Le politiche pubbliche (policy), vale a dire gli interventi pubblici
nei diversi settori sociali ed economici, sono oggetto, da alcuni anni, di studi,
analisi e dibattiti.
Il fenomeno espansivo della finanza pubblica - che ha dato luogo, nel nostro
Paese, ad un sistema pubblico tra i più estesi ed articolati dell'Occidente
industrializzato - ma, al contempo, la progressiva riduzione delle risorse pubbliche
- che ha fatto sorgere l'esigenza di procedere ad interventi sempre più
mirati nei diversi ambiti -, hanno indotto a valutazioni maggiormente attente
delle politiche pubbliche, al fine di ottimizzare gli interventi nell'ambito
delle compatibilità sociali ed economiche complessive.
Queste maggiori attenzioni delle Autorità pubbliche nel realizzare le
politiche pubbliche risultano evidenti dalla produzione legislativa, laddove
le volontà delle dette Autorità trovano la loro sede naturale.
Nell'ultimo ventennio, infatti, sono stati emanati provvedimenti legislativi
fortemente ispirati a scelte di politica pubblica; e ciò è avvenuto
sia con riguardo a leggi che hanno dettato principi applicabili nei vari settori,
sia con riferimento ad atti sostanziali concernenti materie specifiche. Ne sono
chiari esempi i molteplici provvedimenti di riforma intervenuti nel periodo
sopraddetto.
Si può dire che, attualmente, non vi sia settore della vita del Paese
che non sia stato (o sia) incisivamente modificato sulla base di scelte di politica
pubblica, riguardi esso l'area istituzionale ovvero quelle dell'istruzione,
dell'ambiente, della sanità, dell'ordinamento contabile pubblico, del
lavoro e della previdenza, dei trasporti, dell'agricoltura e, in generale, tutte
quelle aree nelle quali si deve manifestare l'intervento pubblico sebbene, in
qualche circostanza, unito ad interventi dei privati. Quest'ultima situazione
anzi, negli ultimi tempi, si può dire che sia essa stessa ad influenzare
le scelte di politica pubblica, laddove se ne ravvisi la convenienza e l'opportunità.
Basti pensare ai numerosi istituti creati dal legislatore (società miste,
project financing, ecc.) che tengono conto dell'eventualità di un'unione
tra pubblico e privato per la realizzazione di determinati interventi.
Tra le politiche pubbliche, un ruolo preminente è svolto dalla politica
di bilancio poiché è nel documento contabile che si compendiano
e trovano riferimenti tutte le altre politiche pubbliche. Per grandi linee,
la politica di bilancio tende, infatti, a:
L'esigenza di dare attuazione ad un'efficace politica di bilancio ha indotto ad una modificazione degli schemi contabili e di bilancio in maniera tale da renderli funzionali agli scopi perseguiti dalla politica stessa. Risponde a questa logica la legge di modificazione delle norme di contabilità dello Stato n. 94 del 1997, legge che ha portato ad una conseguente e correlata modificazione delle norme contabili delle Regioni, intervenuta per il Piemonte con la legge regionale n. 7 del 2001. Per la particolare rilevanza e per l'impatto prodotto sulla gestione economico-finanziaria della Regione, il Rapporto dedicherà ad essa un'analisi a se stante.
I processi di federalismo e di devoluzione in atto, finalizzati
ad attribuire maggiori compiti e poteri alle Regioni determinano, automaticamente,
una crescita delle politiche pubbliche regionali.
Se le politiche pubbliche riguardano, come detto, gli interventi pubblici nei
diversi settori operativi, va da sé che il decentramento comporta crescenti
manifestazioni di politica pubblica anche a livello periferico, essendo sempre
più chiamate le Regioni a governare situazioni e fenomeni presenti sul
loro territorio. Anzi, il governo di molti rilevanti settori (basti pensare
alla sanità) è già demandato, in maniera pressoché
totale, alle Regioni, mentre la disciplina di molti altri deriverà dalle
progressive attuazioni delle riforme costituzionali.
È, dunque, ormai pienamente fondato distinguere tra politiche pubbliche
statali e politiche pubbliche regionali, senza tuttavia scordare le politiche
pubbliche di altri enti periferici dell'Amministrazione Pubblica (enti locali,
università, camere di commercio, ecc.), anch'essi investiti, sulla base
del principio di sussidiarietà, di sempre maggiori compiti e funzioni.
Il Terzo Rapporto sulla Legislazione Regionale Piemontese riassume,
come detto, la produzione legislativa della Regione intervenuta nel periodo
che va dall'agosto 2002 al termine del 2003.
Tenendo conto di quanto prima detto, sembra cosa utile fare dei provvedimenti
che, per rilevanza, la consentono una lettura in termini di politiche pubbliche
regionali, cercando di coglierne volontà e obiettivi stabiliti. D'altro
canto, simile lettura è anche suggerita dalla "Nota di accompagnamento
al Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2004-2006",
testo che illustra, analiticamente, le politiche settoriali della Regione e
gli interventi che s'intendono compiere nel triennio a riferimento per l'attuazione
di tali politiche.
Ne emerge, complessivamente, un quadro di particolare ricchezza ed incisività,
con l'assunzione, a pieno titolo, delle funzioni regolatrici affidate alle regioni
e con impatto non trascurabile sul contesto sociale ed economico della Regione
Piemonte.
E' tuttavia necessario qui evidenziare come la piena capacità regolatrice
delle Regioni potrà esplicarsi soltanto dopo che si saranno chiarite
le incertezze che permangono sulle loro effettive competenze dopo la riforma
del Titolo V della Costituzione. In assenza dei provvedimenti di attuazione
di questa riforma è, infatti, sovente arduo definire se si sia in presenza
di materie devolute, definitivamente, alla potestà legislativa regionale,
ovvero questa abbia ancora soltanto funzione concorrenziale. Ne sono prova le
frequenti controversie che sorgono al proposito tra autorità centrali
e regionali, con conseguente intervento della Corte Costituzionale per dirimere
i dubbi.
E' del tutto evidente che queste incertezze svolgono una funzione frenante sulla
produzione legislativa regionale o, in ogni caso, ne rallentano le possibilità
di ricadute tempestive e incisive in termini di politiche pubbliche regionali.
Sebbene ogni provvedimento legislativo rechi la tutela e la disciplina
di settori diversi, in senso ampio si può dire che rientrano nella politica
di tutela e di risanamento ambientale le leggi:
La legge
n. 23/2002 è "finalizzata alla disciplina di una corretta gestione
del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
etc.)". La legge s'inserisce nel dibattito da tempo in atto nel Paese in
materia di politiche energetiche, dibattito nel quale sono presenti istanze
comunitarie e, per taluni aspetti, ormai di livello mondiale. Non v'è
dubbio infatti che, se le problematiche relative alla produzione e distribuzione
dell'energia coinvolgono, principalmente, aspetti comunitari ed infatti la legge
fa esplicito richiamo delle Direttive Ue al proposito, con i conseguenti atti
di recepimento a livello nazionale , appartengono al dibattito mondiale i temi
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia, del
risparmio energetico e del ricorso a tecnologie compatibili.
Punto centrale della legge è il "Piano regionale energetico-ambientale"
(art. 5) "strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto
degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri e indicatori
di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo
di energia raccordati con tutti gli obiettivi ambientali".
La legge 23 è legge di principi, di talché le ricadute sul settore
trattato risulteranno dai provvedimenti che da essa scaturiranno.
Come la n. 23, anche la legge
n. 24/2002 per la "gestione dei rifiuti" è legge di ampia
portata ed assume, con riguardo alla materia trattata, natura di insieme organico
di principi volto a "disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti
[…] secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi,
considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell'ambiente"
(art. 1).
La legge, premesse norme regolatrici fondamentali in materia di compiti e funzioni
attribuite a Regione, province e comuni, ridefinisce scopi e contenuti del "Piano
regionale di gestione dei rifiuti", dispone in materia di sistema integrato
di gestione dei rifiuti urbani, con chiare norme in materia di raccolta differenziata,
e regolamenta la materia riguardante la gestione dei rifiuti speciali.
La legge n. 23 assume un ruolo di alto rilievo nella difesa dell'ambiente, adeguato
alle nuove concezioni sviluppatesi al proposito.
Si colloca nel contesto delle politiche per l'ambiente, ancorché collateralmente,
la legge
n. 28/ 2002 sull'ampliamento e ridefinizione dei compiti e attività
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Particolarmente
significativa l'enunciazione delle funzioni dell'Ente contenuta nell'articolo
4 della legge: "controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti
ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento
acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; controllo sull'igiene dell'ambiente,
sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in
materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, l'analisi ed il controllo
dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini
della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente".
La legge
n. 6/2003 integra la disciplina riguardante le autorizzazioni allo scarico
di acque reflue domestiche, peraltro inquadrate nella più ampia tutela
del patrimonio idrico della Regione e della sua destinazione ai diversi usi.
Per il trattamento razionale dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti
e da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari è
affidata dalla legge
n. 11/2003 ad un apposito Consorzio, che dovrà operare anche tenendo
conto dei vincoli sanitari.
Di speciale significatività, nell'ambito delle politiche regionali per
l'ambiente, la legge
n. 14/2003 con la quale la Regione destina contributi diretti ad incentivare
il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto
pubblico di linea (taxi e noleggio di autovetture) "al fine di salvaguardare
l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico" (art. 1).
Possono essere ascritte a politiche delle culture
le leggi:
Associazioni sportive in attività da almeno 70 anni rappresentano
un patrimonio sociale di esperienze e di cultura di altissimo rilievo.
La Regione si fa carico del sostegno di queste associazioni con la legge
n. 32/2002, concedendo contributi affinché possano proseguire nella
conservazione dei profondi valori di cui sono portatrici.
Di particolare significato la legge
n. 17/2003 con la quale la Regione "dichiara il proprio territorio
ospitale verso le espressioni artistiche in strada" (art. 1), intese queste
come "tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da
artisti in strada in spazi aperti al pubblico" (art.2).
Rivalorizza le tradizioni sportive locali la legge
n.36/2003 "incentivandone la diffusione e l'incremento della pratica"
(art. 1).
Appartengono agli interventi in materia di politica economica
le leggi:
La produzione vitivinicola ha un ruolo
di particolare rilevanza nell'economia del Piemonte.
E', quindi, naturale l'intervento del legislatore regionale sulla materia con
l'intento di "migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione
e sul commercio dei prodotti vitivinicoli" (art. 1). Onde facilitare i
controlli, "ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono
e commercializzano i prodotti (vitivinicoli), è fatto obbligo di chiedere
l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel Comune ove ha sede l'azienda o lo
stabilimento" (art. 2), ottemperando alle prescrizioni stabilite in materia.
La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge comporta l'applicazione
di sanzioni amministrative nell'entità prevista dalla legge.
Non solo la produzione vitivinicola riveste un ruolo importante nella Regione
ma, in generale, tutta la produzione agroalimentare.
La Regione ne promuove la valorizzazione attraverso la costituzione di un apposito
Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi.
Per assicurare le risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei lavori
del Mercato all'ingrosso Alimentare di Cuneo (MIAC),
la Regione delibera, con la legge n. 30/2002, di aderire all'aumento di capitale
della Società a ciò preposta.
Con la legge
n. 5/2003, la Regione "al fine di valorizzare le produzioni
orafe delle imprese che operano nel distretto industriale di Valenza
e di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuove con gli
enti pubblici e privati rappresentativi degli interessi locali coinvolti, la
costituzione della società per azioni Expo Piemonte" (art.1).
La legge n. 12/2003 esprime un'altra attenzione della Regione in materia di
colture frutticole di pregio. La legge dispone finanziamenti
per la realizzazione di difese di dette colture da avversità atmosferiche,
finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità
delle produzioni.
Ai disagi derivanti dagli eventi indicati nell'oggetto della legge
n. 16/2003, la Regione dispone, con il provvedimento a riferimento, interventi
volti a "salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi
delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono
di decrementi del volume di affari" in conseguenza degli eventi stessi.
La politica dell'istruzione trova espressione
nella legge:
Il provvedimento, approvato dopo lunghi ed estenuanti dibattiti
consiliari, è volto a "garantire l'esercizio della libera scelta
educativa delle famiglie e degli studenti" (art. 1), e prevede l'attribuzione
di "contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni
scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie" (art. 2).
L’attuazione avviene mediante un dettagliato Regolamento predisposto dalla Giunta
regionale secondo le direttive fornite dal Consiglio, con un apposito Ordine
del Giorno approvato contestualmente alla legge, ed emanato previo parere della
Commissione consiliare competente.
Si occupano di politica sociale e della persona
le leggi:
Con la legge 25/2002, la Regione affronta un tema di particolare
delicatezza, concernente, "nell'ottica del pluralismo scientifico",
la libertà di scelta da parte del paziente di ricorrere a pratiche terapeutiche
non convenzionali (art.1). La legge individua tali pratiche terapeutiche non
convenzionali, per le quali istituisce un apposito registro ed una Commissione
con numerosi compiti relativi all'esercizio di esse. Istituisce, altresì,
il registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline
non convenzionali.
Interviene nel campo del sociale la legge
n. 26/2002 riconoscendo "la funzione educativa, formativa, aggregatrice
e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri
enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio,
soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla
promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori,
degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono
spontaneamente" (art. 1).
La materia della protezione civile "assume una collocazione prioritaria
ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale" (art.
1 LR n. 7/2003). Alla luce del ruolo che s'intende assegnare alla protezione
civile, la legge disciplina, puntualmente, l'organizzazione e le modalità
di intervento in questo settore, tanto sotto il profilo preventivo quanto sotto
quello del soccorso in occasione di eventi calamitosi. Vi si disciplinano, altresì,
competenze dei vari livelli: Regione, provincia e Comune, attraverso i loro
rappresentanti.
Sono previste iniziative di informazione e formazione in materia di protezione
civile, ed è prevista la costituzione di una "Scuola di protezione
civile" per l'attuazione coordinata delle iniziative formative nella materia
(art. 21).
Pur non rientrando strettamente nell’ambito temporale cui è riferito
il presente Rapporto, si ritiene utile relazionare anche in ordine alla legge
regionale 8 gennaio 2004, n.1: "Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di in
terventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento",
approvata comunque nel 2003 al termine di un lungo e approfondito dibattito
d’aula, per la grande rilevanza che assume nell’ambito della politica sociale.
Essa si connota come legge di sistema essendo destinata a disciplinare, in maniera
organica e integrata, tutti "gli interventi e servizi sociali e il loro
esercizio" (art. 1).
La legge afferma (art. 2) che la Regione, al fine di favorire il benessere della
persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali, programma e organizza il "sistema
integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità,
solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza,
omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa
e regolamentare degli enti locali".
Composta di 65 articoli, la legge individua e regolamenta: soggetti e metodi
degli interventi sociali, prestazioni e livelli essenziali, destinatari degli
interventi, vigilanza sugli interventi, personale addetto e politiche di promozione
regionale con riguardo alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani ai
soggetti deboli e alle persone detenute o ex detenute.
Riordina, conseguentemente, tutta la normativa regionale preesistente nella
materia.
Intervengono in materia di politica del territorio
le leggi:
La legge
n. 9/2003 promuove il recupero dei rustici al solo scopo residenziale, "al
fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi
energetici" (art. 1).
Provvedimento di ampia portata, la legge
n. 19/2003 detta una disciplina organica in materia di "comunità
montane", disponendone il riordino e stabilendo norme relative
alla costituzione o modificazione di questi soggetti. La legge detta norme,
altresì, in materia di ordinamento e di organi delle comunità
montane. Apposite disposizioni transitorie regolamentano il passaggio dal preesistente
all'attuale ordinamento.
La particolare conformazione del territorio piemontese assegna alle comunità
montane un ruolo insostituibile, donde lo speciale valore della legge e dei
riflessi che determinerà sul territorio stesso.
Con la legge
n. 22/2002, la Regione disciplina e dispone interventi economici per la
realizzazione di strutture ricettive extralberghiere
definite "alloggi vacanze".
Sempre ai fini di promuovere lo sviluppo turistico del Piemonte ma, contemporaneamente,
anche quello sociale, con la legge
n. 4/2003 la Regione detta una particolare disciplina di riconoscimento
e tutela delle attività realizzate dalle associazioni ed enti senza fine
di lucro che intendono
Con forti intrecci con gli interventi di politica economica, la Regione persegue
obiettivi in materia di politica turistico-alberghiera.
Riguardano questo intervento le leggi:
La legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (nel seguito, per brevità: legge 7),
concernente: "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", è
stata emanata in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, che ha recato: "Principi fondamentali
e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle
regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999,
n. 208". La legge 7 abroga le precedenti disposizioni in materia di contabilità
della Regione Piemonte e, in particolare, la legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55: "Norme in materia di contabilità
regionale".
La legge 7 è stata applicata a partire dall'anno 2002. I documenti contabili
regionali sono stati dunque redatti, a partire, da questo anno, secondo le disposizioni
in essa previste.
La legge 7, pur rispondendo ai criteri direttivi del decreto
legislativo n. 76/2000, presenta numerosi profili innovativi coerenti con
i processi evolutivi ed i principi in materia di autonomia, devoluzione e sussidiarietà.
Sono profili innovativi, tra gli altri:
Le innovazioni introdotte dalla legge 7 offrono numerosi spunti sotto il profilo dell'analisi di impatto. Ciò non tanto per una comparazione di risultati rispetto a obiettivi prefigurati con metodologie di AIR, assenti in considerazione della novità della nuova tecnica, quanto piuttosto per accertare i cambiamenti operativi che sono conseguiti a vari livelli. Si tratta, in buona sostanza, di procedere ad una sorta di monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR), prefigurata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001.
Nel periodo cui si riferisce il Rapporto, sono state promulgate,
sulla base dei principi contenuti nella legge 7, le seguenti leggi regionali:
Particolarmente significative le leggi n. 2 e 3 che disegnano l'intero
quadro non solo della finanza regionale ma anche delle politiche che la Regione
intende perseguire nel periodo cui si riferiscono i documenti contabili.
La complessità di queste leggi non esime, tuttavia, dalla ricerca di
una loro puntuale coerenza coi principi direttivi contenuti nella legge 7, considerando
che essa risponde a precise regole via via introdotte nell'ordinamento contabile
pubblico e ben esplicitate dal decreto
legislativo n. 76 del 2000 dal quale, come s'è detto, la legge 7
promana. Tale coerenza deve sussistere segnatamente laddove la legge 7 introduce
i profili innovativi prima menzionati, ciascuno dei quali racchiude una propria
vicenda evolutiva e tende al perseguimento di obiettivi specifici e ben individuati.
Attribuire, ad esempio e senza opportune illustrazioni, alla legge finanziaria
regionale una portata generale e onnicomprensiva per il rifinanziamento delle
leggi di spesa regionale, può significare che non si tiene conto delle
modificazioni apportate, negli anni, a questo istituto.
Va, infatti, ricordato che la legge finanziaria, introdotta nell'ordinamento
contabile statale con la legge n. 468 del 1978 per esigenze chiaramente evidenti,
ha dovuto essere modificata nell'impostazione e nei contenuti con la legge di
riforma n. 362 del 1988, legge quest'ultima che ne ha circoscritto la portata
a fattispecie ben definite, onde evitare che il nuovo strumento contabile si
trasformasse come disse la Corte dei conti all'epoca in legge omnibus, cioè
in legge nella quale trovassero collocazione tutte le esigenze finanziarie ipotizzabili,
diventando la stessa legge finanziaria il provvedimento che, di fatto, assicura
la copertura di tutti gli oneri di spesa, quale ne sia l'origine e l'ammontare.
Tale interpretazione e applicazione estensiva fu considerata, al tempo, anche
contrastante con i principi sanciti dall'articolo 81 della Costituzione che
vuole che "ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte". D'altro canto, lo stesso Statuto della Regione
Piemonte contiene un uguale principio (art. 80).
Ne è quindi derivata una portata limitata della legge finanziaria, strumento
utilizzabile soltanto per rispondere alle esigenze per le quali è stato
introdotto nell'ordinamento.
Va altresì aggiunto che, nell'esame dell'impatto della legge 7 sulla
legislazione regionale di contenuto economico finanziario, si deve considerare
l'intero impianto della legge, il cui obiettivo ultimo com'è evidente
è quello di dare ordine alla contabilità della Regione, ricercando
efficacia ed economicità della gestione e, in definitiva, l'uso appropriato
delle risorse pubbliche finalizzato al buon andamento della pubblica amministrazione,
costituzionalmente disposto.
Risponde, ad esempio, a questo criterio l'articolo 26 della legge 7 che coerentemente
con quanto disposto per lo Stato, con regole rese ancora più severe dalle
disposizioni del decreto-legge
n. 194/2002, convertito nella legge
n. 246/2002 detta disposizioni in materia di modalità di copertura
finanziaria delle leggi di spesa. Scopo della norma, ulteriormente reso evidente
dall'obbligo di corredare le leggi di spesa di apposita relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri e sulle relative coperture, nonché sui metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri, è quello di stabilire
precisi confini in queste modalità, onde evitare la creazione di una
finanza confusa e, di conseguenza, non governabile.
Finalità simile persegue il disposto del comma 10 dell'articolo 10 della
legge 7 che prevede che gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati,
esclusivamente, in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente
perseguibili "restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio
della spesa storica incrementale".
Non tenere conto delle connessioni che esistono tra questi vincoli e, quindi,
procedere a stanziamenti di spesa indifferenziati e privi delle motivazioni
e specificazioni volute dalla legge 7 e dallo stesso Statuto della Regione,
può rappresentare uno stravolgimento della legge stessa e dei principi
del corretto governo finanziario ormai di generale portata negli ordinamenti
contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dallo Stato.
Trattando dei provvedimenti di contenuto finanziario, vanno inoltre sottolineate
le gravi incertezze che ancora gravano sulla produzione legislativa delle Regioni
sia in termini sostanziali, sia per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni.
Per il primo punto, infatti, le difficoltà in cui versa la finanza statale
finiscono per riflettersi anche sulle finanze regionali, che restano condizionate
da andamenti di carattere generale, totalmente estranei alla loro capacità
di intervento. Per il secondo, i processi di modificazione costituzionale non
sono ancora pervenuti, come già ricordato anche in altra parte del Rapporto,
a linee di chiarezza tali da consentire alle Regioni di procedere a regolamentazioni
definite ed esenti da censure per illegittimità costituzionale quali
quelle verificatesi in alcune circostanze.
Gli strumenti di programmazione previsti dalla legge 7 inducono
alla definizione di un puntuale sistema di pianificazione degli interventi regionali,
stante la consequenzialità tra macro interventi e interventi operativi.
Le linee della pianificazione strategica sono previste
nel Dpef che individua le politiche regionali di fondo per lo sviluppo del territorio
regionale sotto i singoli profili. Di essenziale supporto a questo riguardo
risultano le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità regionale
(art. 9) per cui il Dpef tra l'altro, e tenendo presente quanto previsto nell'analogo
documento dello Stato:
La pianificazione strategica si rapporta con il bilancio pluriennale.
La programmazione annuale trova prevalentemente sede
nel bilancio annuale di previsione e, per quanto concerne gli aspetti attuativi,
nel piano operativo.
La legge 7 fissa, per quanto riguarda la gestione contabile, le
competenze del Consiglio e della Giunta regionale. Legge e conseguenti regolamenti
delineano, altresì, le competenze in materia di gestione contabile, distinguendo
tra competenze di indirizzo e di controllo e competenze di gestione, giusta
le disposizioni prima del decreto legislativo n. 29 del 1993 e, ora, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 concernente il Testo Unico in materia di impiego
pubblico.
L'UPB diventa il punto di riferimento dell'organizzazione interna degli uffici
regionali. La legge 7 dispone, infatti, che "le unità previsionali
sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche
a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione"
(art. 10, c. 4).
Risponde anche a questa esigenza il progetto di revisione della legge regionale
sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale
8
agosto 1997, n. 51.
Il nuovo sistema dei controlli prevede la creazione di strutture apposite per
lo svolgimento dei compiti a questo riguardo: apposito ufficio per il controllo
di regolarità amministrativa e contabile e apposita strutture per effettuare
il controllo di gestione.
Non sono poche le norme della legge 7 che producono forti riflessi sulle attività
di gestione.
L'introduzione del nuovo sistema dei controlli comporta attenzioni speciali
nel compimento dei singoli atti della gestione:
La legge 7 ed i conseguenti Regolamenti richiamano, fortemente, i criteri della gestione economica: ricerca dell'equilibrio tra ricavi e costi e non soltanto tra entrate e spese; applicazione del criterio della competenza economica, riconducendo all'anno di spettanza il movimento finanziario; valutazione dei beni patrimoniali secondo criteri economici; ammortamento dei beni stessi, modalità di gestione assolutamente differenti da quelle applicate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
L'iter avviato dalla legge 7 in materia di ordinamento contabile
della Regione è tuttora agli inizi di talché soltanto a distanza
di qualche tempo sarà possibile valutarne l'effettiva portata, e quindi
l'impatto, sull'attività complessiva della Regione.
Esistono, tuttavia, sensibilità ed iniziative indirizzate ad una progressiva
applicazione delle tecniche dell'AIR .
In questo paragrafo si ricostruisce la situazione a tre anni dall’introduzione
di nuove procedure ai sensi dell’art.
26 della l.r. 7/2001. L’art. 26 della legge regionale 7/2001 ha introdotto
un nuovo modo di presentazione dei progetti di legge e degli emendamenti comportanti
nuovi oneri. Esso stabilisce infatti che "I progetti di legge che comportino
nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione
tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli
oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento.
Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del
progetto di legge".
Nell’applicazione di tale articolo, con note del Presidente del Consiglio regionale,
il 25 maggio 2001, successivamente, il 16 luglio 2001, si è stabilito
che, nel caso in cui le proposte comportino spese e non siano correlate dalla
relazione tecnico-finanziaria, ai Consiglieri viene data la possibilità
di integrare la proposta di legge entro 10 giorni dal deposito, in caso contrario
verrà dichiarata la non ricevibilità dei progetti di legge ai
sensi dell’art. 75 del Regolamento Interno del Consiglio regionale. Al proposito
si è data facoltà per i Consiglieri di potersi avvalere delle
"strutture della Segreteria della 1^ Commissione consiliare" per il necessario
supporto consulenziale.
Per migliore informazione è stato anche redatto, a cura della citata
struttura, un quaderno per i Consiglieri "Note esplicative e quadri di sintesi"
che illustra i principi ed i criteri dell’ordinamento finanziario e contabile
della Regione Piemonte, i contenuti dei regolamenti di contabilità della
Giunta e del Consiglio regionale, i contenuti e la tempistica dei documenti
contabili e degli strumenti operativi introdotti, dei documenti di enti, agenzie
e società regionali, la procedura di deliberazione dei documenti contabili
del Consiglio regionale, la modalità di copertura finanziaria degli interventi
proposti dai progetti di legge, e, in particolare, gli elementi da ricomprendere
nella stesura dell’articolo finanziario di ogni progetto di legge.
Nella relazione tecnico-finanziaria occorre esplicitare la quantità di
risorse finanziarie necessarie, le modalità e l’impiego delle risorse
stesse con riferimento alle fonti finanziarie utilizzate, gli eventuali costi
degli interventi previsti, le modalità di copertura della spesa, con
possibilità di prospettiva anche in esercizi futuri, in particolare,
per le spese in conto capitale.
In particolare, nella elaborazione della relazione tecnica, si è impostata
una formulazione standard suddivisa in tre parti:
Il supporto ai consiglieri prestato dall’ufficio nel periodo maggio
2001-dicembre 2001 ha riguardato 24 proposte di legge. Nello specifico, emerge
che 23 sono state le relazioni tecniche e 22 i correlati articoli finanziari
redatti dall’ufficio, mentre per una sola proposta di legge, la relazione e
l’articolo finanziario sono stati predisposto dal Consigliere proponente.
Nel corso del 2002, i responsabili degli uffici Affari giuridico-istituzionali
e Segreteria 1^ Commissione hanno concordato la procedura da seguire ai fini
della ricevibilità delle relazioni tecniche accompagnatorie delle proposte
di legge, individuando le singole fasi dell’iter procedurale. Le relazioni tecniche
a corredo della proposta di legge sono state 28. In particolare, sono state
prodotte dall’ufficio 24 relazioni tecniche con le relative riformulazioni dell’articolo
finanziario e 4 relazioni sono state redatte dai Consiglieri proponenti.
Nel corso dell’anno e fino al marzo 2003, sono state redatte 25 relazioni tecniche:
in particolare l’ufficio ha prodotto 22 relazioni tecnico-finanziarie con la
formulazione coordinata degli articoli finanziari. Tre relazioni sono state
redatte dai Consiglieri proponenti il progetto di legge.
Con l’entrata in vigore della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), viene
introdotto l’articolo
30, comma 1. A partire dall’esercizio 2004, questo articolo, in attuazione
dell’art.
8 della legge regionale di contabilità, demanda alla legge finanziaria
"l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti,
la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa
all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla
legge di bilancio."
Dall’aprile 2003 le relazioni redatte con l’indicazione di questa modalità
di copertura finanziaria sono state 31. In particolare 29 sono state predisposte
dall’ufficio competente e due relazioni formulate dai Consiglieri proponenti
(vedi grafico).
Nel marzo 2003 è stata redatta la circolare
del Presidente del Consiglio regionale "Istruttoria preliminare dei progetti
di legge e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo", indirizzata
a tutti i consiglieri. In tale circolare, tra le nuove modalità di presentazione
dei progetti di legge, viene riconfermata la regola in base alla quale "le nuove
leggi di spesa devono indicare i mezzi per farvi fronte al fine di evitare alterazioni
all’equilibrio di bilancio."
Nel maggio 2003, è stata sottoposta al Presidente del Consiglio regionale
una nota tecnica per illustrare le problematiche relative alla stesura degli
articoli finanziari dei progetti di legge nella fase precedente a quella di
approvazione in Aula in quanto nell’anno 2003 si è verificato, fin dai
primi mesi dell’anno, l’azzeramento delle disponibilità dei "fondi speciali",
contenenti le risorse per la copertura dei provvedimenti in itinere. Non essendo
molte volte individuata dai proponenti la fonte di copertura, si è avviata
la prassi di presentare le stesure degli articoli finanziari, relativi sia a
disegni di legge che a proposte di legge, contenenti, quale modalità
di copertura finanziaria delle spese, il rinvio esplicito all’articolo 30 della
legge regionale 2/2003. Si tratta di articoli finanziari che rimandano la copertura
delle spese previste alla futura legge finanziaria.
Anche gli uffici si sono uniformati a tale prassi, ove non possibile una stesura
più rigorosa in applicazione della legge regionale di contabilità.
In ogni caso, nella redazione delle relazioni tecniche e degli articoli finanziari,
si esplicita la quantificazione della spesa nel suo complesso e in rapporto
agli esercizi annuali e pluriennali di bilancio, l’attribuzione della spesa
all’unità previsionale di base contenuta nel bilancio regionale e la
modalità di effettuazione della spesa.
Si fa presente che alla stesura del dispositivo finanziario concorre il supporto
delle procedure informatiche disponibili che, al momento, permettono una lettura
per capitoli di bilancio e non di aggregazioni superiori, quali le unità
previsionali di base, nuove articolazioni vincolanti del bilancio della Regione,
in sostituzione dei capitoli. E’ in corso la predisposizione di procedure tali
per cui sarà possibile la lettura degli stanziamenti delle unità
previsionali di base aggiornati in tempo reale.
Grafico - Relazioni tecnico-finanziarie.