La Consulta Regionale dei Giovani, prevista dalla Legge Regionale n. 16 del 1995, è stata istituita con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte il 26 giugno 1996 quale organismo permanente di proposizione e di consultazione della Regione Piemonte sulla condizione giovanile.
Presieduta dal presidente del Consiglio regionale o da un vicepresidente delegato, la Consulta è composta da rappresentanti di associazioni giovanili, consulte studentesche, istituzioni scolastiche e universitarie, consulte giovanili degli enti locali, consulte regionali, organizzazioni sindacali e di categoria, movimenti politici giovanili e gruppi consiliari regionali.
È insediata dal Presidente del Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
Associazioni giovanili
Modalità di adesione e designazione del rappresentante
Modalità di adesione e designazione del rappresentante
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Designazione del rappresentante
Ogni organizzazione aderente alla Consulta, mediante il suo rappresentante legale, deve delegare per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente, con diritto a unico voto.
La delega deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e deve contenere l'indicazione del recapito a cui devono essere inviate le comunicazioni.
Ogni organizzazione, può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Regolamento della Consulta, art. 3)
Nuove designazioni – come procedere
Il rappresentante legale dell’Ente o dell’Associazione aderente alla Consulta scrive una lettera indirizzata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale esprime la volontà di far rappresentare la propria organizzazione in seno alla Consulta dalla signora o dal signor (indicare nome e cognome). La procedura è la stessa nel caso di designazione del supplente.
Scaricare il presente modulo e compilarlo a computer. Nel caso di designazione contestuale del rappresentante e del supplente, compilare due moduli distinti.
Spedire la lettera e il modulo per posta o via fax insieme a copia del documento d’identità della persona designata.
Sostituzione del rappresentante in carica – come procedere
Il rappresentante legale dell’Ente o dell’Associazione aderente alla Consulta scrive una lettera indirizzata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale esprime la volontà di sostituire il rappresentante in carica (indicare nome e cognome) con un nuovo rappresentante. La procedura è la stessa per la sostituzione del supplente.
Scaricare il presente modulo e compilarlo. Nel caso di designazione contestuale del rappresentante e del supplente, compilare due moduli distinti.
Spedire la lettera e il modulo per posta o via fax insieme a copia del documento d’identità della persona designata.
Normativa
- L.R. 16/1995
- Statuto della Consulta
- Regolamento della Consulta
- Consulte giovanili degli Enti locali piemontesi. Ammissione alla Consulta regionale dei Giovani - Delibera UdP 61/2001
Composizione:
Delegato alla presidenza il vicepresidente del Consiglio Mauro Salizzoni
Consulta regionale dei giovani X LegislaturaUfficio di Presidenza
Statuto della Consulta regionale dei giovani
Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 251-C.R.-9991 del 26 giugno 1996.
Modificato con Deliberazioni del Consiglio regionale: n. 351-C.R. 19084 dell'11 dicembre 1996; n. 63-13974 del 26 aprile 2006; n. 138-40949 del 30 ottobre 2007.
ART. 1
Costituzione della Consulta
1. E' istituita la Consulta regionale dei Giovani quale organismo permanente di proposizione e di consultazione della Regione Piemonte sulla condizione giovanile.
ART. 2
Finalità della Consulta
1. La Consulta regionale dei Giovani è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
2. Promuove rapporti permanenti con le Consulte presenti nel territorio regionale, con le Consulte presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
3. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni.
4. Contribuisce all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani.
5. Promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile.
6. Propone al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile.
7. Esprime il proprio parere in merito al "Piano annuale degli interventi regionali per i giovani" ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.
ART. 3
Composizione della Consulta
1. Fanno parte della Consulta regionale dei Giovani:
a) il Presidente del Consiglio Regionale che la presiede o un Vice Presidente delegato;
b) un consigliere regionale per ogni gruppo politico presente in Consiglio Regionale;
c) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Giovanili a carattere regionale individuate ai sensi del successivo art. 4, con particolare riguardo alla rappresentanza femminile;
d) un solo rappresentante dei movimenti giovanili di ciascun partito o di altre formazioni rappresentati in Consiglio Regionale;
e) un rappresentante designato dalla Consulta dell'Immigrazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 "Interventi regionali a favore degli extra-comunitari residenti in Piemonte";
f) un rappresentante designato dalla Consulta regionale dell'Emigrazione di cui alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 "Interventi regionali in materia di movimenti migratori";
g) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali regionali e per ogni organizzazione regionale di categoria nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria e della cooperazione che abbiano al proprio interno strutture specifiche giovanili1;
h) cinque rappresentanti delle Università presenti in Piemonte, di cui due designati dal rettore dell'Università, uno designato dal rettore del Politecnico di Torino, uno designato dal Direttore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) di Torino ed uno designato dal Direttore dell'Accademia delle Belle Arti;
i) un rappresentante designato da ogni Consiglio Scolastico Provinciale che ne faccia richiesta.
2. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono essere compresi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni2.
3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, conformemente alle designazioni pervenute.
ART. 4
Registro Regionale delle Associazioni Giovanili
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili. Per l’iscrizione nel Registro le associazioni giovanili sono tenute, in modo cumulativo, ad avere:
a) sede legale in Piemonte, essere costitute e operare da almeno sei mesi oppure avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da almeno sei mesi;
b) per oggetto sociale lo svolgimento di attività a favore dei giovani, senza finalità di lucro e compatibili con le finalità della Consulta;
c) uno Statuto ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza.
2. Non è ammessa l’iscrizione nel Registro di cui al comma 1 delle seguenti formazioni sociali:
a) partiti e movimenti politici,
b) organizzazioni sindacali,
c) associazioni dei datori di lavoro,
d) associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati,
e) associazioni comunque denominate che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valuta il possesso dei requisiti da parte delle associazioni giovanili e ne delibera l’iscrizione nel Registro dandone contestuale comunicazione alla Provincia ed al Comune dove hanno sede le Associazioni stesse, al fine di consentirne l’inserimento nei registri provinciali o comunali istituiti con finalità corrispondenti3.
ART. 5
Insediamento e durata in carica
1. La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio Regionale all'inizio di ogni legislatura; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova consulta.
ART. 6
Organi della Consulta
1. Sono organi della Consulta Regionale dei Giovani:
a) L'Assemblea composta dai membri di cui all'art. 3;
b) L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da sei membri.
ART. 7
Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Presidente componente di diritto, viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione. L'Ufficio di Presidenza è eletto, in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice. Dura in carica per l'intera legislatura.
2. I Vice Presidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di sei mesi a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
ART. 8
Regolamento
1. La Consulta adotta a maggioranza relativa, un Regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al Regolamento
ART. 9
Riunioni
1. La Consulta si riunisce, di regola, in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilievi la necessità.
2. La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa.
3. Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta, la Giunta Regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, la Commissione consiliare competente, ed almeno un terzo dei membri della Consulta.
4. La Consulta può altresì decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.
ART. 10
Sede
1. La Consulta ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
3. La Consulta può avvalersi, ai fini dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti, della struttura di cui all'art. 2, comma 3, e dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani di cui all'art. 3 comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.
ART. 11
Modifica dello Statuto
1. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale.
2. La Consulta Regionale dei Giovani può altresì proporre al Consiglio Regionale la modifica dello statuto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
Note
1 Comma così modificato dalla DCR n. 351-C.R. 19084 dell'11 dicembre 1996.
2 Comma così modificato dalla DCR n. 63-13974 del 26 aprile 2006.
3 Articolo così modificato dalla DCR n. 138-40949 del 30 ottobre 2007.
Regolamento della Consulta regionale dei giovani
Nuovo testo modificato ed approvato dall'Assemblea della Consulta nella seduta del 15/9/1997.
ART. 1
La Consulta regionale dei Giovani è composta come previsto dall'art. 3 dello Statuto, deliberato dal Consiglio regionale in data 26/6/1996.
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
ART. 2
L'Assemblea della Consulta si riunisce di regola in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale, ed in via straordinaria, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria, è comunicata per iscritto ai membri della Consulta, con almeno sette giorni di anticipo dalla data della Assemblea stessa.
La convocazione in via straordinaria dell'Assemblea è comunicata con almeno tre giorni di anticipo, tramite avviso telegrafico, fonogramma, o via fax.
La convocazione della Consulta può essere altresì richiesta come previsto dall'art. 9 comma 3 dello Statuto.
Le sedute dell'Assemblea, salvo che per gli adempimenti di cui agli artt. 7 e 11 dello Statuto, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
In seconda convocazione sono comunque valide.
Di ogni seduta dell'Assemblea, è redatto un processo verbale che viene depositato e conservato agli atti presso la Segreteria della Consulta, ed in libera consultazione.
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
ART. 3
Ogni organizzazione aderente alla Consulta, mediante il suo rappresentante legale, deve delegare per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, con diritto a unico voto.
La delega deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e deve contenere l'indicazione del recapito a cui devono essere inviate le comunicazioni.
Ogni organizzazione, può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
ART. 4
L'Ufficio di Presidenza della Consulta, è composto dal Presidente membro di diritto, e da otto componenti eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 7 dello Statuto.
Il Presidente designa i due Vicepresidenti che durano in carica l'intera legislatura alternandosi per un periodo di 6 mesi a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
L'Ufficio di Presidenza dura in carica l'intera legislatura.
Nella seduta dell'Assemblea, convocata per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, ogni componente effettivo della Consulta non può esprimere più di cinque preferenze.
Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza è espressione della Consulta e decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza si dovrà procedere a nuova votazione dell'Assemblea per la sua sostituzione.
In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questo decadrà e si dovrà procedere a nuova elezione.
ART. 5
L'Assemblea della Consulta, mediante l'Ufficio di Presidenza elabora:
a) Piano annuale di attività.
b) Esprime pareri, valutazioni, proposte, su tutte le materie, argomenti, interventi ad esso sottoposti da organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
c) Contribuisce all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani.
d) Può audire gli organi competenti al fine di approfondire le tematiche relative alle politiche giovanili.
e) La Consulta si fa carico di stimolare l'adesione delle Consulte giovanili locali e comunali, e delle Associazioni aventi diritto secondo l'art. 3 dello Statuto, una particolare attenzione dovrà essere espresso per consentire la massima partecipazione del territorio piemontese mirando ad avere rappresentanze provenienti da ognuna delle Province Piemontesi.
f) La Consulta mediante il suo Ufficio di Presidenza, si fa carico di stimolare il più ampio numero di Enti Territoriali, a sviluppare al loro interno, il progetto di Consulte giovanili locali.
g) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, redige il verbale della seduta di riunione, del quale viene incaricato un componente degli uffici preposti.
h) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, esprime pareri, e formula raccomandazioni all'Assemblea.
i) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, redige l'O.D.G. dell'Assemblea.
l) L'Ufficio di Presidenza della Consulta, deve, in accordo con l'Assemblea, istituire Commissioni di lavoro, presiedute dal Presidente o da un suo delegato, che le coordina e riferisce alla Consulta sull'esito dei lavori.
m) Può richiedere incontri e audizioni con le Istituzioni presenti sul territorio regionale, su tematiche che incidono sulla condizione di vita e lavoro dei giovani.
n) 1/5 dei componenti dell'Assemblea della Consulta, può proporre mozioni di sfiducia nei confronti dei membri eletti dell'Ufficio di Presidenza, o dei suoi singoli membri.
ART. 6
Nelle Commissioni di lavoro, le organizzazioni membri della Consulta, possono farsi rappresentare da delegati designati con particolare riferimento al problema trattato.
Le Commissioni di lavoro e la Consulta, possono avvalersi dell'apporto di esperti.
L'Assemblea della Consulta, ratifica i lavori delle Commissioni, apportandone integrazioni o modifiche ove si ritengono opportuni.
ART. 7
Sono valide le mozioni, osservazioni, proposte da presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvate a maggioranza dei presenti all'Assemblea della Consulta.
Comunque si dovranno allegare le diverse posizioni minoritarie, già poste in votazione.
ART. 8
Di norma all'inizio di ogni seduta di riunione dell'Assemblea della Consulta, dovrà essere approvato il processo verbale della riunione precedente, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
ART. 9
Le proposte di modifica dello Statuto, devono essere presentate per iscritto da almeno 1/5 dei membri della Consulta, al Presidente della Consulta, e saranno incluse nell'ODG della seduta successiva a quella di presentazione.
Tali proposte dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Consulta.
Dopo l'approvazione, tali proposte di modifica, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dovranno essere trasmesse al Consiglio regionale, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Le proposte di modifica del regolamento, devono essere presentate per iscritto da almeno 1/5 dei membri della Consulta, e saranno incluse nell'O.D.G. della seduta successiva a quella di presentazione.
Le modifiche del regolamento dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Consulta.
ART. 10
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto della Consulta, come da deliberazione del Consiglio regionale n. 251-CR-9991 del 26/6/1996.