
La Consulta delle Elette del Piemonte, è stata istituita con
Legge
Regionale n. 44 del 9 luglio 1996 quale organismo di promozione
e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive
e nella vita politica.
La Consulta per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi
a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Art.
7 dello Statuto della Consulta delle Elette).
La Consulta delle Elette
del Piemonte opera per mezzo:
- Dell'Ufficio di Presidenza, composto da tutte le elette del Consiglio
regionale, da dieci rappresentanti nominate dall'ANCI, di cui cinque
rappresentanti delle Circoscrizioni. c inque rappresentanti nominate
dall'UPP, cinque nominate dall'UNCEM e cinque nominate dalla Lega
d elle autonomie locali (art.4
comma 1 dello Statuto). All'interno dell'Ufficio di Presidenza
viene eletta la Presidente e due Vice Presidenti. Al fine di assicurare
che la Presidenza sia espressione della pluralità delle forze politiche
le consigliere regionali presentano all'Ufficio di Presidenza della
Consulta una proposta di nomi per l'elezione sia della Presidente
che delle due Vice presidenti (art.
5 comma 1 dello Statuto).
- Dell'Assemblea delle Elette, composta dalle consigliere elette nelle
Assemblee elettive di primo grado del Piemonte (Consiglio regionale,
Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali) nonché dalle Amministratrici
nominate nelle Giunta degli Enti locali del Piemonte. Fanno anche
parte dell'Assemblea delle Elette le Parlamentari nazionali ed Europee
elette nelle circoscrizioni relative al Piemonte, le Consigliere regionali
e provinciali di parità, le Presidenti delle Commissioni Pari opportunità
e delle Consulte femminili (art.3
comma 1 dello Statuto ). Il diritto a far parte dell'Assemblea
delle Elette si acquisisce all'atto dell'elezione, o della nomina
e viene meno allorché cessi, per qualsiasi causa, la carica cui si
è state elette, o nominate (art.3
comma 2 dello Statuto) . L'assemblea delle Elette è convocata
dall' Ufficio di Presidenza e si riunisce almeno una volta all'anno
(art.3 comma 3 dello Statuto).