Nuovo testo modificato ed approvato dall'Assemblea della Consulta nella seduta del 15/9/1997.
ART. 1
La Consulta regionale dei Giovani è composta
come previsto dall'art. 3 dello Statuto, deliberato dal Consiglio
regionale in data 26/6/1996.
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale
messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
ART. 2
L'Assemblea della Consulta si riunisce di regola
in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una
programmazione quadrimestrale, ed in via straordinaria, ogni qualvolta
se ne rilevi la necessità.
La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria, è comunicata
per iscritto ai membri della Consulta, con almeno sette giorni
di anticipo dalla data della Assemblea stessa.
La convocazione in via straordinaria dell'Assemblea è comunicata
con almeno tre giorni di anticipo, tramite avviso telegrafico,
fonogramma, o via fax.
La convocazione della Consulta può essere altresì
richiesta come previsto dall'art. 9 comma 3 dello Statuto.
Le sedute dell'Assemblea, salvo che per gli adempimenti di cui
agli artt. 7 e 11 dello Statuto, sono valide, in prima convocazione,
con la presenza della metà più uno degli aventi
diritto.
In seconda convocazione sono comunque valide.
Di ogni seduta dell'Assemblea, è redatto un processo verbale
che viene depositato e conservato agli atti presso la Segreteria
della Consulta, ed in libera consultazione.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
ART. 3
Ogni organizzazione aderente alla Consulta, mediante
il suo rappresentante legale, deve delegare per iscritto, un rappresentante
effettivo ed uno supplente, con diritto a unico voto.
La delega deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, e deve contenere l'indicazione del recapito
a cui devono essere inviate le comunicazioni.
Ogni organizzazione, può sostituire un proprio rappresentante,
purché informi per iscritto, l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
ART. 4
L'Ufficio di Presidenza della Consulta, è
composto dal Presidente membro di diritto, e da otto componenti
eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 7 dello Statuto.
Il Presidente designa i due Vicepresidenti che durano in carica
l'intera legislatura alternandosi per un periodo di 6 mesi a sostituire
il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
L'Ufficio di Presidenza dura in carica l'intera legislatura.
Nella seduta dell'Assemblea, convocata per l'elezione dell'Ufficio
di Presidenza, ogni componente effettivo della Consulta non può
esprimere più di cinque preferenze.
Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza è espressione
della Consulta e decade dalla carica dopo tre assenze consecutive
non giustificate.
In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio
di Presidenza si dovrà procedere a nuova votazione dell'Assemblea
per la sua sostituzione.
In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti
dell'Ufficio di Presidenza, questo decadrà e si dovrà
procedere a nuova elezione.
ART. 5
L'Assemblea della Consulta, mediante l'Ufficio di Presidenza elabora:
a) Piano annuale di attività.
b) Esprime pareri, valutazioni, proposte, su tutte le materie, argomenti, interventi ad esso sottoposti da organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
c) Contribuisce all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani.
d) Può audire gli organi competenti al fine di approfondire le tematiche relative alle politiche giovanili.
e) La Consulta si fa carico di stimolare l'adesione delle Consulte giovanili locali e comunali, e delle Associazioni aventi diritto secondo l'art. 3 dello Statuto, una particolare attenzione dovrà essere espresso per consentire la massima partecipazione del territorio piemontese mirando ad avere rappresentanze provenienti da ognuna delle Province Piemontesi.
f) La Consulta mediante il suo Ufficio di Presidenza, si fa carico di stimolare il più ampio numero di Enti Territoriali, a sviluppare al loro interno, il progetto di Consulte giovanili locali.
g) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, redige il verbale della seduta di riunione, del quale viene incaricato un componente degli uffici preposti.
h) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, esprime pareri, e formula raccomandazioni all'Assemblea.
i) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, redige l'O.D.G. dell'Assemblea.
l) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, deve, in accordo con l'Assemblea, istituire Commissioni di lavoro, presiedute dal Presidente o da un suo delegato, che le coordina e riferisce alla Consulta sull'esito dei lavori.
m) Può richiedere incontri e audizioni con le Istituzioni presenti sul territorio regionale, su tematiche che incidono sulla condizione di vita e lavoro dei giovani.
n) 1/5 dei componenti dell'Assemblea della Consulta, può proporre mozioni di sfiducia nei confronti dei membri eletti dell'Ufficio di Presidenza, o dei suoi singoli membri.
ART. 6
Nelle Commissioni di lavoro, le organizzazioni
membri della Consulta, possono farsi rappresentare da delegati
designati con particolare riferimento al problema trattato.
Le Commissioni di lavoro e la Consulta, possono avvalersi dell'apporto
di esperti.
L'Assemblea della Consulta, ratifica i lavori delle Commissioni,
apportandone integrazioni o modifiche ove si ritengono opportuni.
ART. 7
Sono valide le mozioni, osservazioni, proposte
da presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
approvate a maggioranza dei presenti all'Assemblea della Consulta.
Comunque si dovranno allegare le diverse posizioni minoritarie,
già poste in votazione.
ART. 8
Di norma all'inizio di ogni seduta di riunione dell'Assemblea della Consulta, dovrà essere approvato il processo verbale della riunione precedente, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
ART. 9
Le proposte di modifica dello Statuto, devono
essere presentate per iscritto da almeno 1/5 dei membri della
Consulta, al Presidente della Consulta, e saranno incluse nell'ODG
della seduta successiva a quella di presentazione.
Tali proposte dovranno essere approvate a maggioranza assoluta
dei componenti l'Assemblea della Consulta.
Dopo l'approvazione, tali proposte di modifica, ai sensi dell'art.
11 dello Statuto, dovranno essere trasmesse al Consiglio regionale,
tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Le proposte di modifica del regolamento, devono essere presentate
per iscritto da almeno 1/5 dei membri della Consulta, e saranno
incluse nell'O.D.G. della seduta successiva a quella di presentazione.
Le modifiche del regolamento dovranno essere approvate a maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea della Consulta.
ART. 10
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto della Consulta, come da deliberazione del Consiglio regionale n. 251-CR-9991 del 26/6/1996.