandone i contenuti, le relazioni trasmesse al Consiglio sulla base di dispositivi vigenti che formulano una previsione generica, come descritto nel paragrafo precedente.
Tornando alla sperimentazione che più interessa, quella relativa alle clausole valutative, occorre precisare che l’origine tecnica delle proposte, se da un lato ha raggiunto il risultato di far maturare una particolare consapevolezza e sensibilità nella struttura che assiste gli organismi consiliari, ha indotto a prendere in considerazione, per dare corpo ad una fase sperimentale empirica, proposte di legge che implichino esborso finanziario ma che non regolino in modo organico una politica pubblica e non diano luogo a dibattito politico particolarmente acceso.
L’esperienza fino ad oggi maturata è incompleta in quanto la tempistica non ha consentito di pervenire alla fase di rielaborazione delle notizie richieste ed è notevole la curiosità di comprendere come interagiranno le prime ricadute in un circolo virtuoso che dovrebbe spianare la strada ad ulteriori e, forse, più robuste richieste supportate dai consiglieri e preordinate da previsioni statutarie.
La sperimentazione prosegue, attualmente, privilegiando la formazione e la crescita professionale attorno alla costruzione teorica "assistita" di clausole valutative su atti più complessi senza tuttavia perdere di vista la necessità organizzativa di mantenere un saldo ancoraggio con l’attività istruttoria consolidata e diffusa.

5. Le Commissioni

Si forniscono alcuni dati su aspetti peculiari dell’attività delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali attualmente operative.
Si ricorda che la rubrica INFOCOMMISSIONI, in linea sul sito Web del Consiglio regionale, offre l’aggiornamento sulle sedute svolte ed informa sugli argomenti affrontati e le decisioni assunte
(www.consiglioregionale.piemonte.it/infocommissioni/index.htm).

5.1 Le Consultazioni nel 2003

 

 
inviati
partecipanti
PDL
3091
300
DDL
3875
333
misto PDL/DDL
1355
49
proposte di deliberazione
352
78
Totale inviati
8673
760

 

grafico partecipazione alle consultazioni

 

I dati relativi alle consultazioni per l’anno 2003, vedono un andamento pressoché costante, di poco inferiore al 10%, per quanto riguarda il rapporto invitati/partecipanti in caso di esame di progetti di legge, mentre la percentuale aumenta ad oltre il 22% in caso si proposte di deliberazione. Il dato può dipendere dal fatto che gli atti, ancorchè di alta amministrazione, interessano in modo più pregnante determinate categorie o rappresentanze istituzionali, economiche e sociali.
Si ritiene interessante ricordare che, a partire dagli ultimi mesi del 2003, si è attivata una procedura on line per le consultazioni: i soggetti sono invitati agli incontri con lettera ove si indica anche l’indirizzo WEB ove sono rinvenibili (e scaricabili) i documenti sottoposti a consultazione, che non vengono quindi più spediti in forma cartacea.
Tali procedure, oltre a consentire un notevole risparmio in termini di tempi e di costi, hanno lo scopo di favorire la partecipazione, anche se è ancora troppo presto per redigere consuntivi con dati comparabili.

5.2 Le Commissini speciali

5.2.1 La commissione speciale Olimpiadi invernali 2006

La "Commissione speciale XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport invernali" è stata istituita dal Consiglio regionale il 20 settembre 2001, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. con il compito di:

Ad oggi la Commissione ha incontrato quattro volte i rappresentanti del Toroc, cinque volte l’Agenzia Torino 2006, due volte il Comitato di Alta Sorveglianza e garanzia, tre volte il Comune di Torino, due volte la Provincia di Torino, due volte i Comuni, le Comunità Montane e le società di gestione impianti interessate all’evento.
Ha effettuato due sopralluoghi ai siti olimpici dell’area metropolitana torinese e si è recata tre volte presso i siti olimpici degli altri comuni sedi di gara o di allenamento.
L’attività di monitoraggio per la tutela del territorio è condivisa con la V Commissione (Ambiente) con la quale la Commissione Olimpiadi effettua tutti i sopralluoghi esterni.

5.2.2 La Commissione speciale per lo Statuto

La Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte è stata istituita con deliberazione consiliare n. 176 del 27 luglio 2001. Con deliberazione n. 281 dell'11 febbraio 2003 i suoi compiti sono stati così precisati: elaborare e redigere proposte di articolato che disciplinino

Con deliberazione n. 427 del 20 gennaio 2004 si è previsto che i lavori della Commissione fossero prorogati, al fine di adempiere compiutamente al mandato consiliare, fino a quando la Commissione non abbia presentato le proposte di articolato per poter addivenire all’approvazione dello statuto entro la legislatura.
La Commissione, dopo aver individuato le problematiche strettamente connesse ai possibili contenuti del nuovo testo statutario, ha svolto le consultazioni con Enti locali, Associazioni, Università al fine di acquisire informazioni e di coinvolgere il sistema piemontese nell’elaborazione dello Statuto regionale.
La Commissione ha tenuto 99 sedute e ha concluso i suoi lavori il 5 marzo 2004 licenziando un testo di statuto composto di 100 articoli, da sottoporre a consultazione prima dell’esame in aula.

6. Le notifiche all'Unione Europea

L’applicazione dell’art.88 del Trattato di Roma circa gli aiuti di stato si è ormai consolidata da anni nella nostra Regione secondo procedure a suo tempo concordate in modo formale fra Consiglio e Giunta regionale, tramite scambi epistolari delle Presidenze, e con percorsi formativi mirati per il personale interessato.
Nella Direzione Processo legislativo, Settore Commissioni legislative, si è incardinata una posizione in staff tecnico che segue l’istruttoria delle proposte di legge e il monitoraggio di tutti i provvedimenti correlati alla notifica dei medesimi all’Unione Europea e che opera in stretta collaborazione con gli uffici preposti della Giunta regionale, con gli Assessorati competenti e con i proponenti le proposte di legge.
Il momento della notifica è, per prassi, individuato nella fase conclusiva dell’esame da parte della Commissione consiliare competente dei progetti di legge contenenti regimi di aiuto.
Il disegno di legge viene trasmesso, nel testo predisposto dalla Commissione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta per la predisposizione dell’atto di notifica; quindi viene inoltrato tramite la Rappresentanza d’Italia presso l’U.E.. Analogamente si procede per le proposte di legge di iniziativa consiliare, popolare o di EE.LL., per cui l’atto di notifica è redatto dal Settore Commissioni consiliari.
Se il provvedimento riguarda, nella sostanza e in modo prevalente, l’erogazione di aiuti, il medesimo rimarrà in carico alla commissione sino all’espressione del parere favorevole da parte dell’U.E.
Se il provvedimento riguarda non solo l’erogazione di aiuti altri, ma altri diversi aspetti normativi, è inserita una clausola sospensiva dell’efficacia che, rimandando all’avvenuta acquisizione del parere dell’U.E. l’erogazione degli aiuti, consente il licenziamento del provvedimento che può completare l’iter legislativo anche nelle more dell’espressione del parere.
Nell’anno 2003 è stato notificato un provvedimento, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Europea, e sono monitorati 9 provvedimenti.
Si ricorda che la Giunta regionale notifica anche atti amministrativi attuativi di leggi regionali che meglio esplicitano il regime di aiuto.

7. IL monitoraggio sull'applicazione delle regole di drafting

7.1 Il drafting all'ingresso: attuazione della circolare del Presidente del Consiglio sulla ricevibilità dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo

Il Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. 10253 del 27 marzo 2003 ha trasmesso ai Consiglieri regionali una Circolare sulla "Istruttoria preliminare dei progetti di legge (PDL – DDL) e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo".
La Circolare stabilisce le modalità di presentazione e l’iter dei PDL e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo e, nel contempo, fissa le competenze del Settore Affari Istituzionali e supporto giuridicolegale nella fase di analisi di ricevibilità, in analogia a quanto svolto presso la Camera dei Deputati.

L’obiettivo della circolare è riconducibile a due essenziali punti:

A seguito di una prima fase di attuazione di detta Circolare, si osserva quanto segue.
Proposte di legge e disegni di legge
Nella fase istruttoria di assegnazione, il Settore Affari istituzionali e Supporto giuridico-legale, a cui compete effettuare l’istruttoria di ingresso di tali atti, ha verificato, preliminarmente, che i PDL e i DDL presentassero tutti i requisiti necessari (sottoscrizione, indicazione del primo firmatario, relazione illustrativa, articolato, testo informatico, relazione tecnico-finanziaria e articolo finanziario redatti a norma dell’art. 26 della L.R. n. 7/2001) e, successivamente, ha provveduto a verificare la corrispondenza tra testo cartaceo e testo su supporto informatico prima di farlo inserire nella banca dati.
In forza della citata Circolare, si è dovuto più volte procedere ad adeguare il testo presentato alle regole del drafting (contenute nel manuale di legistica)
A tal fine, sono state individuate due tipologie di regole comportamentali:

Dal mese di Aprile al 31.12.2003, sono stati istruiti:

Di seguito vengono riportate le varie tipologie degli interventi applicati:

Casi particolari:

Sotto questa voce vanno ricordati tre casi che hanno richiesto interventi particolari che vale la pena menzionare:

Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Un discorso diverso e, nel contempo, più semplice riguarda gli "atti di indirizzo e di sindacato ispettivo", anch’essi oggetto della citata Circolare.
Dall’1/4/2003 al 31/12/2003, sono state controllate:

7.2 IL drafting e l'istruttoria in commissione

L’attività istruttoria in sede di commissioni permanenti si articola dal momento dell’assegnazione del provvedimento alla commissione sino alla conclusione del dibattito in aula consiliare e nelle fasi di notifica dell’atto all’Unione europea.
L’ organizzazione privilegia una ripartizione per materie ed opera per garantire un uguale livello di approfondimento per tutti gli atti assegnati alla commissione referente per materia
Dal punto di vista procedurale sono individuabili passaggi consolidati e condivisi che riguardano:

La scheda, esaminato il progetto, ne rileva i nodi critici sotto il profilo formale e sotto il profilo sostanziale e prevede una sezione dedicata agli approfondimenti tematici
La rilevazione delle criticità formali comporta la ristesura degli articoli secondo le regole del drafting, ristesura che può essere parziale o totale . Le schede prodotte per i progetti di legge nel corso dell’anno sono state pari a 138. Di queste, 79 hanno riguardato provvedimenti poi licenziati dalle commissioni e 3 l’analisi di deliberazioni. Si sottolinea che un’apposita rilevazione compiuta sul grado di successo delle proposte di modifica connesse ai nodi critici rilevati, ha fatto registrare una media vicina al 100% per quanto attiene le proposte formali ed al 70% per quanto attiene i rilievi sostanziali. Da sottolineare che i rilievi formali comportano quasi sempre la ristesura integrale del testo che spesso viene utilizzata come base di esame da parte dei commissari. Tale procedura comporta che le modifiche legate al drafting non siano sog-gette a votazione, ma rappresentino una base di lavoro condivisa in seduta.
Si tratta di un drafting piuttosto approfondito che, oltre ad introdurre correttivi volti a dare applicazione alle regole del Manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (edizione OLI 2002), propone riscritture tese a dare maggiore chiarezza ai contenuti ed all’impianto stesso della legge .
Consolidata l’istruttoria sui progetti di legge, si è pensato di operare un salto di qualità estendendo l’attività di analisi alle proposte di deliberazione. Le schede di analisi degli atti amministrativi inquadrano la natura del provvedimento a seconda che si tratti di delegificazione, attuazione di leggi regionali, attuazione di leggi nazionali, adozione di piani o programmi, adozione di regolamenti, modificazione di atti deliberativi, approvazione di statuti, partecipazioni condivise con altri soggetti pubblici o di natura mista pubblico-privato, ratifiche.
I rilievi riguardano la coerenza del livello di gerarchia delle fonti assunto, la correttezza e la completezza delle citazioni, la coerenza delle motivazioni, la coerenza con il preambolo, la necessità di notifica alla Unione Europea e le indicazioni di natura finanziaria .
Alla scheda viene inoltre allegata la stesura dell’atto secondo le regole del drafting per la proposta all’assemblea.
Spesso, inoltre, l’istruttoria degli atti assegnati alla commissione rende necessario approfondire aspetti connessi all’obiettivo dell’attività di regolazione. Proposta questa che, come tutte le altre attività a supporto delle Commissioni, genera prodotti che sono messi in linea sul sito del consiglio all’interno del dossier virtuale (cfr. paragrafo 9).
Anche in questo caso, così come accade per la rubrica Infocommissioni, ove sono consultabili le sintesi delle sedute, i prodotti variano a seconda che si tratti di sito internet o di intranet. Si è infatti convenuto di non divulgare le elaborazioni compiute sugli atti di terzi. Vengono invece integralmente diffuse le analisi degli uffici e le documentazioni direttamente acquisite.

7.3 Il drafting nella fase finale d’aula

Il licenziamento del progetto di legge da parte della Commissione permanente determina l’avvio della fase conclusiva dell’iter legislativo, ovvero della fase dell’esame in Aula.
Il lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento e l’approvazione finale del testo del progetto, è, sovente, notevole, dipendendo dalla programmazione dei lavori consiliari.
In questa fase si provvede alla verifica formale della relazione e del testo trasmesso dalla commissione mentre, al momento dell’inserimento all’ordine del giorno del progetto di legge, si procede ad una verifica di merito del testo in quanto occorre esaminare la coerenza della norma finanziaria con le disposizioni del bilancio in corso, porre attenzione alle scadenze previste nel progetto di legge, verificare la vigenza delle disposizioni di legge (nazionale e regionale) citate.
Quando sono presentati emendamenti, spesso in tempi molto ravvicinati all’esame se non direttamente in aula, come consente il Regolamento consiliare (art.80), o emendamenti all’emendamento (c.d.subemendamento) si supporta la Presidenza nella valutazione della loro ricevibilità formale e dell’eventuale coerenza con gli articoli approvati e alla loro conciliabilità con lo scopo della legge, ed in generale con la coerenza logico-sistematica con il complesso del provvedimento in discussione.
Con riferimento alla ricevibilità, va ricordato che, ex articolo 80, comma 3, Regolamento, "gli emendamenti comportanti aumento di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta". Quando emendamenti di tale natura sono presentati in Aula, la 1^ commissione è convocata seduta stante per esprimere il parere di competenza, parere che viene reso con la relazione orale del Presidente della stessa che informa l’Aula su quanto assunto in tale sede.
Lavoro particolarmente utile, (nel caso di testi complessi il cui esame non si esaurisce in un’unica seduta), è il work in progress, e cioè la preparazione del testo controllato ed emendato fino al punto della sua approvazione. Infatti prima della votazione finale, ogni Consigliere può evidenziare la necessità di apportare correzioni di forma e modifiche di coordinamento al testo (articolo 83 Regolamento), richiamando l’attenzione del Consiglio su quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra di loro o con lo scopo della legge. Su tali correzioni o modifiche delibera il Consiglio. Per quelle dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge, è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo all’approvazione, occorre distinguere a seconda che ad esse si possa provvedere d’ufficio in sede di correzione meramente formale dei testi normativi, ovvero ad esse debba provvedere, (con apposita deliberazione della quale si darà comunicazione nella prima seduta di Consiglio) l’Ufficio di Presidenza ed è quest’ultima la prassi più seguita come già evidenziato nel II Rapporto sulla legislazione (cap. 1.3) cui si rinvia per il dettaglio.
Dopo l’approvazione consiliare, si apre la fase del "confezionamento" finale del testo, (formale e sostanziale), che viene inviato al Presidente della Giunta e al Bollettino Ufficiale, per gli adempimenti di competenza, ovvero la promulgazione della legge e la successiva pubblicazione, ai fini della sua entrata in vigore.
Tale fase vede numerosi interventi correttivi, in aderenza alle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (edizione 2002 a cura dell’Osservatorio legislativo interregionale (OLI), fatta propria dal Consiglio con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 152 del 18 settembre 2002), in particolare:

L’approdo della legge approvata nel Bollettino Ufficiale della Regione (pubblicato ogni giovedì) è accompagnato da due utili "corredi", ovvero la scheda dei LAVORI PREPARATORI e le NOTE (in analogia a quanto avviene sulla Gazzetta Ufficiale per le leggi dello Stato) di cui si parla più ampiamente nel paragrafo seguente.
Entrambe le schede hanno come finalità il fornire una maggiore chiarezza e facilità di lettura del provvedimento legislativo: il primo (Lavori preparatori) fornisce alcuni dati di iter e il secondo (Note) estende i testi degli articoli e commi richiamati e/o riportando i titoli delle leggi o altri atti normativi corredati degli estremi di pubblicazione.

8. Le fonti notiziali: i lavori preparatori e le note alle leggi

La pubblicazione di un testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale è accompagnata dalla redazione di Note ai vari articoli e di dati relativi ai Lavori preparatori, ai fini di una maggiore conoscenza e facilità di lettura del testo.
Ciò era previsto dall’art. 10 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (Disposizioni sulla pubblicazione di leggi e decreti). Alcune Regioni hanno seguito questo esempio e nel corso degli ultimi anni, ad esempio, Veneto, Emilia Romagna, Umbria hanno dato corso alla pubblicazione di queste fonti notiziali.
Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha inteso adeguarsi a questa buona prassi informativa innanzitutto attivandosi per la compilazione, per la successiva pubblicazione sul BUR, di dati significativi del lavori preparatori e, successivamente, attrezzandosi per corredare il testo della legge, così come pubblicata sul BUR, con note contenenti, per ogni articolo, i testi dei riferimenti normativi citati dalla legge stessa.
Tale intento era esplicitamente contenuto nel rinnovato "Protocollo di intesa sul flusso integrato dei testi degli atti normativi" siglato nel maggio 2002 fra le direzioni interessate del Consiglio e della Giunta regionale, richiamato anche dall’art. 11 del Regolamento regionale n. 8/2002 "Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Circa i Lavori preparatori, esaminati gli esempi contenuti nella GU e nei BUR di altre Regioni, si è ritenuto di mantenere questa definizione classica, ormai entrata nell’uso comune: da fine 2002 sono regolarmente pubblicati in calce alle leggi regionali del Piemonte.
Per quanto riguarda i contenuti, tenuto conto che altre informazioni di dettaglio sono ormai da tempo facilmente reperibili nella Banca Dati Arianna delle leggi regionali sul sito Internet del Consiglio regionale, si pubblicano, sotto forma di scheda sintetica, i seguenti dati di iter:

Questi sono i dati che si possono definire di base, sempre presenti.
A seconda dei casi, questi dati potranno essere integrati con altri ulteriori dovuti a passaggi e momenti procedurali attivati formalmente in corso di iter d’esame, ai sensi di Regolamento interno e Statuto, quali ad esempio:

Circa le Note ai singoli articoli, da fine 2003 si riportano, in calce alla legge, dopo i dati relativi ai lavori preparatori, per ogni articolo, i testi degli articoli o commi richiamati nell’articolo stesso o i titoli delle leggi o di altri atti normativi richiamati in via generale (soprattutto se trattasi di testi complessi), corredati degli estremi di pubblicazione. Le specifiche e le modalità di redazione delle Note sono stati discusse e concordate fra le Direzioni competenti secondo un modello definito nei contenuti e nella grafica come riportato in APPENDICE 7.
La redazione delle note avviene di fatto già in sede di istruttoria in Commissione nel momento della compilazione della scheda sui riferimenti normativi europei, statali e regionali, scheda che, in formato ipertestuale, è inserita nel Dossier virtuale di ogni provvedimento.
Il Settore Assemblea, dopo l’approvazione da parte dell’Aula, provvede a controllare e integrare le Note con eventuali altri riferimenti normativi e trasmetterà alla redazione del BUR il file via posta elettronica – contemporaneamente a quello contenente i dati relativi ai Lavori preparatori – affinché la pubblicazione delle due parti sia possibile in modo contestuale.
In seguito si potrà anche approfondire la tematica delle Note, ad esempio verificando l’opportunità di pubblicare in calce alla legge regionale gli eventuali Ordini del Giorno collegati, approvati ai sensi dell’art. 78 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Preme qui ricordare alcuni aspetti: la pubblicazione delle Note vuole essere un modo per aiutare il lettore a meglio comprendere i riferimenti normativi contenuti nelle leggi fornendo, senza appesantire oltre misura il testo, alcuni dati esenziali e, ove possibile, testi vigenti.
Ciò ad integrazione del servizio già in essere da anni, fornito dalla banca dati ARIANNA delle leggi regionali consultabile in linea sul sito del Consiglio regionale ove sono contenuti in formato ipertestuale i testi storici e i coordinati vigenti delle leggi regionali piemontesi dal 1970 ad oggi. Tale metodo di lettura coordinata dei testi sarà ancora più esaustivo quando il sistema del portale Normeinrete (www.normeinrete.it) sarà implementato con le leggi statali e consentirà un’ampia navigazione ipertestuale tra i riferimenti normativi di diversi livelli, compresa la giurisprudenza.
Si è ritenuto utile comunque pubblicare anche sul testo "cartaceo" del BUR alcune Note alle leggi regionali per consentirne una immediata lettura al momento stesso della pubblicazione della norma.
La redazione delle Note sta procedendo in via sperimentale onde poter verificare nella concreta attuazione la efficacia delle decisioni assunte e delle regole date e poter, di intesa fra le Direzioni competenti, apportare i necessari correttivi e, nel tempo, gli eventuali aggiornamenti resi possibili da implementazioni delle banche dati legislative regionali e nazionali.

9. Il dossier virtuale dei provvedimenti normativi

L’anno 2002 ha visto concretizzarsi il lungo percorso progettuale del Dossier virtuale (D.V.) dei provvedimenti normativi, coordinato dalle direzioni Segreteria dell’Assemblea regionale e Processo legislativo e reso possibile dal lavoro sinergico delle strutture di supporto ai vari momenti dell’iter legislativo e dei sistemi informativi consiliari. Nel 2003 si è proseguito il lavoro di consolidamento da una parte e di implementazione ed arricchimento dall’altra dei documenti inseriti nel dossier.
Una scheda illustrativa del progetto è rinvenibile sul sito Internet Consiglio regionale - sezione Documentazione/Banche dati , accompagnata dall’indice teorico completo di tutti i documenti
Gli aspetti più problematici, fra i tanti, che si sono dovuti affrontare nella fase di costruzione e progettazione del dossier virtuale sono stati:

I vantaggi derivanti dall’avere a disposizione sul sito WEB un D.V. sono evidenti:

Nel 2003 si è andata, come detto, consolidando la realizzazione e l’implementazione dei dossier virtuali in linea sia nella rete intranet sia sul sito Web consiliare con accesso differenziato rispetto ad alcuni documenti individuati con caratteristiche di riservatezza.
Alcuni dati significativi: a fine anno 2003 erano aperti e disponibili 373 dossier, a partire dalla legge regionale 15/2002 fino alla legge regionale 37/2003 e dal ddl n.399 fino al 614 in via ordinaria, oltre ad altri pdl precedenti man mano che vengono completati gli iter di esame e approvazione.

 

Anno
N. dossier
2000
77
2001
72
2002
97
2003
127

 

grafico numero dossier virtuali per anno

 

Nell’anno 2003 si è progettata e attivata una ulteriore implementazione del dossier con l’inserimento di documenti nella fase post-vigenza, cioè di applicazione delle norme, quali gli Ordini del giorno presentate ai sensi degli articoli 78 e 79 del Regolamento consiliare (ormai in linea) e gli atti di contenzioso costituzionale (inserimento in corso).
L’implementazione del dossier virtuale è stata illustrata in un apposito seminario formativo interno alla Regione Piemonte (19 dicembre 2003).
Ecco i nuovi contenuti:

Sono state altresì predisposte ulteriori proposte di inserimento documenti, quali:

Ora si sta concludendo questa fase progettuale per consentire di implementare l’architettura informatica del dossier virtuale onde poter accogliere tutti i nuovi documenti.
Vista la potenzialità di questo strumento, si è anche predisposto e collaudato un prototipo di "dossier virtuale personalizzato" che potrà essere attivato per altri tipi di atti o per raccolte tematiche; si sperimenterà in tal senso da parte di alcuni strutture di diversa competenza proprio per testarne la validità, dopo una prima sperimentazione effettuata nel 2003 che ha riguardato l’attività della Commissione per il Regolamento. ^

 

(nota 4)

In tali casi, si è provveduto, d’ufficio, alla necessaria integrazione.RITORNA