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Tascabili


Cos'è l'usura, conoscerla per prevenirla (luglio 1998)

PRESENTAZIONE
L’attenzione sul fenomeno dell’usura, rispetto all’anno 1996 in cui è stata emanata la nota legge 108, è oggi scemata mentre, al contrario, molti segnali lasciano intendere che i casi di usura siano superiori a quelli censiti attraverso il numero di denunce presentate dalle vittime alle forze dell’ordine.
Con il tascabile n° 5, l’Osservatorio regionale del Piemonte sul fenomeno dell’usura ha ritenuto necessario, sempre nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione e di informazione, affrontare un certo numero di casi concreti illustrandoli nella loro evoluzione.
Con ciò ritenendo di integrare il precedente lavoro (tascabile n° 2) dedicato alle caratteristiche dell’usura in un’ottica di prevenzione.
La scelta effettuata dal curatore è stata quella di soffermarsi sugli aspetti più significativi di alcuni provvedimenti dei giudici torinesi e su casi rilevanti esaminati dalla "Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura" che opera in ambito regionale.
Inoltre il tascabile contiene anche una presentazione della legge 108/1996 ed un decalogo comportamentale per la prevenzione del reato.
Senza entrare in disamine tecnico-interpretative della legge 108/1996, si è voluto – attraverso la ricostruzione dei fatti – dedicare spazio alle figure centrali dell’usura: le vittime, che in molti casi appartengono alla categoria delle persone più deboli socialmente, economicamente, intellettualmente e che quindi, come tali, meritano dalla società una risposta in termini solidaristici.
Ai principi di solidarietà è ispirata la postfazione del tascabile, redatta dal Direttore della Caritas Diocesana di Torino don Sergio Baravalle, che ha offerto un originale contributo interpretativo alle vicende dell’usura inserite nell’ambito delle complesse problematiche che caratterizzano l’attuale società. 
Sergio DEORSOLA
PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
COORDINATORE OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DELL’USURA
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GLI ASPETTI PIU' SIGNIFICATIVI DELLA LEGGE 108/1996

La legge 7 marzo 1996 n° 108 disciplina organicamente la materia dell’usura precedentemente regolata soltanto dagli artt. 644 e 644 bis Codice Penale.
L’usura è un comportamento illecito (delitto contro il patrimonio mediante frode) sanzionato dal Codice Penale con la reclusione e la multa.
L’usura consiste in un prestito di denaro da una persona (usuraio) ad altra persona (usurato) che, oltre al capitale, dovrà rimborsare "interessi o altri vantaggi usurari".
Gli interessi sono usurari quando il giudice dimostra che in una determinata operazione di finanziamento sia stato superato il "tasso soglia" (oltre il quale gli interessi sono sempre usurari), fissato trimestralmente con decreto del Ministro del Tesoro (sentiti l’Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d’Italia) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (*).
La clausola che pattuisce interessi usurari è da ritenersi nulla e gli interessi non sono dovuti.
(*) Dal 1° luglio al 30 settembre ’99 è in vigore il decreto del 19.6.’99, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30.6.’99, che individua su base annua i tassi medi degli interessi per le diverse operazioni creditizie: la soglia di usura va da un minimo del 7,38%, nel caso i mutui, a un massimo del 40,51%, nel caso di credito finalizzato all’acquisto rateale.
Le sanzioni sono pene detentive (reclusione da uno a sei anni) e pecuniarie (multa da L. 6.000.000 a L. 30.000.000) elevabili (da 1/3 a 1/2) nei cinque casi seguenti:
1) - colpevole nell’esercizio di attività professionale, bancaria, di intermediazione finanziaria;
2) - colpevole che richiede alla vittima determinate garanzie (partecipazioni societarie o aziendali, proprietà immobiliari);
3) - colpevole in stato di "sorveglianza speciale";
4) - vittima in "stato di bisogno";
5) - vittima che esercita attività imprenditoriale, professionale, artigiana.
Tra le pene accessorie a carico del colpevole, vi sono:
1) - la confisca del "prezzo o profitto" del reato, di somme di denaro, di beni o utilità in possesso del reo;
2) - la confisca dei beni non giustificabili o di valore sproporzionato al reddito e alle attività economiche del reo;
3) - il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituzione di parte civile: anche le Fondazioni e le Associazioni Antiusura riconosciute possono costituirsi parte civile nel processo penale.
Nuovo reato: è punito con l’arresto e l’ammenda la persona – esercente attività bancaria, di intermediazione finanziaria, di mediazione creditizia – che indirizzi la propria clientela a soggetti non abilitati all’attività bancaria o finanziaria (contravvenzione).
Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14)
Istituzione: presso il Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Finalità: erogazione di mutui senza interessi non superiori a cinque anni di importo commisurato al danno subìto.
Beneficiari: persone fisiche esercenti determinate attività (imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale) che abbiamo denunciato il presunto usuraio (colpevole alla conclusione del processo penale) e siano parti offese nel processo penale.
Procedure: domanda alla Prefettura, competente per territorio, corredata anche dal "piano di investimento e utilizzo delle somme richieste" che risponda "alla finalità di reinserimento nell’economia legale".
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (art. 15)
Istituzione: presso il Ministero del Tesoro.
Finalità: erogazione di contributi (pari al 70% della dotazione) ai Confidi (Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti dalle Associazioni di categoria imprenditoriale) da destinarsi alla costituzione di uno speciale Fondo (con copertura del finanziamento sino all’80% del prestito) per garantire le banche che concedono prestiti a breve e finanziamenti a medio-termine a favore di "piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario". Erogazione (pari al 30% della dotazione) di somme a favore delle Fondazioni e delle Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, al fine di costituire speciali Fondi di garanzia a fronte di finanziamenti erogati dalle banche a soggetti in stato di disagio economico.


L'ESPERIENZA GIUDIZIARIA
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Gli spunti per parlare di usura, in termini concreti, vengono offerti dall’esame di alcune sentenze dei giudici torinesi (*) che hanno condannato gli imputati del reato di usura (art. 644 Codice Penale).
I fatti che hanno originato l’intervento della Magistratura si sono svolti in periodi di tempo anteriori all’entrata in vigore della Legge 108/1996.
La ricostruzione degli eventi é desunta esclusivamente dalle sentenze citate e si basa sul materiale probatorio raccolto in sede di indagini preliminari e in fase dibattimentale, rappresentato dalle dichiarazioni degli imputati, delle parti offese, dei testimoni; dalle intercettazioni telefoniche; dai verbali degli interrogatori; dalle registrazioni delle udienze dibattimentali; dalla documentazione acquisita.
(*) Si tratta di sentenze non ancora passate in giudicato, utilizzate a fini esemplificativi.
I fatti
L’accordo illecito che configura il reato di usura si perfeziona, di regola, tra un "soggetto attivo", (usuraio) ed un "soggetto passivo" (usurato).
Esaminiamo nel dettaglio alcuni capi di imputazione.
Il primo riguarda cinque persone, legate tra loro da vincoli di parentela e di amicizia.
Alcuni dichiarano di lavorare nel settore trasporto-merci sia in proprio che come dipendenti: uno si qualifica pensionato.
Il tenore di vita denunciato, e conforme alle dichiarazioni dei redditi, è modesto per alcuni mentre l’imputato di spicco ammette di essere proprietario immobiliare e di auto di un certo valore.
All’inizio delle indagini tutti negano di aver concesso prestiti a usura e di conoscere le persone offese: se proprio di denaro si vuol parlare, i prestiti effettuati sono a titolo di cortesia o di amicizia, senza interessi, e molti non rimborsati dai beneficiari.
Nessuno ammette di aver commesso atti o fatti che possano integrare altre figure di reato diverse dall’usura (in specie l’estorsione).
Gli usurati, invece, appartengono a categorie sociali molto variegate: un agente di viaggi; il titolare di uno studio di organizzazione aziendale; un barista; un gestore di supermercati; una cuoca; una cartomante ed astrologa; una casalinga; l’amministratore unico di una società che commercia in prodotti alimentari; un concessionario di autovetture; un avvocato; un pasticciere; un odontotecnico; un dipendente di una società elettronica; un commerciante; il gestore di una scuola per il recupero degli anni; un arredatore, e, nel contempo, gestore di un ristorante; l’amministratore di un liceo; il gestore di una pizzeria-birreria; un’operaia e domestica ad ore; il titolare di una officina di riparazione auto; un autotrasportatore.
Gli imputati (arrestati nell’ottobre 1994) operavano da oltre dieci anni nel settore del credito illegale, avendo in un primo tempo come base logistica un bar in Torino, e, successivamente, il locale ove aveva sede legale una società di trasporti, poi trasferita in altra località.
Anche nel secondo capo di imputazione siamo di fronte ad una associazione a delinquere finalizzata al compimento del reato di usura, in cui quattro persone operavano come capi ed organizzatori ed altri come partecipi a titolo di procacciatori di affari o di istruttori di pratiche.
Il tutto dietro il paravento di una società finanziaria, regolarmente costituita come S.p.A. iscritta presso l’U.I.C. (Ufficio Italiano dei Cambi).
L’attività sociale lecita serviva da schermo di rispettabilità necessaria per mascherare e nascondere l’attività usuraia.
Le vittime accertate sono prevalentemente commercianti, imprenditori e procacciatori di affari.
Una delle caratteristiche peculiari di questo caso consiste nel fatto che, a seguito di sequestro, l’autorità giudiziaria è venuta a conoscenza di un floppy disc dove erano registrati con molta precisione nominativi di clienti, l’ammontare delle somme corrisposte, i tassi di interesse praticati, le modalità di rientro dell’esposizione con aggiornamento delle singole situazioni debitorie/creditorie.
Nel primo capo di imputazione, i prestiti elargiti, che sono stati accertati, superano il miliardo di lire ed i tassi vanno su base annua da un minimo del 60% ad un massimo del 240%. Statisticamente il tasso prevalente è quello del 20% mensile.
Nel secondo capo di imputazione i prestiti erogati in un quinquennio superano anch’essi il miliardo di lire con tassi mensili molto diversi, da un minimo del 5% fino ad un massimo del 47%.
Ma qual è il meccanismo che più frequentemente viene adottato per effettuare le operazioni di prestito illegale?
In primo luogo si ottiene il prestito con l’impegno del debitore al rimborso - scadenza di regola 30 giorni - del capitale maggiorato dell’interesse (pari al 20%).
Alla scadenza del mese, se il debito non può essere estinto (come avviene di solito), il debitore è tenuto a rimborsare in contanti gli interessi: il prestito viene rinnovato per un altro mese, e, sull’importo originario, decorrono altri interessi nella misura precedente.
A garanzia del prestito vengono rilasciati normalmente dal debitore, o da terzi, assegni o effetti cambiari che possono essere mandati all’incasso dal creditore (se l’assegno impagato viene protestato il debitore è più facilmente ricattabile presentando istanza di fallimento contro di lui).
Inoltre, per prestiti più consistenti, è richiesta la procura notarile irrevocabile a vendere immobili o autovetture di valore ed a iscrivere ipoteca sui beni.
Alcune volte l’usuraio invia al domicilio delle vittime persone di fiducia per recuperare coattivamente il credito, utilizzando anche minacce ed impossessandosi di beni.
Quali sono le cause che spingono determinati soggetti a rivolgersi al credito illegale?
Il quadro che si ricava dalle sentenze in esame è spesso drammatico, come testimoniano i casi seguenti.
- 1° caso. La morte improvvisa di uno stretto congiunto, genera nel titolare di un’agenzia di assicurazioni una forte crisi psichica, alla quale si aggiunge un episodio aziendale negativo (un dipendente infedele che sottrae ingenti somme di denaro). Le banche che avevano concesso fidi li revocano: la situazione tracolla e, secondo un copione noto, al decreto ingiuntivo e al pignoramento immobiliare a favore delle banche segue la sentenza dichiarativa di fallimento. Il ricorso agli usurai avviene in stato di necessità, senza possibilità di alternative.
- 2° caso. Il gestore di un supermercato è tenuto a pagare settimanalmente le merci: è in carenza di liquidità, e, per sopperirvi, prima vende un rustico di proprietà, poi chiede aiuto ad un conoscente ed, infine, tramite una persona viene a contatto con gli imputati che gli erogano un prestito assistito dalla garanzia di tre assegni, in scadenza a trenta giorni, ciascuno dei quali congloba un interesse del 20%. Il debitore riesce soltanto a versare degli acconti, ma non può saldare l’intero debito: un assegno viene messo all’incasso, risulta impagato e quindi protestato. Gli imputati iniziano un’azione intesa a minacciare il debitore, sinché, sotto coazione, questi si impegna a versare parte del debito in contanti e parte con la consegna di merce.
- 3° caso. Una cartomante-astrologa, titolare di un negozio, ha una figlia che si droga, cadendo poi ammalata. Per colpa anche di un socio scorretto, fallisce. Non può offrire garanzie: ottiene un prestito usuraio che riesce a rimborsare, in contanti, per la sola parte degli interessi. Il rapporto con i creditori muta quando, a sua volta, invia clienti nuovi ai suoi creditori.
- 4° caso. L’amministratore di una società che commercia in prodotti alimentari deve compiere lavori urgenti di ristrutturazione dell’immobile in cui lavora.
Le banche revocano i fidi per carenza di idonee garanzie. Dopo aver ottenuto, con le consuete procedure, alcuni prestiti dagli imputati, l’amministratore chiede il fallimento il cui passivo è di diversi miliardi e viene imputato di bancarotta fraudolenta.
- 5° caso. Un odontotecnico, quasi alle soglie della pensione, deve ricorrere agli usurai in diverse riprese a causa dello stato di salute della moglie e di un intervento chirurgico che la stessa deve subire.
- 6° caso. L’amministratore di una scuola privata, a seguito della chiusura dei conti con una banca, viene indirizzato da un dipendente bancario agli imputati considerati clienti di riguardo.
- 7° caso. Un autotrasportatore contrae debiti usurari per acquistare l’alloggio dove risiede e per pagare i padroncini. Essendo protestato non può accedere al credito bancario. Il timore di estorsioni lo induce a non denunciare i suoi creditori.
- 8° caso. Un imprenditore edile in crisi di liquidità si trova nell’impossibilità di pagare gli operai e i fornitori e di far fronte alle altre spese ordinarie dell’azienda. Riceve dagli usurai ingenti prestiti destinati a sostenere le spese impreviste di una ristrutturazione immobiliare, previo rilascio di idonea procura irrevocabile a vendere l’immobile.
- 9° caso. Un negoziante di apparecchiature specialistiche, come contraccolpo dello scandalo tangenti nel settore specifico di attività, subisce un tale calo progressivo delle vendite, e del fatturato, che lo induce a rivolgersi agli usurai.
- 10° caso. Un commerciante ambulante, di fronte ad una crisi di liquidità per pagare i fornitori, risponde ad un annuncio comparso su un giornale, che reclamizzava la rapida concessione di prestiti da parte di una società. I prestiti erogati al commerciante ammontano a L. 7.500.000 contro il rilascio di assegni – da incassare entro tre mesi – di L. 22.800.000 (tasso semestrale del 200%).
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L’usurarietà
Ma torniamo a parlare dei tassi percepiti per esporre le considerazioni fatte dal Tribunale in ordine alla loro usurarietà. Ricordiamo che, se nel momento della commissione del reato di usura, non è ancora applicabile la legge 108/1996, spetta al Giudice - nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica - stabilire se, quando e come l’interesse richiesto a fronte di un prestito di denaro possa dirsi usurario.
Su tre punti fa leva un giudicato del Tribunale di Torino:
  1. esiste (nel senso che é provata) un’enorme sproporzione tra i tassi richiesti dagli usurai e quelli correnti per operazioni di finanziamento presso il sistema bancario;
  2. il profitto ricavato dagli usurai è manifestamente ingiusto.In regime di libero mercato non vi è attività del tipo di quella svolta dagli usurai, singoli e associati, che giustifichi rendite così elevate, dato che non ci sono costi da coprire o per mano d’opera o per utilizzo di attrezzature e neppure può considerarsi attività intellettuale che giustifichi compensi straordinari;
  3. le pretese degli usurai verso gli usurati sono illegittime perché richieste a soggetti deboli, esclusi dal credito bancario in quanto privi di idonee garanzie oppure a causa di situazioni personali che incidono negativamente sulla meritevolezza del credito (la presenza di protesti, il divieto di emettere assegni, le procedure esecutive in corso, ecc.).
I difensori degli imputati eccepiscono comunque che, prima della legge 108/1996, il Giudice doveva dimostrare due elementi costitutivi del reato di usura: lo "stato di bisogno" in cui si trova la vittima, ovvero "le condizioni di difficoltà economica e finanziaria", e da parte del reo "l’approfittamento" di tale stato.
Il Tribunale risponde che la stessa entità abnorme dei tassi di interesse pagati dal debitore è sintomo (oggettivo) dello stato di bisogno.
Il soggetto che riceve un prestito a tasso molto più alto di quelli bancari è nelle condizioni di diventare vittima del reato di usura, sia perché deve far fronte a impellenti bisogni economici, sia perché è nell’impossibilità della scelta più logica (quella di rivolgersi alle banche).
Chi è così folle da pagare il 20% al mese di interesse se non versa in stato di bisogno?
La ricostruzione dei fatti dimostra che i debitori o avevano espressamente reso edotti i creditori delle loro condizioni, ovvero tale situazione era nota per tutta una serie di motivi che, nel caso dei rapporti preliminari o successivi al prestito, fotografavano lo stato di bisogno come conosciuto dai creditori.
Secondo i Giudici è fisiologico che un usuraio eserciti pressioni psicologiche sui debitori per ottenere profitti illeciti: si tratta di provare se tali coazioni non sfocino in minacce, in percosse, in lesioni, in estorsioni.
Se il creditore minaccia il proprio debitore per il pagamento di interessi usurari, non può incorrere soltanto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché non è logicamente pensabile che le ragioni che si vogliono far valere siano legittime e quindi meritevoli di una tutela giudiziaria: sicuramente la legge non può tutelare pretese illecite.
Il fatto che i Giudici abbiano provato che le cinque persone imputate agissero legate da vincolo associativo, come un sodalizio finalizzato all’usura continuata, giustifica il reato di associazione a delinquere (art. 416 Codice Penale).
Questa strategia operativa comportava una maggiore forza intimidatrice che si realizzava nel rispetto di ruoli ben definiti: il capo (inteso come colui che stabilisce i tassi, le condizioni, i finanziamenti, le modalità delle operazioni) ed i suoi collaboratori (chi dedito al recupero forzoso dei crediti, oppure chi opera, con preparazione più contabile e ragionieristica, come esattore con compiti anche di segreteria).
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Considerazioni
Gli usurati, spesso nell’incubo delle ritorsioni o per una forma di vergogna, quasi come se fossero stati colpiti da qualche malattia disdicevole, non parlano con facilità: le intercettazioni telefoniche sono spesse volte determinanti per svelare i fatti illeciti.
In alcuni episodi, l’estorsione è stata provata sempre tramite intercettazioni telefoniche: per esempio quando la vittima, che non ha ancora rimborsato il denaro avuto a prestito con i relativi interessi, viene minacciata.
In virtù del principio confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la pena base è parametrata al tipo di reato che è maggiormente sanzionato dal Codice penale: nel nostro caso, l’estorsione.
Inoltre, immobili, mobili e denaro sequestrati agli imputati vengono confiscati obbligatoriamente ai sensi della legge 356/1992, art.12-sexies. Sul piano sociale ed umano le storie di usura che escono dalle sentenze in esame, devono farci riflettere.
Le vittime non appaiono, nella loro globalità, come soggetti immeritevoli di tutela alla stregua degli incalliti giocatori di azzardo o di quelle persone che operano nel commercio o nella piccola impresa senza una professionalità acquisita, o una liquidità esistente, buttandosi in avventure senza ritorno.
Siamo di fronte a persone comuni che, in molti casi, si sono trovate davanti ad eventi straordinari ed imprevedibili, o che per aver perso i requisiti di meritevolezza del credito sono costretti ad imboccare il tunnel dell’usura.
Ciò che stupisce è il fatto che le condizioni capestro delle operazioni vengono "accettate" - per quel poco di libera scelta rimasta ai debitori - senza colpo ferire: anzi, l’atteggiamento psicologico di alcune vittime è, nella fase iniziale del rapporto, quella di soggetti che non vedono una minaccia nella persona che presta il denaro, né un pericolo, ma, al contrario, una persona amica che ti salva mentre stai affogando. Il paradosso dell’usura è cioè che l’usuraio viene visto come un benefattore!
Quando, però, l’usuraio si appalesa come uno strozzino privo di scrupoli e di pietà, le vittime subiscono un non trascurabile danno morale: alla sofferenza di dover sottostare alle imposizione di un usuraio per poter continuare l’attività che permette di vivere, si aggiunge la rabbia di dover quasi essere grati per il "soccorso" ricevuto e l’ansia di dover reperire, affannosamente, ogni mese, i denari per coprire gli assegni che inesorabilmente arrivano in banca, andando a pietire con gli amici, suscitando l’altrui commiserazione quando non il fastidio.
Ecco perché il fenomeno usura è studiato anche dagli esperti in sociologia e psicologia, oltreché dai giuristi e dagli economisti.
Resta comunque il fatto che il fenomeno rappresenta, come il Governatore della Banca d’Italia ha ripetuto più volte, un problema "di ordine pubblico" che assume connotati di pericolosità sociale sempre più elevata a seconda che il reato si intrecci con l’estorsione e il riciclaggio del denaro sporco.
Chi studia la criminalità interna e transnazionale ha la consapevolezza di quanto possa essere vantaggioso per i criminali utilizzare le ingenti risorse del denaro sporco in "affari di usura", il cui rendimento è elevato con rischi di punibilità non eccessivi.
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L’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE SAN MATTEO - INSIEME CONTRO L’USURA

Lo Statuto della "Fondazione San Matteo – Insieme contro l’Usura" – costituita nel ’94 a Torino per volontà dell’Arcivescovo Giovanni Saldarini - individua i seguenti requisiti per la concessione della garanzia a fronte di finanziamenti bancari:
1) Devono essere verificati i requisiti previsti dalla legge e precisamente:
a) effettivo stato di bisogno
b) serietà nella causa dell'indebitamento
c) difficoltà di accesso al credito bancario
d) possibilità di rimborso del prestito.
2) Non possono essere accordati interventi di sanatoria parziale. L'intervento deve quindi essere risolutivo dell'intera situazione debitoria, eventualmente in concorso, se compatibile, con altri interventi o con il mantenimento di debiti il cui rimborso è già programmato e sostenibile (es. mutui ecc.). Non sono ammissibili interventi di "liquidità" o per esigenze di "circolante", ma solo per il pagamento di debiti pregressi.
3) È necessario conoscere tutta la situazione familiare e finanziaria dell'assistito, nonché l'esatta situazione di tutti i debiti contratti da tutti i membri della famiglia. L'eventuale accertamento di debiti non dichiarati può essere causa di revoca immediata del prestito, se già deliberato dal Consiglio Direttivo, o sospensione dell'istruttoria.
4) Il prestito è possibile solo quando esistono redditi (stipendi, pensioni, ecc.) certi e sicuri nel tempo, esiste il coinvolgimento di tutta la famiglia (maggiorenni anche se sprovvisti di redditi) ed eventualmente fidejussori o garanti. L'importo massimo garantibile è di L. 30 milioni, salvo eccezioni di modesta entità, specificatamente motivate, rimborsabile in rate mensili con durata da 36 a 60 mesi a seconda delle situazioni.
5) L'assistito dovrà collaborare al fine di fornire tutti gli elementi utili per poter predisporre un piano di intervento risolutivo; a tal fine potrà essere proposta a titolo gratuito la collaborazione di consulenti legali, avvocati segnalati dalla Fondazione o esperti di finanza aziendale per le imprese.
6) Tutti i membri maggiorenni della famiglia assistita dovranno firmare le apposite dichiarazioni concernenti: a) l'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 sulla privacy; b) l’autorizzazione a contattare i creditori, finanziarie e banche al fine di proporre transazioni e/o richiedere informazioni; c) la conferma della veridicità dei dati esposti; d) l'esistenza o meno di situazioni di usura.
7) Le richieste debitamente istruite da un membro del Comitato di Valutazione (*) vengono presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio assume le opportune deliberazioni.
(*) Estratto dal "Regolamento per il Comitato di valutazione – norme per gli ascolti" (allegato allo Statuto della "Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura").
Art. 1 – "Nel corso dell’ascolto, per quanto possibile, è utile far emergere non soltanto ed esclusivamente gli aspetti tecnico-finanziari, ma altresì gli eventuali problemi d’ordine morale"
Art. 2 – "Il risultato del nostro operare sarà più completo se non solo riusciremo nel concreto intervento finanziario, ma anche a convincere chi ha richiesto aiuto sul valore della cultura antidebito e antiusura"
Art. 5 – "E’ auspicabile una risposta in tempi brevi"
Art. 6 – "Durante il colloquio è opportuno evitare di illudere la persona ascoltata circa una semplice e rapida soluzione del caso. Nel fornire la nostra totale disponibilità a collaborare per porre rimedio a quanto evidenziato tramite interventi finanziari da erogarsi dalle aziende di credito convenzionate, o attraverso consulenze mirate, è bene evidenziare all’ascoltato in forma chiara quelle che sono le evidenti difficoltà della situazione in esame"
Art. 14 – "Durante la fase istruttoria, contattare se necessario i vari creditori nell’intento di congelare le posizioni debitorie, tentare con gli stessi sistemi una transazione per rendere compatibile la pianificazione dei debiti con i redditi mensili globali …".
8) La stipula dei prestiti viene effettuata da una banca convenzionata, ad un tasso variabile agevolato (allo stato attuale l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e la Banca CRT). L'erogazione, direttamente ai creditori previsti nella deliberazione, avverrà su istruzioni e alla presenza di un membro della Fondazione, In ogni caso, in base alla Convenzione, dovranno essere azzerati i debiti nei confronti della banca erogante.
9) Nell'ipotesi di esistenza di una situazione di usura si possono verificare due situazioni:
a) usura già denunciata e la richiesta verte sull'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 14 della legge 108, fondi gestiti direttamente dagli organi dello Stato. In questo caso la Fondazione, tramite consulenti esperti, potrà dare tutta l'assistenza necessaria per l'accesso a tali fondi;
b) stato di usura non denunciato. In questa situazione i prestiti possono essere concessi solo con l'utilizzo del Fondo di Garanzia Ordinario della Fondazione (alimentato da contribuzioni della Chiesa - 8 per mille - di Enti pubblici, banche e privati).
10) Nell'ipotesi di stato di usura, verrà consigliato all'assistito di richiedere un colloquio con le Istituzioni preposte (Magistratura - Forze dell'Ordine) al fine di valutare l'opportunità o l'esistenza dei presupposti per una possibile denuncia. L'eventuale prestito potrà essere concesso con gli stessi criteri suesposti, però il rimborso all'usuraio dovrà essere effettuato, anche tramite suoi intermediari, non in contanti, con la nostra presenza della Fondazione (o mediante bonifico bancario) e con il ritiro contestuale di eventuali titoli di credito o garanzie rilasciate dall'usurato.
11) La Fondazione non è una "Finanziaria"!. Scopo essenziale della Fondazione San Matteo è la diffusione della cultura "antidebito" e "antiusura" e pertanto l'intervento di soccorso, mediante la concessione della garanzia per l'erogazione di un prestito, deve essere visto anche in funzione educativa al fine della promozione di una seria e corretta capacità di amministrare i redditi disponibili.


Fondo di garanzia ordinario:
dati statistici e casi significativi
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Si riportano qui di seguito i dati relativi alle garanzie rilasciate dalla Fondazione su di un Fondo proprio, a fronte di prestiti erogati dalle banche convenzionate.
Situazione dal 3 marzo 1995 al 3 marzo 1999:
150 pratiche deliberate
Importo globale finanziato  
ed erogato dalle banche convenzionate:
L. 2.460.500.000
Importo della garanzia  
Prestata dalla Fondazione
L. 2.405.150.000
Importo prestiti (in milioni di lire):  
sino a 10
49 pratiche
da 10 a 20
59 pratiche
da 20 a 30
42 pratiche
Ratei ammortamento prestiti:  
24 mesi
4 pratiche
36 mesi
34 pratiche
48 mesi
70 pratiche
59 mesi
4 pratiche
60 mesi
38 pratiche

Casi significativi
• Due coniugi anziani si trovano in difficoltà a causa di ingenti spese mediche sostenute per una grave malattia del marito. Dopo aver ricevuto aiuti finanziari da amici e da intermediari bancari sono intervenuti gli usurai.
• Una società commerciale, a causa della condotta scorretta di uno dei due titolari, va in stato fallimentare. L’altro contitolare si accolla i debiti aziendali per pagare i quali è costretto a vendere l’intero patrimonio. Alcuni effetti cambiari protestati causano la revoca dei fidi da parte delle banche, con conseguente ricorso necessitato agli usurai.
• Una serie di eventi concomitanti - funerali di un congiunto, un intervento chirurgico, furto in casa, matrimonio dei figli - costringono una anziana coppia di coniugi a chiedere aiuto agli usurai.
• Un operaio ha onorato i debiti contratti per la gestione ordinaria della propria famiglia, tranne quelli con un usuraio, condannato dall’Autorità Giudiziaria a pena detentiva. Alcuni parenti dell’usuraio, suoi prestanomi, organizzano il "recupero coattivo" dei crediti, essendo in possesso di numerose cambiali emesse dall’operaio.
• Un professionista cerca di aiutare finanziariamente la figlia indebitatasi con usurai per acquistare un negozio.
• Un operatore scolastico contrae debiti anche con usurai per sostenere le spese della causa di separazione legale nei confronti della moglie.
• Una coppia di sposi contrae forti debiti per rilevare la licenza di un bar che non dà i risultati economici sperati.
• Una impresa edile non remunera (neppure in nero) le prestazioni di un muratore che, per sostenere spese di lieve entità, si rivolge agli usurai, pagando interessi elevatissimi.
• Una signora separata, titolare di un negozio, è travolta da un dissesto finanziario che la costringe a richiedere l’intervento degli usurai con conseguente privazione di tutti i beni.
• Una signora, sposata con cinque figli, trovatasi senza lavoro causa il fallimento della ditta dove era impiegata, pur disponendo di scarsa liquidità, apre un bar, accumulando in breve ingenti debiti insoluti tranne quelli contratti con gli usurai in possesso di assegni protestati.
• Un dramma familiare: muoiono il marito ed il figlio di una signora che diventa debitrice verso usurai, che avevano finanziato il marito per acquistare un’attività commerciale.
• Un’infermiera in pensione viene colpita da una grave malattia che, perdurando nel tempo, comporta spese crescenti; insorgono problemi di canoni di locazione non pagati ed il rischio dello sfratto. Una amica consiglia l’infermiera di interpellare gli usurai.
• Una famiglia come tante altre: lui operaio, lei dipendente di un Ente pubblico, con due figli in tenera età. Avevano contratto piccoli debiti per sposarsi e per acquistare l’automobile che viene danneggiata più volte in una serie di incidenti. Per sostenere le spese per le riparazioni, si indebitano con presunti amici che risultano poi essere noti usurai locali.
• Un padre, vedovo, con un figlio tossicodipendente si trova nella necessità di chiedere aiuto agli usurai.
• Un dipendente della Pubblica Amministrazione, celibe, per ristrutturare l’alloggio di proprietà si indebita con gli usurai, chiedendo alle banche un fido destinato a rimborsare i creditori usurai.
• L’apertura di un supermarket, nel quartiere in cui una famiglia gestisce un’attività commerciale, crea uno stato di grave difficoltà economica che la famiglia tenta di superare con il ricorso agli usurai.
• Una situazione familiare difficile: un fratello celibe non riesce, senza l’aiuto degli usurai, a pagare i debiti contratti da altri due fratelli conviventi, di cui il primo tossicodipendente ed il secondo ex detenuto.
• Un pensionato ex artigiano, per poter sostenere ingenti spese richieste dal fisco per la precedente attività, interpella conoscenti, professionisti, dipendenti bancari, risultati poi dediti all’usura.
• La custode di uno stabile si separa dal marito che non corrisponde gli alimenti, ancorché dovuti, costringendo la moglie a bussare alla porta degli usurai.
• Un dipendente pubblico si indebita con colleghi di lavoro (poi risultati usurai) e con società finanziarie, per evitare il protesto di cambiali da lui avallate.
• La nascita di una figlia cerebrolesa costringe i genitori a rivolgersi agli usurai per sostenere urgenti spese mediche e assistenziali.


Fondo per la prevenzione:
dati statistici e cause del disagio
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Si riportiamo qui di seguito i dati relativi alle garanzie rilasciate dalla Fondazione sul Fondo statale per la prevenzione, a fronte di prestiti erogati dalle banche.
Situazione relativa al 1998:
71 pratiche deliberate
   
Importo globale prestiti erogati:
L. 1.391.500.000
   
Beneficiari (persone fisiche):
66 uomini
e
55 donne
Età beneficiari:      
sino a 20 anni
1 donna
   
dai 20 ai 40 anni
24 uomini
e
13 donne
dai 40 ai 60 anni
31 uomini
e
33 donne
oltre i 60 anni
11 uomini
e
8 donne
Professione beneficiari:
25 dipendenti
   
 
24 operai
   
 
18 pensionati
   
 
17 artigiani
   
 
16 lavoratori saltuari
   
 
14 casalinghe
   
 
7 commercianti
   
Importo prestiti (in milioni di lire):      
sino a 10
17 pratiche
   
da 10 a 20
25 pratiche
   
da 20 a 30
25 pratiche
   
oltre 30 milioni
4 pratiche
   
Mensilità di rimborso dei prestiti      
(con tasso al di sotto del prime rate):      
36 mesi
8 pratiche
   
48 mesi
23 pratiche
   
60 mesi
40 pratiche
   
Garanzie prestiti: oltre alla garanzia del Fondo (prevalentemente al 100%) vengono richiesti impegni fidejussori a parenti e amici.
E’ previsto, inoltre, l’ordine irrevocabile di bonificare (o in tutto o in parte) lo stipendio, il salario o la pensione su c/c presso la banca erogatrice del prestito.
Cause del disagio
Gli interventi della Fondazione, nei casi sottoelencati presi a campione, sono stati determinanti per evitare che i richiedenti il prestito si trovassero nella necessità di dover ricorrere agli usurai, quali finanziatori di ultima istanza.
• Due coniugi si trovano in difficoltà in quanto il marito, autotrasportatore, su richiesta di un parente avalla delle cambiali poi andate in protesto.
• Il titolare di una ditta individuale fallisce.
• Due coniugi ottengono un fido bancario nella veste di gestori di un club privato. A seguito della cessazione dell’attività, la banca chiede il rientro dell’esposizione.
• Una signora separata, con figlio tossicodipendente, è titolare di un’attività commerciale che, a causa dell’apertura in zona di un supermercato, vede l’attività ridotta, costringendola a vendere la licenza per pagare i debiti.
• Un intero nucleo familiare (coniugi con quattro figli) rileva la gestione di un ristorante pagando la licenza nell’arco di tempo di due anni, senza poter accantonare utili per sostenere altre spese.
• La mancata corresponsione degli alimenti, da parte dell’ex marito a favore della figlia minorenne, costringe la moglie separata ad indebitarsi in una situazione aggravata dalla mancanza di lavoro e dall’insorgere di una malattia.
• Una ex vittima d’usura subisce minacce da usurai.
• Il decesso del padre e della madre (quest’ultima titolare di una buona pensione) causano al figlio problemi economici, aggravati sia dall’aver trascurato il lavoro sia da un aiuto finanziario al fratello poi fallito.
• Il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali a favore dei propri dipendenti.
• Il titolare di un bar viene truffato da altri soci e non trova aiuto dalle banche anche a causa di una ipoteca giudiziale iscritta sui propri beni.
• Un artigiano subisce un incidente sul lavoro che gli blocca temporaneamente l’attività: non riesce a sostenere le spese per l’acquisto di un piccolo alloggio e delle attrezzature.
• Una signora vedova, con modesta pensione, si trova in difficoltà nel pagamento del canone di locazione e delle utenze a causa dei figli: il primo tossicodipendente, il secondo vittima di una grave operazione, il terzo licenziato dal posto di lavoro.
• Un agente di commercio si trova in crisi a causa della diminuzione consistente del fatturato.
• Uno zio, morendo, nomina erede il nipote: le elevate spese per l’imposta di successione costringono la madre dell’erede ad indebitarsi con società finanziarie.
• Una finanziaria richiede una fidejussione a fronte di un prestito concesso a due coniugi. I garanti (cognati) a seguito della morosità nei pagamenti da parte degli affidati, ottengono un fido bancario per saldare il debito con la finanziaria. Nell’attesa dell’erogazione del fido, consegnano alla finanziaria un assegno a garanzia con l’intesa che non sarebbe stato inviato all’incasso; invece avviene il contrario, l’assegno è scoperto, la banca non eroga più il fido.
• Un pensionato si lascia convincere da un amico ad iniziare un’attività, investendo denaro in una finanziaria che subisce rovesci al punto da rimetterci il capitale investito.
• La titolare di un esercizio commerciale paga un fornitore – su sua richiesta - con assegni e in nero. Il fornitore agisce giudizialmente per la parte pagata in nero e ottiene un decreto ingiuntivo dal Giudice, non potendo la commerciante dimostrare di aver già adempiuto al pagamento.
• Un artigiano edile acquista un immobile con l’obbligo nei confronti del venditore di ristrutturare integralmente immobili di proprietà di quest’ultimo. L’artigiano esegue la sua prestazione e nel contempo stipula l’atto notarile di acquisto dell’immobile. A causa della morosità di alcuni debitori, l’artigiano è privo di liquidità e non può sostenere le spese notarili dell’atto di compra-vendita. Il creditore ottiene dal Giudice un decreto ingiuntivo con ordine di sequestro dei beni dell’artigiano.
• Un extra-comunitario ha, nel Paese di origine, un fratello ammalato che deve sostenere un intervento chirurgico urgente e saldare le spese d’acquisto di una casa.
• Un’operaia per aiutare figli e genero disoccupati si indebita con banche e finanziarie e viene sfrattata dal padrone di casa in quanto morosa. Inoltre viene derubata dei risparmi da un convivente che tra l’altro ha emesso assegni a vuoto.
• A seguito di un incidente l’autovettura di un operaio viene distrutta. Per acquistarne una seconda, si indebita con usurai che gli pignorano il quinto dello stipendio. La separazione dalla moglie, e conseguente perdita dello stipendio della consorte, aggrava la situazione.
• Un operaio specializzato apre un’officina in proprio ottenendo prestiti bancari. Parte della clientela non paga i lavori eseguiti. L’operaio è nell’impossibilità di onorare le cambiali emesse; le banche revocano i fidi e chiedono il rientro a breve dell’esposizione.
• La riduzione dei posti di lavoro in un’azienda trasforma un operaio sposato con tre figli, in un disoccupato che, con difficoltà, riesce a trovare una sistemazione alternativa.
• Un dipendente salariato si licenzia dalla ditta per intraprendere l’attività di autotrasportatore in proprio. Si indebita per acquistare un furgone idoneo e per le spese di manutenzione.





LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA
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L’usura, uscendo dal suo alveo naturale (il diritto penale), invade la società – anche in forma occulta – con forza dirompente e devastante per l’economia, la finanza, le istituzioni, la morale, il vivere civile.
Riportiamo qui di seguito alcune linee guida utili per le attività di formazione e di informazione su questi temi che potrebbero costituire un vero e proprio decalogo per la prevenzione del fenomeno:
• Non bisogna rimuovere il problema come se non esistesse (o esistesse soltanto in determinate aree del Sud-Italia).
• E’ necessario prendere posizione senza giustificare la condotta passiva dicendo: "L’usura non è un problema che mi tocca!"
• Non si deve ridurre il problema a casi isolati (quali i giocatori d’azzardo), dimenticando che qualsiasi persona può diventare vittima degli usurai.
• Non si deve limitare l’analisi al solo fatto penale (uno dei tanti delitti del Codice Penale) ed alla sola repressione del fenomeno.
• È necessario che in famiglia, nella scuola, nei posti di lavoro si educhi all’uso consapevole e responsabile del denaro contro la tendenza imperante al consumismo più esasperato.
• La mancanza di reddito non va sostituita con finanziamenti o debiti.
• I finanziamenti ottenuti devono essere finalizzati e programmati nel rimborso.
• I debiti devono sempre essere pagati.
• I debiti ipotecano il futuro di chi li contrae ed attualizzano i guadagni del domani.
• Non bisogna accettare aiuti monetari dall’amico dell’amico che disinteressatamente, solo in apparenza, si offre per aiutare finanziariamente chi è in difficoltà.
Affinché l’azione di contrasto all’usura sia efficace, occorre che i cittadini cooperino con le forze dell’ordine e la magistratura, istituzionalmente preposte alla repressione del fenomeno del reato di usura, e che le competenti autorità amministrative diano rapida applicazione alle normative che disciplinano il Fondo di solidarietà ed il Fondo di prevenzione.
Un ruolo importante è svolto anche dal sistema dell’intermediazione legale (banche e finanziarie) che non ha solo veste di impresa (con fine la massimizzazione degli utili), ma anche una funzione pubblicistica immanente ispirata alle regole della "trasparenza", della "collaborazione attiva", della "reputazione aziendale", del "servizio della clientela", considerati "valori" dalla Banca d’Italia.
Non si può disconoscere la rilevante attività svolta dalle Fondazioni e dalle Associazioni antiusura che, comprendendo il dramma delle vittime, fanno scattare meccanismi di assistenza e di solidarietà, idonei a evitare il ricorso all’usura da parte di chi si trova in "stato di disagio economico" e in "stato di bisogno".
Nella lotta contro l’usura un delicato compito spetta, infine, ai mass-media, nella loro veste importante di comunicatori di massa quando affrontano un tema così drammatico e polivalente come quello dell’usura, con gli opportuni approfondimenti, con la necessaria documentazione e con grande rispetto ed attenzione alle vittime.
L’evoluzione del fenomeno usura (dal singolo strozzino all’associazione a delinquere di stampo mafioso) esige che la lotta contro l’usura venga inserita tra le problematiche:
- del contrasto alle mafie
- del contrasto alla corruzione
- del contrasto alla criminalità
- dell’intervento pubblico nella soluzione dei bisogni primari delle
persone (casa, salute, scuola, lavoro)
- delle modifiche legislative in materia di giustizia civile e penale.
 
 


POSTFAZIONE
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Una riflessione in seconda battuta
a cura di Don Sergio Baravalle - Direttore Caritas Diocesana di Torino
La ricostruzione delle varie vicende di usura impone alcune ulteriori osservazioni.
1. Mai come in questi anni si è insistito tanto sui diritti di libertà, in particolare sul diritto di intrapresa economica, diritto che non deve essere ferito o compromesso da lacci e lacciuoli. Anche la sinistra sembra essere stata convertita ad una stagione di liberismo temperato da labourismo. E mai come in questo tempo dobbiamo riconoscere i molti condizionamenti (organizzativi, giuridici, economici, psicologici, culturali) che compromettono l’esercizio reale di quel diritto di intrapresa. Bisogna ammettere onestamente che di questo non si parla molto, perché ancor meno si riflette. Si intuisce che tale riflessione obbligherebbe a mettere in discussione alcuni pilastri della modernità (ma anche dell’uomo di sempre) che sono intoccabili. L’esito di tale omissione consiste nel fatto che si è costretti ad occuparsi dei sintomi senza riuscire a raggiungere le cause dei problemi. L’usura è solo uno dei tanti casi.
2. Nella linea di quanto osservato, si può aggiungere che notevole spazio del dibattito lo conquista il profilo giuridico. Sembra che tale profilo mantenga due caratteristiche:
- Un profilo giuridico debole o minore. Per intenderci: si resta dentro la logica dei provvedimenti giuridici e difficilmente si raggiunge il livello delle leggi vere e proprie. E così il numero delle cosiddette leggi e decreti lievita in modo incontrollabile. L’adagio latino summum jus, summa injuria viene al massimo citato, ma non riesce ad incoraggiare la ricerca di soluzioni più adeguate al problema di una legislazione che sia riconoscibile da tutti perché possa essere osservata e fatta osservare, e diventare così regola di convivenza civile. Gli "Stati Generali" del Piemonte (*) hanno inaugurato un momento fecondo di ripensamento della convivenza integrando i profili istituzionali, culturali e giuridici ed economici. E’ lecito attendersi qualche risultato concreto.
- Il cittadino, impossibilitato ad accedere alle leggi, si sente autorizzato a farsi legge da se stesso, secondo il malcostume che si è diffuso, anche in ambito economico. Hanno cercato di ovviare a questo clamoroso ed insostenibile inconveniente i vari Codici di autoregolamentazione o deontologici. Si deve valutare se lo sforzo è stato efficace, e proporzionato alla sfida. L’impressione è che nella convinzione comune, nel costume contino moltissimo alcune leggi non scritte (come quella che insegna: tutto ciò che è possibile, è anche lecito), e contino pochissimo quelle scritte.
3. La riflessione sui casi offre la documentazione per una terza osservazione, già emersa qua e là nel censimento: come affrontare il problema costituito da soggetti meritevoli ma non in grado di far fronte a debiti, per mancanza di reddito. Le possibilità sono il ricorso al prestito usuraio, la colletta tramite appelli e campagne di solidarietà, la speranza di una vincita al Lotto o ad una delle tante Lotterie. Dovendo escludere la prima, non resta che smascherare l’ingannevole fallacia della terza, e impegnarsi perché la seconda sia condotta secondo criteri di correttezza e procedure accertabili.
( ) Estratto dal "REGOLAMENTO PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE – NORME PER GLI ASCOLTI". (dall’allegato allo Statuto della "Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura").
Art. 1 – "Nel corso dell’ascolto, per quanto possibile, è utile far emergere non soltanto ed esclusivamente gli aspetti tecnico-finanziari, ma altresì gli eventuali problemi d’ordine morale"
Art. 2 – "Il risultato del nostro operare sarà più completo se non solo riusciremo nel concreto intervento finanziario, ma anche a convincere chi ha richiesto aiuto sul valore della cultura antidebito e antiusura"
Art. 5 – "E’ auspicabile una risposta in tempi brevi"
Art. 6 – "Durante il colloquio è opportuno evitare di illudere la persona ascoltata circa una semplice e rapida soluzione del caso. Nel fornire la nostra totale disponibilità a collaborare per porre rimedio a quanto evidenziato tramite interventi finanziari da erogarsi dalle Aziende di Credito convenzionate, o attraverso consulenze mirate, è bene evidenziare all’ascoltato in forma chiara quelle che sono le evidenti difficoltà della situazione in esame"
Art. 14 – "Durante la fase istruttoria, contattare se necessario i vari creditori nell’intento di congelare le posizioni debitorie, tentare con gli stessi sistemi una transazione per rendere compatibile la pianificazione dei debiti con i redditi mensili globali …".

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