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Organismi consultivi


Consulta regionale dei Giovani


STATUTO DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI
ORGANO PERMANENTE DI CONSULENZA PER LA REGIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 251-C.R.-9991 del 26 giugno 1996.
Modificato con Deliberazioni del Consiglio regionale: n. 351-C.R. 19084 dell'11 dicembre 1996; n. 63-13974 del 26 aprile 2006; n. 138-40949 del 30 ottobre 2007.

ART. 1
Costituzione della Consulta

1. E' istituita la Consulta regionale dei Giovani quale organismo permanente di proposizione e di consultazione della Regione Piemonte sulla condizione giovanile.

ART. 2
Finalità della Consulta

1. La Consulta regionale dei Giovani è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
2. Promuove rapporti permanenti con le Consulte presenti nel territorio regionale, con le Consulte presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
3. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni.
4. Contribuisce all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani.
5. Promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile.
6. Propone al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile.
7. Esprime il proprio parere in merito al "Piano annuale degli interventi regionali per i giovani" ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.

ART. 3
Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta regionale dei Giovani:
a) il Presidente del Consiglio Regionale che la presiede o un Vice Presidente delegato;
b) un consigliere regionale per ogni gruppo politico presente in Consiglio Regionale;
c) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Giovanili a carattere regionale individuate ai sensi del successivo art. 4, con particolare riguardo alla rappresentanza femminile;
d) un solo rappresentante dei movimenti giovanili di ciascun partito o di altre formazioni rappresentati in Consiglio Regionale;
e) un rappresentante designato dalla Consulta dell'Immigrazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 "Interventi regionali a favore degli extra-comunitari residenti in Piemonte";
f) un rappresentante designato dalla Consulta regionale dell'Emigrazione di cui alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 "Interventi regionali in materia di movimenti migratori";
g) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali regionali e per ogni organizzazione regionale di categoria nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria e della cooperazione che abbiano al proprio interno strutture specifiche giovanili1;
h) cinque rappresentanti delle Università presenti in Piemonte, di cui due designati dal rettore dell'Università, uno designato dal rettore del Politecnico di Torino, uno designato dal Direttore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) di Torino ed uno designato dal Direttore dell'Accademia delle Belle Arti;
i) un rappresentante designato da ogni Consiglio Scolastico Provinciale che ne faccia richiesta.
2. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono essere compresi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni2.
3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, conformemente alle designazioni pervenute.

ART. 4
Registro Regionale delle Associazioni Giovanili

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili. Per  l’iscrizione nel Registro le associazioni giovanili sono tenute, in modo cumulativo, ad avere:
a) sede legale in Piemonte, essere costitute e operare da almeno sei mesi oppure avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da almeno sei mesi;
b) per oggetto sociale lo svolgimento di attività a favore dei giovani, senza finalità di lucro e compatibili con le finalità della Consulta;
c) uno Statuto ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza.
2. Non è ammessa l’iscrizione nel Registro di cui al comma 1 delle seguenti formazioni sociali:
a) partiti e movimenti politici,
b) organizzazioni sindacali,
c) associazioni dei datori di lavoro,
d) associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati,
e) associazioni comunque denominate che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. L’Ufficio di Presidenza  del Consiglio regionale valuta il possesso dei requisiti da parte delle associazioni giovanili e ne delibera l’iscrizione nel Registro dandone contestuale comunicazione alla Provincia ed al Comune dove hanno sede le Associazioni stesse, al fine di consentirne l’inserimento nei registri provinciali o comunali istituiti con finalità corrispondenti3.

ART. 5
Insediamento e durata in carica

1. La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio Regionale all'inizio di ogni legislatura; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova consulta.

ART. 6
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Regionale dei Giovani:
a) L'Assemblea composta dai membri di cui all'art. 3;
b) L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da sei membri.

ART. 7
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Presidente componente di diritto, viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione. L'Ufficio di Presidenza è eletto, in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice. Dura in carica per l'intera legislatura.
2. I Vice Presidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di sei mesi a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

ART. 8
Regolamento

1. La Consulta adotta a maggioranza relativa, un Regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al Regolamento

ART. 9
Riunioni

1. La Consulta si riunisce, di regola, in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilievi la necessità.
2. La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa.
3. Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta, la Giunta Regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, la Commissione consiliare competente, ed almeno un terzo dei membri della Consulta.
4. La Consulta può altresì decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.

ART. 10
Sede

1. La Consulta ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
3. La Consulta può avvalersi, ai fini dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti, della struttura di cui all'art. 2, comma 3, e dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani di cui all'art. 3 comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.

ART. 11
Modifica dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale.
2. La Consulta Regionale dei Giovani può altresì proporre al Consiglio Regionale la modifica dello statuto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

Note

1 Comma così modificato dalla DCR n. 351-C.R. 19084 dell'11 dicembre 1996.

2 Comma così modificato dalla DCR n. 63-13974 del 26 aprile 2006.

3 Articolo così modificato dalla DCR n. 138-40949 del 30 ottobre 2007.



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