Difensore civico
Il Mediatore europeo
La figura del Mediatore Europeo (difensore civico europeo),
istituito dal trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, è stata
introdotta per garantire la protezione dei diritti dei cittadini contro i
casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi
comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia delle Comunità europee
e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Ultime novita' dal Mediatore europeo
- Chi può presentare reclami
- Ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione o residente in uno Stato
membro può presentare un reclamo al Mediatore europeo. Lo stesso
diritto è attribuito alle imprese, associazioni ed altri organismi
con sede ufficiale nell'Unione.
Il reclamo puo’ essere presentato anche tramite il difensore civico regionale
- Oggetto dell'istanza
-
- Il M.E. ha il compito di esaminare le denunce dei cittadini contro
i casi di cattiva amministrazione (omissioni, irregolarità, illegittimità,
iniquità, discriminazioni, abusi di potere, carenza o rifiuto
d'informazione, ritardi ingiustificati ) da parte delle istituzioni e
degli Organi della Comunità Europea (Commissione europea, Consiglio
dell'Unione europea, Parlamento europeo, Corte dei Conti, Corte di Giustizia
- salvo nella loro funzione giurisdizionale -, Comitato economico e sociale,
Comitato delle regioni, Istituto monetario europeo, Banca centrale europea,
Banca europea degli investimenti, ecc).
- Il M.E. non può trattare casi riguardanti le Amministrazioni
nazionali, regionali, o locali degli Stati membri.
- Come presentare l'istanza
- Si può scrivere al Mediatore Europeo in una delle unidici
lingue ufficiali dell'Unione, indicando chiaramente le generalità,
l'istituzione o l'organo comunitario contro il quale intende presentare
reclamo e i motivi che inducono a farlo, anche utilizzando un apposito modulo
standard, disponibile presso l'ufficio del Mediatore e presso
gli uffici degli ombudsmen nazionali negli Stati membri .
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/complaintform/home.faces
Il ricorso può essere presentato entro due anni dalla data in cui si è venuti a conoscenza dei fatti contestati. E' sempre necessario avere già interpellato l'istituzione o l'organismo in questione. Il M.E. non esamina casi attualmente pendenti presso un tribunale già oggetto di giudicato.
- Come viene trattato il reclamo
- Il Mediatore esamina innanzi tutto l'istanza per accertarne l'ammissibilità.
Se è ricevibile, il M. avvia un'indagine. In caso contrario, ne
saranno indicati i motivi.
Alcuni casi sono risolti nelle fasi inziali dell'indagine.
In altri casi
il Mediatore cerca di trovare una soluzione amichevole.
Se necessario,
il Mediatore può formulare raccomandazioni all'organismo interessato
sul modo migliore per risolvere il caso; l'organismo in questione dovrà quindi
informare il Mediatore entro tre mesi sulle le misure che intende adottare.
Se invece non accoglie le raccomandazioni fatte dal Mediatore, questi può presentare
una relazione speciale al Parlamento Europeo.
L'attuale Mediatore Europeo è il Prof. Nikiforos Diamandouros,
eletto dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2003 per la durata della
legislatura; il suo mandato è rinnovabile ( art. 138 del trattato CE ).