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Organismi consultivi


Consulta regionale dei Giovani


REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI

Nuovo testo modificato ed approvato dall'Assemblea della Consulta nella seduta del 15/9/1997.

ART. 1

La Consulta regionale dei Giovani è composta come previsto dall'art. 3 dello Statuto, deliberato dal Consiglio regionale in data 26/6/1996.
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

ART. 2

L'Assemblea della Consulta si riunisce di regola in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale, ed in via straordinaria, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria, è comunicata per iscritto ai membri della Consulta, con almeno sette giorni di anticipo dalla data della Assemblea stessa.
La convocazione in via straordinaria dell'Assemblea è comunicata con almeno tre giorni di anticipo, tramite avviso telegrafico, fonogramma, o via fax.
La convocazione della Consulta può essere altresì richiesta come previsto dall'art. 9 comma 3 dello Statuto.
Le sedute dell'Assemblea, salvo che per gli adempimenti di cui agli artt. 7 e 11 dello Statuto, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
In seconda convocazione sono comunque valide.
Di ogni seduta dell'Assemblea, è redatto un processo verbale che viene depositato e conservato agli atti presso la Segreteria della Consulta, ed in libera consultazione.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 3

Ogni organizzazione aderente alla Consulta, mediante il suo rappresentante legale, deve delegare per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, con diritto a unico voto.
La delega deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e deve contenere l'indicazione del recapito a cui devono essere inviate le comunicazioni.
Ogni organizzazione, può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

ART. 4

L'Ufficio di Presidenza della Consulta, è composto dal Presidente membro di diritto, e da otto componenti eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 7 dello Statuto.
Il Presidente designa i due Vicepresidenti che durano in carica l'intera legislatura alternandosi per un periodo di 6 mesi a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
L'Ufficio di Presidenza dura in carica l'intera legislatura.
Nella seduta dell'Assemblea, convocata per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, ogni componente effettivo della Consulta non può esprimere più di cinque preferenze.
Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza è espressione della Consulta e decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza si dovrà procedere a nuova votazione dell'Assemblea per la sua sostituzione.
In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questo decadrà e si dovrà procedere a nuova elezione.

ART. 5

L'Assemblea della Consulta, mediante l'Ufficio di Presidenza elabora:

a) Piano annuale di attività.

b) Esprime pareri, valutazioni, proposte, su tutte le materie, argomenti, interventi ad esso sottoposti da organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

c) Contribuisce all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani.

d) Può audire gli organi competenti al fine di approfondire le tematiche relative alle politiche giovanili.

e) La Consulta si fa carico di stimolare l'adesione delle Consulte giovanili locali e comunali, e delle Associazioni aventi diritto secondo l'art. 3 dello Statuto, una particolare attenzione dovrà essere espresso per consentire la massima partecipazione del territorio piemontese mirando ad avere rappresentanze provenienti da ognuna delle Province Piemontesi.

f) La Consulta mediante il suo Ufficio di Presidenza, si fa carico di stimolare il più ampio numero di Enti Territoriali, a sviluppare al loro interno, il progetto di Consulte giovanili locali.

g) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, redige il verbale della seduta di riunione, del quale viene incaricato un componente degli uffici preposti.

h) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, esprime pareri, e formula raccomandazioni all'Assemblea.

i) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, redige l'O.D.G. dell'Assemblea.

l) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, deve, in accordo con l'Assemblea, istituire Commissioni di lavoro, presiedute dal Presidente o da un suo delegato, che le coordina e riferisce alla Consulta sull'esito dei lavori.

m) Può richiedere incontri e audizioni con le Istituzioni presenti sul territorio regionale, su tematiche che incidono sulla condizione di vita e lavoro dei giovani.

n) 1/5 dei componenti dell'Assemblea della Consulta, può proporre mozioni di sfiducia nei confronti dei membri eletti dell'Ufficio di Presidenza, o dei suoi singoli membri.

ART. 6

Nelle Commissioni di lavoro, le organizzazioni membri della Consulta, possono farsi rappresentare da delegati designati con particolare riferimento al problema trattato.
Le Commissioni di lavoro e la Consulta, possono avvalersi dell'apporto di esperti.
L'Assemblea della Consulta, ratifica i lavori delle Commissioni, apportandone integrazioni o modifiche ove si ritengono opportuni.

ART. 7

Sono valide le mozioni, osservazioni, proposte da presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvate a maggioranza dei presenti all'Assemblea della Consulta.
Comunque si dovranno allegare le diverse posizioni minoritarie, già poste in votazione.

ART. 8

Di norma all'inizio di ogni seduta di riunione dell'Assemblea della Consulta, dovrà essere approvato il processo verbale della riunione precedente, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 9

Le proposte di modifica dello Statuto, devono essere presentate per iscritto da almeno 1/5 dei membri della Consulta, al Presidente della Consulta, e saranno incluse nell'ODG della seduta successiva a quella di presentazione.
Tali proposte dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Consulta.
Dopo l'approvazione, tali proposte di modifica, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dovranno essere trasmesse al Consiglio regionale, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Le proposte di modifica del regolamento, devono essere presentate per iscritto da almeno 1/5 dei membri della Consulta, e saranno incluse nell'O.D.G. della seduta successiva a quella di presentazione.
Le modifiche del regolamento dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Consulta.

ART. 10

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto della Consulta, come da deliberazione del Consiglio regionale n. 251-CR-9991 del 26/6/1996.



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