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Tascabili


Il Difensore Civico (ottobre 1998)

Il testo del tascabile "Il Difensore Civico" è ora disponibile nella traduzione inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e arabo. I cittadini interessati possono rivolgersi alla segreteria del Difensore Civico.
 
PRESENTAZIONE
Questo terzo titolo della collana "I tascabili di Palazzo Lascaris" offre una nuova edizione dell’opuscolo dedicato al Difensore Civico regionale.
Una figura che opera presso il Consiglio regionale del Piemonte da oltre quindici anni, e che in questi ultimi tempi è venuta assumendo un’importanza sempre maggiore.
Da un lato, infatti, il cittadino appare sempre più consapevole e partecipe nella tutela dei propri diritti. Dall’altro, è sotto gli occhi di tutti il notevole sforzo della pubblica amministrazione per lo snellimento burocratico e per la trasparenza dei propri atti e comportamenti.
Lo stesso processo di riforma dell’attività amministrativa avviato dalle "leggi Bassanini", in attesa che venga istituito il Difensore Civico nazionale, ha esteso con la legge n. 127 del 1997 le competenze del Difensore Civico regionale, attribuendogli funzioni di tutela dei diritti dei cittadini anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con la sola eccezione di Difesa, Pubblica Sicurezza e Giustizia.
Un riconoscimento alla bontà ed efficienza del lavoro svolto in questi anni e su cui si misura la reale capacità di un’Amministrazione regionale di essere sempre più vicina alle esigenze della società e alla sua evoluzione. 
Sergio DEORSOLA
PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
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DALLA PARTE DEL CITTADINO

È capitato più o meno a tutti noi.
Una pratica importante, e che ci sta particolarmente a cuore, che subisce uno stop imprevisto.
Un funzionario inaccessibile o sbrigativo.
Una risposta evasiva, un iter tortuoso e poco trasparente.
La sgradevole sensazione che la pubblica amministrazione ci abbia fatto un torto.
O semplicemente, che il nostro "caso" giaccia dimenticato sotto una pila di scartoffie.
Chi non si è sentito almeno una volta abbandonato di fronte a una burocrazia ostile, kafkiana, chiusa nelle sue liturgie di micropotere e carta bollata?
Oggi la società appare sempre meno disposta a farsi scoraggiare e a rinunciare ai propri diritti.
Giustamente reclama che la pubblica amministrazione diventi davvero - come dicono gli studiosi - friendly, amichevole nei confronti dei cittadini.
Purtroppo basta un piccolo intoppo, come una pratica inevasa, l’impressione di aver subìto una negligenza o un eccesso di formalismo, per tornare ad alimentare quella che potremmo chiamare la "sindrome della porta chiusa".
Il Difensore Civico è nato per questo.
È lui, infatti, il soggetto che può aiutare a superare le difficoltà burocratiche che chiunque può incontrare nella vita di ogni giorno: la figura chiamata a rilevare e porre rimedio ai ritardi e alle inefficienze della pubblica amministrazione.
La figura del Difensore Civico ha quasi due secoli.
Il primo Difensore Civico, o Ombudsman, è istituito in Svezia con la Costituzione del 1809.
La sua nascita va collegata al processo di limitazione dell’assolutismo regio e all’affermarsi del regime parlamentare.
Fin dalle origini, infatti, il Difensore Civico è concepito come un organo del Parlamento per il controllo dell’esecutivo, e in particolare della Pubblica Amministrazione.
Compito principale dell’Ombudsman è quello di salvaguardare l’applicazione della legge da parte dei tribunali e delle altre autorità e di proteggere i diritti e le libertà dell’individuo assicurandosi che tali autorità, nell’espletare le loro funzioni attraverso i propri uffici, ottemperino sotto ogni aspetto ai rispettivi obblighi.
Il modello svedese dell’Ombudsman viene poi recepito dalla Finlandia e inserito nella Costituzione del 1919.
Successivamente, la Danimarca lo istituisce nel 1953, seguita dalla Nuova Zelanda nel 1963 e dalla Norvegia nel 1964. Alla fine del 1995 questa figura risulta prevista dagli ordinamenti di 75 Paesi, fra cui 27 europei.



IL DIFENSORE CIVICO NEI PAESI UE
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Nell’attuale Unione Europea dispongono di un Difensore Civico nazionale dieci Stati.
In Germania e in Lussemburgo un ruolo analogo è svolto dalle Commissioni parlamentari per le petizioni.
In Belgio esistono Difensori Civici distinti per le regioni fiamminga e vallona, mentre in Grecia i preparativi per l’istituzione di un ufficio del Difensore Civico risultano in fase avanzata.
Questa la situazione nei vari Paesi:
  • Svezia (Riksdagens Ombudsman), 1809.
  • Finlandia (Ediskunnan oikeusasiamies), 1919. Costituzione modificata nel 1990 (in vigore dal 1991).
  • Danimarca (Folketingets Ombudsman), 1953. Modificata nel 1971.
  • Irlanda del Nord (Northern Ireland Parliamentary Commissioner for Administration. Anche British and Irish Ombudsman Association), 1969. Cariche unificate nel 1972 (Ombudsman).
  • Francia (Médiateur de la République), 1973.
  • Portogallo (Provedor de Justicia), 1975. Legge organica del 1993.
  • Regno Unito: 1976 per Inghilterra, Galles e Scozia (Parliamentary Commissioner for Administration).
  • Austria (Volksanwaltschaft), 1977. Dal 1981 nella Costituzione Federale.
  • Spagna (Defensor del Pueblo), 1978. Funzionante dal 1983.
  • Irlanda (Ombudsman), 1980. Operativa dal 1984.
  • Paesi Bassi (Het Nationale Ombudsman), 1981.
L’Italia dispone di Difensori Civici regionali, provinciali e comunali e, come si vedrà, vi sono proposte parlamentari volte a istituirne uno a livello nazionale.


IL MEDIATORE EUROPEO
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Oltre ai Difensori Civici dei singoli Stati, esiste anche un Difensore Civico a livello di Unione Europea: il cosiddetto "Mediatore europeo".
Il progetto per la sua istituzione venne già posto dal Parlamento europeo nel 1979, e il diritto da parte dei cittadini di rivolgersi a lui è stato poi inserito nel trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la cittadinanza dell’Unione.
Il mandato del Mediatore europeo, definito all’articolo 138 E del trattato di Maastricht, lo abilita a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado.
Così recita il comma 2 dell’articolo 138 E: "Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.
Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere.
Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata.
La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine
".
Il Mediatore europeo è eletto dal Parlamento europeo e dura in carica per l’intera legislatura. Primo Mediatore dell’Unione è stato eletto nel 1995 l’ex Difensore Civico della Finlandia.

IL DIFENSORE CIVICO IN ITALIA
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Anche il nostro Paese avverte sempre più l’esigenza di dotarsi di un Difensore Civico nazionale, di fronte alle migliaia di leggi vigenti, ai circa 700 mila ricorsi pendenti avanti agli organi della giustizia amministrativa, ai due milioni di cause civili in corso, ai milioni di certificazioni per le imprese prodotte ogni anno e al gran numero di giornate lavorative che ciascun cittadino impiega annualmente a risolvere i propri problemi con l’amministrazione pubblica.
Con i suoi 57 milioni di abitanti, 20 Regioni, 103 Province di cui due autonome e 8.102 Comuni, l’Italia però non ha tuttora una legge sull’istituto del Difensore Civico nazionale.
Da un lato, negli ultimi anni, si è cercato di sopperire alla sua mancanza istituendo specifiche autorità amministrative di controllo e partecipazione, a garanzia degli utenti, nel momento della riforma e privatizzazione di servizi pubblici come la telefonia, l’energia e la radiotelevisione.
Dall’altro sono state avanzate specifiche proposte di riforma costituzionale.
Quello della Carta fondamentale dello Stato è infatti il livello giuridico al quale anche l’Italia, come gli altri Paesi europei, fa riferimento per l’istituzione del Difensore Civico nazionale.
Una scelta importante, che va incontro all’esigenza sempre più consolidata di regolazione e controllo, da parte dei cittadini, dell’efficienza, dell’onestà, della partecipazione e della trasparenza dell’ente pubblico, tanto al centro quanto in periferia.
Già nel 1985 l’allora Commissione bicamerale per le riforme istituzionali aveva suggerito l’opportunità di introdurre nella Costituzione una norma del seguente tenore: "La legge disciplina l’istituto del Difensore Civico al servizio dei cittadini per denunciare disfunzioni ed abusi della pubblica amministrazione e per promuovere la tutela degli interessi diffusi".
Recentemente (luglio 1998), il comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo unificato delle 12 proposte di legge sul Difensore Civico presentate alla Camera nel corso dell’attuale legislatura.
La nuova proposta fissa i requisiti per l’istituzione del Difensore Civico nazionale e prevede l’obbligo di nominare un Difensore Civico da parte di tutte le Regioni, le Province, le Comunità montane e i Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti.
I Comuni più piccoli che vogliano istituire l’ufficio dovranno consorziarsi fra loro fino a raggiungere la soglia di 20mila abitanti. 

IL DIFENSORE CIVICO NELLE REGIONI ITALIANE
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Mancando un Difensore Civico nazionale, nel nostro Paese l’istituto ha iniziato così ad affermarsi a livello regionale, per iniziativa legislativa delle singole Regioni a partire dagli anni Settanta.
La legge n. 142 del 1990 per la riforma delle autonomie locali ha poi consentito anche alle Province e ai Comuni la facoltà di procedere alla nomina di Difensori Civici per garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.
Ormai tutte le Regioni italiane, molte amministrazioni provinciali e comunali - anche in Piemonte - prevedono il Difensore Civico nei loro Statuti quale "tramite" fra cittadini e amministrazione.
Il Difensore Civico è infatti un’emanazione diretta delle assemblee elettive, e quindi espressione democratica dei cittadini elettori.
Rispetto al Difensore Civico nazionale, le Regioni hanno svolto un’azione tempestiva di anticipazione e di supplenza.
Proprio l’ambito regionale è quello in cui la figura del Difensore Civico ha trovato la propria maggiore definizione e identità, evidenziando al tempo stesso i limiti della propria attività.
Il privato cittadino, l’ente e in generale la società civile nelle sue aggregazioni si possono rivolgere al Difensore Civico regionale - gratuitamente e senza formalità particolari - quando riscontrino che nei loro confronti la pubblica amministrazione non abbia ottemperato a quei caratteri di buon funzionamento e imparzialità previsti dall’articolo 97 della Costituzione, e ai quali essa ha l’obbligo di attenersi.
Il Difensore Civico non può sostituirsi all’amministrazione inadempiente, né può emettere sentenze come un giudice.
Però può attivarsi come "tramite" per ottenere spiegazioni e porre rimedio a casi di cattiva amministrazione in caso d’un ritardo, una lungaggine burocratica, un’ingiustizia o una prevaricazione che si ritiene di aver subìto.
Il Difensore Civico regionale valuta e tutela i diritti dei cittadini tramite un’azione che ha il carattere di "contestazione persuasiva" e di "mediazione" nei confronti dell’amministrazione interessata.
Dal 1997, a seguito delle leggi Bassanini, i Difensori Civici regionali e quelli delle Province Autonome possono esercitare le loro funzioni di richiesta, proposta, sollecitazione e informazione anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di pubblica sicurezza e di giustizia.
Al Difensore Civico regionale spetta inoltre la nomina del commissario ad acta per la formazione di quegli atti, obbligatori per legge, che siano stati omessi o ritardati da parte dei Comuni e delle Province.
In appendice riportiamo l’elenco dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome.

CHI E' IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE
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Il Piemonte ha istituito l’ufficio del Difensore Civico regionale con la legge n. 50 del 1981.
In base a questa legge, il Difensore Civico viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata, cioè due terzi dei consiglieri.
Per essere nominati all’ufficio sono richiesti gli stessi requisiti previsti per essere eletti a consigliere regionale: età minima di 18 anni e iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi Comune.
La nomina è però inibita a chi ricopre particolari incarichi, quali parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, dipendente regionale o degli enti delegati.
Con l’ufficio di Difensore Civico è anche incompatibile l’esercizio di pubbliche funzioni, di lavoro dipendente e l’espletamento di attività professionali, imprenditoriali o commerciali.
Una tale estensione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità si spiega con l’esigenza di richiedere e assicurare al Difensore Civico la massima correttezza, obiettività e indipendenza, secondo i dettami della legge istitutiva.
Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Rimane comunque in carica fino alla nomina del successore.
Può essere revocato qualora il Consiglio regionale approvi una mozione di censura motivata, che può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all’esercizio delle sue funzioni.
Il provvedimento dev’essere approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l’Assemblea regionale.
Il Difensore Civico è istituito presso il Consiglio regionale e per il funzionamento dell’ufficio si avvale del personale della Regione.

L’attuale Difensore Civico è il dottor Bruno Brunetti, nominato nel 1996 in sostituzione del dottor Vittorio De Martino che ha retto l’ufficio dalla sua istituzione.
Il dottor Brunetti, 73 anni, torinese, coniugato con tre figli, è laureato in giurisprudenza e lettere moderne. Magistrato in quiescenza, ha ricoperto gli incarichi di Pretore dirigente di Torino, presidente della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello del capoluogo subalpino e di presidente della Commissione Tributaria di Torino, fino al marzo del 1996, prima di essere nominato "Ombudsman" del Piemonte.
Il Difensore Civico riceve ogni giorno, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico.
Tel. Ufficio: 011 / 57.57.386. Tel. Segreteria (Annarina Viscardi): 011 / 57.57.387. Fax 011 / 56.19.121.



L'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
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L’intervento del Difensore Civico della Regione Piemonte può essere richiesto da privati (è la maggioranza dei casi), oppure da Enti diversi.
In altre parole, dalla collettività articolata nelle più diverse aggregazioni.
La richiesta d’iniziativa da parte del cittadino deve essere rivolta all’ufficio del Difensore Civico possibilmente per iscritto, con una sintetica esposizione dei fatti e dei motivi che fondano il reclamo.
La forma scritta non è obbligatoria, ma è utile per rendere l’intervento più efficace e tempestivo.
E in ogni caso, basta rivolgersi direttamente all’ufficio del Difensore Civico fissando un appuntamento telefonico.
Il Difensore Civico esamina l’esposto e verifica la fondatezza del reclamo attraverso le "ordinarie vie di rapporto con l’amministrazione" e con "esame congiunto da parte dello stesso Difensore Civico e del funzionario incaricato del servizio", come recita la legge.
Nella maggioranza dei casi, gli interventi del Difensore Civico consistono in contatti con i funzionari dell’amministrazione presso la quale si chiede di intervenire.
Talvolta è sufficiente un semplice chiarimento con il funzionario responsabile della pratica per rimuovere le difficoltà e gli ostacoli lamentati dal cittadino.
Bisogna però ricordare come la competenza della pratica, anche una volta segnalata al Difensore Civico, resta dell’amministrazione e del funzionario alla quale è assegnata.
Il Difensore Civico stabilisce un termine massimo per la risoluzione della pratica stessa, e comunica le proprie conclusioni al cittadino che ha sporto il reclamo, al funzionario responsabile e ai due presidenti di Giunta e Consiglio regionale.
Dal canto proprio, il funzionario titolare della pratica è tenuto a comunicare al Difensore Civico l’avvenuta conclusione dell’iter.
In base alla legge regionale istitutiva, il Difensore Civico del Piemonte può anche occuparsi delle pratiche relative a contenziosi con Comuni e Province per funzioni svolte per delega o subdelega della Regione.
Il Difensore Civico è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio regionale la relazione dettagliata della propria attività. Tale relazione deve essere discussa e approvata dall’Aula.
L’impegno del Difensore Civico della Regione Piemonte è racchiuso nei numeri.
Per esempio, i 561 casi esaminati nel corso del 1997 riguardano argomenti che vanno dai rimborsi di spese mediche ai pedaggi autostradali, dai conti consuntivi dei Comuni alle concessioni edilizie.
Un impegno che nella massima parte dei casi ha portato alla felice conclusione dei casi segnalati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Art. 71
Con legge regionale è istituito l’Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi.
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50 del 16.12.81
Art. 1
(Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico)
Presso il Consiglio Regionale è istituito l’ufficio del Difensore Civico.
Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Le modalità di nomina e revoca del titolare dell’ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.
Art. 2
(Compiti del Difensore Civico)
Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell’ottenere dall’Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.
Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell’Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.
Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l’attuazione di leggi regionali, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali.
Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell’espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all’elaborazione di atti e provvedimenti.
Art. 3
(Diritto di iniziativa)
Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all’Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.
Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.
L’azione del Difensore Civico può essere estesa d’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.
Art. 4
(Modalità e procedura d’intervento)
Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l’Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo.
Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.
Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all’ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all’esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.
Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia.
Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest’ultimo.
Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.
Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.
Il Difensore Civico, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all’esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell’attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.
Art. 5
(Sospensione del procedimento)
La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.
Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.
Art. 6
(Obbligo di segnalazione dei reati all’Autorità Giudiziaria)
Il Difensore Civico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.
Art. 7
(Diritto di informazione del Difensore Civico)
Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6, all’ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.
Nessun diniego e nessun segreto d’ufficio puòessere opposto alle richieste del Difensore Civico.
Art. 8
(Relazioni del Difensore Civico)
Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità.
Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull’attività amministrativa regionale e sull’attività amministrativa degli Enti locali.
La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.
In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.
Art. 9
(Informazione sull’attività del Difensore Civico)
L’Amministrazione Regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all’attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.
Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.
Art. 10
(Sanzioni disciplinari a tutela dell’attività del Difensore Civico)
Il funzionario che ritardi o impedisca l’espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all’Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.
Art. 11
(Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali)
I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell’ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall’art. 12 dello Statuto regionale.
Art. 12
(Requisiti e disposizioni per la nomina)
Per essere nominati all’ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l’elezione al Consiglio Regionale, relativamente all’età ed all'iscrizione alle liste elettorali.
Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.
La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 13
(Cause di impedimento alla nomina)
Non possono essere nominati all’ufficio di Difensore Civico:
a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).
Art. 14
(Cause di incompatibilità)
L’Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l’esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.
Art. 15
(Durata)
Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta.
Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.
Art. 16
(Revoca)
Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata.
La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all’esercizio delle funzioni di Difensore Civico.
Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.
La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.
Art. 17
(Tempi della designazione)
La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente.
Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell’esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l’ufficio e prendere conoscenza dell’attività in esso svolta.
In caso di vacanza dell’Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.
Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
(Rinuncia)
Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all’Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.
Art. 19
(Sede, organizzazione e dotazione organica dell’ufficio del Difensore Civico)
L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.
Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell’allegato n. 1 alla L.R. 17-12-1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.
In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell’organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
Art. 20
(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri Regionali.
Art. 21
(Norma finanziaria)
La spesa derivante dall’attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.
(Omissis).
NORME RELATIVE ALL’ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO
E DELLE USL OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE
Legge regionale 24.4.85, n.47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 18 del 30.4.85
Art. 1
Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell’ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle USL operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.
Art. 2
Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle USL.
Art. 3
Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981, n. 50.
Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all’interessato, all’Assessorato Regionale alla Sanità, all’Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente USL.
ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Legge 8.6.90, n. 142
Art. 8
(Difensore Civico)
Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l’istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di prorpia iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti del cittadino.
Lo Statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale e provinciale.
LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE
E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE
Legge 5.2.92, n. 104
Art. 36 comma 2
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo famigliare.
MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO
DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO
Legge 15.5.97, n. 127
Art. 16
(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all’istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. (*)
2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1.
44. (Omissis)
45. Qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
46. - 138. (Omissis).
(*) Comma così modificato dall’art. 2 della legge 191/1998.
 

I DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ITALIANE
^

I Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome italiane (in ordine di istituzione)

Regione
Legislazione
Incarico a
Indirizzo
Telefoni- Fax
Toscana lr 21.1.74 n. 8 (abrogata)
lr 17.8.77 n 49 (abrogata)
lr 12.1.94 n. 4
Romano Fantappié Via Dei Pucci 4,
50122 - Firenze
Tel. 055/238.79.00
Fax 055/21.02.30
N. verde
1670/18.488
Liguria lr 6.6.74 n. 17
lr 5.8.86 n. 17
Roberto Sciacchitano Viale Brigate Partigiane 2,
16122 - Genova
Tel. 010/56.53.84
Fax 010/54.08.77
Campania lr 11.8.78 n. 23
lr 8.3.85 n. 15
Vacante Centro direzionale
Via Isola F. 13,
Via G. Porzio 4,
Napoli
Tel. 081/778.32.05
Umbria lr 22.8.79 n. 48 Vacante Via Manfredo Fanti 2,
06100 Perugia
Tel. 075
5763329 - 3356
fax 075/5725420
Lombardia lr 18.1.80 n. 7
lr 10.9.84 n. 52
Alessandro Barbetta Piazza Fidia 1,
20159 - Milano
Tel. 02/697.54.65-6; 608.12.67
Fax 02/697.54.87
Lazio lr 28.2.80 n. 17
lr 11.4.85 n. 40
lr 2.11.92 n. 41
Rosario Di Mauro Via IV Novembre 149,
00187 - Roma
Tel. 06/679.60.98 - 65.93.20.14
Fax 06/
65.93.20.15
Friuli - Venezia Giulia lr 23.4.81 n 20
lr 29.8.87 n.27
Domenico Giavedoni Piazza Oberdan 4,
34100 - Trieste
Sede Trieste:
Tel. 040/36.41.30
Fax 040/377.22.89
Sede Udine:
Tel. 0432/50.61.87
Fax 0432/55.52.96
Sede Pordenone:
Tel. 0434/52.90.13
Fax 0434/52.93.70
Sede Gorizia:
Tel. 0481/38.62.37 - 32.688
Fax 0481/33.364
Marche lr 14.10.81 n. 29
lr 26.4.90 n. 30
Giorgio De Sabbata Via Podestà 1,
60100 - Ancona
Tel. 071/229.83.91-483
Fax 071/20.47.28
Piemonte lr 9.12.81 n. 50
lr 24.4.85 n.47
Bruno Brunetti Via Alfieri 15,
10100 - Torino
Tel. 011/57.571 int. 386-7
Fax 011/561.91.21
Emilia-Romagna lr 6.7.84 n. 37
lr 15.3.95 n. 15
Ernesto Tilocca Piazza Galileo 4,
40123 - Bologna
Tel. 051/649.24.00
Fax 051/649.22.80
Basilicata lr 14.6.86 n. 11
lr 2.3.88 n. 6
Francescantonio Bardi Palazzo della Giunta Regionale,
Via Anzio,
85100 - Potenza
Tel. 0971/51.550 - 44.81.11
Fax 0971/44.71.86
Sardegna lr 17.1.89 n. 4 Giuseppe Contini Via Roma 25,
09125 - Cagliari
Tel. 070/601.48.16 - 66.04.34 - 60.40.17
Fax 070/67.30.03
Valle D'Aosta lr 2.3.92 n. 5 Maria Grazia Vacchina Via Deffeyes,
11100 - Aosta
Tel. 0165/23.88.68 - 26.22.14
Fax 0165/32.690 - 27.34.33
Puglia lr 9.7.81 n. 38 Non ancora nominato    
Abruzzo lr 20.10.95 n. 126 Giovanni Masciocchi Via Jacobucci 4
67100 - L'Aquila
Tel. 0862/6471
Calabria lr 16.1.85 n. 4 Non ancora nominato Ufficio Legislativo Giunta Regionale,
Palazzo S. Giorgio,
89100 -
Reggio Calabria
Tel. 0965/33.08.84
Veneto lr 6.6.88 n. 28 Lucio Strumendo S. Marco 1122 - Bacino Orseolo
30100 - Venezia
Tel. 041/270.16.80-1-2-3
Fax 041/270.16.84
Provincia autonoma di Trento lp 20.12.82 n. 28
lp 5.11.84 n.11
lp 5.9.88 n. 32
lp 12.7.91 n. 15
Alberto Olivo Galleria Garbari, Via Manci,
38100 - Trento
Tel. 0461/21.32.03
Fax 0461/98.64.77
N. verde 1678/51.026
Provincia autonoma di Bolzano lp 9.6.83 n. 15 Werner Palla Palazzo Provinciale II, Via Crispi 6
39100 - Bolzano
Tel. 0471/99.34.50 - 97.27.44
Fax 0471/98.12.29