Il Difensore civico esamina innanzitutto l’istanza per accertarne l’ammissibilità.
Se l’istanza è ricevibile, il Difensore civico avvia un’indagine, mentre in caso contrario definisce la pendenza indicandone i motivi.
Alcuni casi si risolvono già nelle fasi iniziali delle indagini, mentre in altri il Difensore civico cerca di trovare una soluzione “amichevole”, anche nel senso di prevenire una causa davanti al giudice.
Se lo ritiene necessario, il Difensore civico può formulare “raccomandazioni” all’Amministrazione interessata sui modi per risolvere il caso e le Amministrazioni facenti capo alla Regione, nonché le Amministrazioni periferiche dello Stato, risponderanno al Difensore civico circa i provvedimenti che intendano adottare.
La questione sollevata dal cittadino è in questo modo definita, dal momento che il Difensore civico non ha alcun potere di sostituirsi alle Amministrazioni e quindi emettere decisioni e provvedimenti al posto di queste ultime: per il cittadino resta salva in ogni caso la facoltà di rivolgersi al giudice nei termini di legge, che dovranno essere necessariamente valutati tramite l’assistenza di un difensore tecnico abilitato (avvocato).
Il Difensore civico ha comunque la facoltà, qualora le sue “raccomandazioni” non vengano accolte, di presentare relazioni al Consiglio regionale unicamente per sottoporre allo stesso Consiglio problematiche di carattere generale.
In nessun caso, il Difensore civico può intervenire utilmente per correggere o modificare alcunché quando espressamente la legge, a conclusione di un procedimento, preveda la possibilità per il cittadino di rivolgersi a un giudice entro un termine determinato, per richiedere l’annullamento di un qualunque provvedimento, non potendo sostituirsi al giudice competente.