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Difensore Civico


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Relazione del Difensore Civico al Consiglio Regionale - Anno 1999

  1. Fonti dell'istituto
  2. Ordine del giorno n. 1070 del Consiglio Regionale
  3. Interventi espletati - risultati - proposte
  4. La Legge 15.5.97 n. 127
1) Fonti dell'istituto
Art. 97 Cost.: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
L.r. 50/81 Istituzione dell'ufficio del difensore civico.
L.r. 47/85 Norme relative alla estensione delle competenze del difensore civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale.
L. 142/90 Ordinamento delle autonomie locali, art.8: Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale e provinciale.
L. 104/92 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Art. 36, comma 2: per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1° è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo famigliare.
(N.B. Il primo comma di questa norma prevede l'aggravamento delle sanzioni penali per reati di cui agli artt. 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro del codice penale e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n.75, qualora l'offeso sia una persona handicappata).
L. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
art. 16 commi 1 e 2:
Difensori civici delle regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
art. 17 comma 45:
Ulteriore disposizione in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Legge 16.6.1998 n.191 (Bassanini - ter)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15.3.97 n. 59
e 15.5.97 n. 127
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia".
2) Ordine del giorno n. 1070 del Consiglio Regionale del Piemonte

Il Consiglio Regionale, osservati

i risultati positivi ottenuti in questi anni dal Difensore Civico con l'esame di migliaia di pratiche condotte a buon fine nell'interesse dei cittadini e degli Enti interessati;

constatata

al termine del dibattito sulle relazioni degli anni 1996, 1997, 1998, la mole di lavoro in capo all'ufficio stesso e la necessità di assicurare continuamente l'attività di tale ufficio ai fini di una puntuale risposta alle istanze della collettività;

considerato

che la L.R. 16 dicembre 1981 n. 50 richiede una integrazione anche alla luce delle esperienze maturate e delle nuove competenze attribuite del Difensore Civico dalle Leggi Bassanini;

ritenuta

l'urgenza a provvedere in punto:
a) regolamentazione della rappresentanza processuale;
b) formazione di una banca dati per la difesa della collettività;
c) periodo di congedo del Difensore Civico, con conseguente nomina di un vicario a tutti gli effetti di legge;

Impegna la Giunta ed il Consiglio regionale

a presentare ed approvare in tempi rapidi un disegno di legge che:
a) regolamenti la rappresentanza processuale del Difensore Civico;
b) preveda la formazione di una banca dati sulla difesa civica;
c) preveda la concessione di un periodo di congedo al Difensore Civico e la conseguente nomina di un vicario a tutti gli effetti di legge;
d) tenga in considerazione la necessità di incrementare il personale assegnato alla struttura;
e) renda organizzativamente possibile l'esercizio della funzione del Difensore Civico a cadenza mensile nei capoluoghi di provincia secondo le necessità accertate dal titolare dell'Ufficio;

infine, il Consiglio regionale esprime

vivi apprezzamenti e ringraziamenti per l'opera svolta dal dottor Brunetti in questo triennio.

(Questo testo è stato votato nell'adunanza consiliare antimeridiana del 28 settembre 1999 ed approvato all'unanimità dai 43 Consiglieri presenti).

3) Interventi espletati - Risultati - Proposte

Gli allegati alla presente relazione offrono un quadro eloquente delle situazioni sulle quali è stato richiesto l'intervento di questo difensore civico.

A tal fine sono state inserite in apposito paragrafo (contrassegnato con la lettera A) le richieste di intervento relative a situazioni non rientranti nella competenza dell'ufficio, rispetto a cui, tuttavia, sono state sempre illu-strate le ragioni declinatorie della competenza.

Come si è rilevato nella precedente relazione, l'istituto risulta noto ai cittadini, i quali sono ormai convinti di ricevere dal difensore civico un'adeguata risposta ai problemi insorti nei confronti dell'amministrazione pubblica e di potere accedere concretamente alla problematica che li concerne, pur non avendo "santi in paradiso".

Peraltro, la necessità di avvicinare maggiormente i cittadini all'istituto, è stata riconosciuta dal Consiglio regionale nell'ordine del giorno 1070 in cui è stata prevista l'istituzione del c. detto "difensore civico itinerante", che si trasferirà periodicamente nei capoluoghi di provincia.

Un'adeguata informazione è stata ottenuta attraverso la distribuzione dell'opuscolo "Il Difensore Civico", edito dal Consiglio Regionale. Il testo del tascabile "Il Difensore Civico" è ora disponibile nella traduzione inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e arabo. I cittadini interessati possono rivolgersi alla segreteria del Difensore Civico.

L'elevato numero dei ricorsi presentati anche su materie non rientranti nella competenza del difensore civico costituisce poi una riprova sia della conoscenza dell'istituzione, che della convinzione di ottenere adeguate risposte a problemi insorti in genere nei confronti delle pubbliche strutture.

Fra l'altro, come si evince dell'allegato A), sempre più frequentemente si è fatto ricorso al difensore civico in ordine a problematiche non di competenza insorte con le amministrazioni comunali, situazione che costituisce, in definitiva, una valida ragione giustificante la necessaria istituzione nei comuni piemontesi del difensore civico.

Come si desume dall'esame degli allegati, talvolta il difensore civico è intervenuto "ex officio"; peraltro, la maggior parte degli interventi è stata richiesta da persone fisiche, associazioni, enti.

Gli interventi sono stati svolti, nella maggioranza dei casi, attraverso contatti coi funzionari, da parte dei quali è stata, di regola, prestata una buona collaborazione. Anche nel 1999 talune difficoltà sono state rimosse attraverso la sola illustrazione delle competenze attribuite al difensore civico dalla normativa regionale e statale. I rapporti con le amministrazioni pubbliche, come nel passato, sono stati corretti. Nella maggioranza dei casi, il cittadino ha potuto ottenere ciò che gli spettava di diritto. Come in passato, spesso è stato sufficiente un semplice contatto con i funzionari per rimuovere difficoltà e ostacoli.

Nell'ambito organizzativo, l'organico del personale dell'ufficio, composto da quattro unità di categoria D e da una di categoria B, risulta tuttora inadeguato. Infatti, come si è sottolineato nella pregressa relazione, l'attribuzione operata dalla legge 127/97 di parte dei compiti svolti in precedenza da un organo collegiale (il CO.RE.CO.), ad un organo monocratico (il difensore civico) non è stata seguita da un adeguato aumento dell'organico: particolarmente significativo risulta a tal fine il raffronto con l'organico dell'ufficio del difensore civico della Regione Lombardia, (19 unità).

A tal fine, lo stesso Consiglio regionale, nel sovramenzionato ordine del giorno, ha riconosciuto la necessità di un incremento dell'organico, che risulta in corso di attuazione. Già nelle precedenti relazioni è stata illustrata la normativa che regola l'attività del difensore civico. In breve, secondo l'art. 4 della L.r. 9.12.1981 n. 50, la richiesta d'iniziativa da parte del cittadino è preceduta dalla valutazione ad opera del difensore civico dell'esperimento delle "ordinarie vie di rapporto con l'amministrazione" e, quindi, della fondatezza del reclamo; nel concorso di entrambe queste condizioni, il difensore civico apre la procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce, la quale forma quindi oggetto di esame congiunto da parte dello stesso difensore civico e del funzionario incaricato del servizio. In tal guisa, come taluno ha argutamente osservato, il cittadino solo e indifeso, viene accompagnato nella buia foresta dell'area pubblica.

Secondo il sovramenzionato art. 4, al difensore civico non competono poteri di sorta per la definizione della pratica; tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, egli comunica le proprie motivate conclusioni al reclamante, al funzionario, al Presidente della Giunta, e al Presidente del Consiglio Regionale, fissando un termine per definire la pratica.

La definizione del caso sollevato col reclamo non compete perciò al difensore civico, ma all'amministrazione, la quale, peraltro, è tenuta necessariamente a provvedere sulle conclusioni e sui rilievi del difensore civico, dopo l'esame congiunto della pratica.

Nelle precedenti relazioni è stata già evidenziata la necessità di riconoscere al difensore civico la competenza a pronunciare, in via cautelare, provvedimenti provvisori, sostitutivi o modificativi dell'atto impugnato fino al momento della definizione della pratica.

A tale carenza legislativa si accompagna tuttora l'assenza di una normativa concernente la legittimazione processuale del difensore civico, che, giova rilevarlo, non è organo della regione, ma costituisce una particolare struttura, cui la legge 127/97 ha demandato le stesse funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione, di informazione, nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato che i rispettivi ordinamenti attribuiscono nei confronti delle strutture regionali. Al tempo stesso, nell'ipotesi di impugnativa dei provvedimenti assunti, deve essere assicurata la difesa da parte dell'avvocatura regionale. Anche di tale problematica ha preso atto il Consiglio regionale nell'ordine del giorno del 28 settembre u.s. e la relativa normativa risulta in corso di approvazione.

Anche la regolamentazione dell'attività dell'ufficio, nell'ipotesi d'impedimento del difensore civico, attraverso la previsione del compimento, in ogni caso, di attività di carattere urgente, risulta oggetto di normativa in corso di approvazione. I principi dell'indipendenza, dell'accessibilità all'ufficio, della flessibilità e della credibilità hanno governato l'attività di questo difensore civico, che frequentemente ha svolto un'attività rivolta alla chiarificazione, alla spiegazione e, ancora, alla sdrammatizzazione di certi problemi. Nelle precedenti relazioni è stato affrontato il problema relativo ai contributi economici richiesti ai parenti degli assistiti da parte di strutture socio-sanitarie assistenziali, attraverso il richiamo all'obbligo alimentare.

A tal fine è stato rilevato che l'obbligo patrimoniale può essere imposto solo dalla legge (art. 23 Costituzione), che la normativa vigente non prevede rivalse di sorta nei confronti dei parenti da parte dell'ente che ha erogato l'assistenza e che la prassi, talvolta seguita, del ricorso da parte dei comuni alla normativa concernente l'obbligo alimentare non può essere condivisa, in quanto i soggetti di tale obbligazione sono, da un lato, l'avente diritto (che non può certo identificarsi con l'ente pubblico) e, dall'altro, l'obbligato, per cui la relativa azione è proponibile solo nell'ambito di questi soggetti.

É stato a suo tempo osservato che non è proponibile da parte dell'ente pubblico l'azione di regresso nei confronti dei coobbligati agli alimenti; prestazioni assistenziali ed obblighi alimentari, infatti, rispondono a presupposti diversi, non sussidiari gli uni rispetto agli altri, costituiti, da un lato, dall'obbligo preminente per lo Stato di garantire l'assistenza e, quindi, la salute e, dall'altro, dall'esigenza, circoscritta all'ambito famigliare, di provvedere l'avente diritto dei mezzi di sussistenza, ove il soggetto non sia in grado di procurarseli con il proprio lavoro.

Sono state poi escluse l'ipotesi di un ingiustificato arricchimento per il parente tenuto alla corresponsione degli alimenti, finché questi non vengano richiesti dall'avente diritto e sia conseguentemente sorto l'obbligo del pagamento ed anche la proponibilità dell'azione surrogatoria, per la considerazione che tale mezzo processuale, sussi-diario, ha come presupposto il mancato esercizio di azioni di cui il debitore trascuri la proposizione, facendo, peraltro, salva l'ipotesi di accordi convenzionali fra le parti interessate. L'entrata in vigore il 27.7.1999 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il regolamento delle modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, non viene minimamente a inficiare le osservazioni precedenti.

La disciplina concernente i criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, non interferisce, infatti, con la normativa in materia alimentare, in quanto nel decreto sovramenzionato il nucleo familiare del richiedente viene preso esclusivamente in considerazione per il calcolo dell'I.S.E.E. e non ad altri fini, vale a dire solo per valutare in concreto le condizioni economiche di chi va ammesso al godimento di prestazioni sociali agevolate. I piani concernenti gli obbligati agli alimenti - disciplinati dalla legge - e i soggetti presi in considerazione dal regolamento ai fini e per gli effetti dell'I.S.E.E. (la famiglia anagrafica) non coincidono; tanto meno la normativa regolamentare in questione prevede che l'obbligazione alimentare possa essere richiesta dalla pubblica amministrazione, la quale, perciò, non risulta titolare di alcuna azione alimentare.

D'altro canto, nei confronti della pubblica amministrazione non viene ad operare alcuna limitazione dei livelli generali di assistenza. Nell'ambito delle molteplici situazioni su cui è intervenuto questo difensore civico, particolare rilievo va infine dato alle disfunzioni riscontrate in certe strutture sanitarie; ancora l'intervento in questione è stato chiesto nell'ambito di taluni concorsi specie in ordine all'attività delle commissioni esaminatrici.

Frequentemente poi è stato richiesto anche l'intervento su problemi urbanistici, limitatamente alle funzioni regionali delegate ai comuni.

4) La Legge 15.5.97 n. 127

Si è rilevato nelle precedenti relazioni che l'applicazione della normativa di cui agli artt. 16 (1° e 2° comma) e 17 (45° comma) della legge 127/97, come modificata dalla L. 16.6.1998 n. 191, ha dato luogo a problemi di carattere interpretativo.
a) Secondo l'art. 16 sovramenzionato, il difensore civico può svolgere su istanza di cittadini singoli o associati nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato (eccezione fatta per le materie relative alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla giustizia), le stesse funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione che l'ordinamento regionale gli riconosce, seguendo ovviamente, il "modus procedendi" stabilito dalla normativa regionale, situazione che impone, indubbiamente, la necessità di un coordinamento delle diverse normative regionali concernenti le modalità di tali interventi.
Fra gli altri, gli interventi di questo ufficio hanno ancora interessato:
a) l'A.N.A.S.
b) l'I.N.P.S.
c) l'I.N.P.D.A.P.
d) il Provveditorato agli Studi, specie in materia pensionistica
e) la Direzione provinciale del tesoro
f) la Prefettura, con particolare riferimento alla corresponsione delle indennità spettanti agli invalidi civili.
È stato, fra l'altro, frequentemente richiesto l'intervento dell'ufficio su problemi di accesso a pubblici documenti; in tali casi, essendo l'impugnativa del provvedimento di diniego di competenza del T.A.R., l'ufficio si è limitato ad illustrare ai ricorrenti e all'ente pubblico la normativa applicabile.
Numerosi interventi hanno, infine, avuto per oggetto problemi di trasparenza e partecipazione all'attività amministrativa, di inquinamento e, ancora, di indebita percezione dei tributi e di tardiva restituzione dei tributi stessi.
A tutt'oggi l'attività dell'ufficio è stata esercitata nell'ambito dell'informazione e della sollecitazione.
b) L'art. 17, comma 45, della legge 127/97 stabilisce che, qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale, ove costituito, nomina un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
L'applicazione di tale normativa ha sollevato anche nell'anno decorso numerosi problemi.
É stato anzitutto osservato che questa particolare competenza del difensore civico regionale, attraverso la nomina all'ente di un sostituto, che agisce in nome proprio, va ricondotta all'esercizio di poteri di supremazia, che si estrinsecano, in via generale, nella vigilanza sull'operato degli enti minori.
Lungi dallo svolgere un'attività di carattere mediatorio, lo Stato, incide così, in modo immediato e diretto, sulla vita amministrativa dell'ente locale (comune, provincia).
Poiché la Costituzione (artt.115, 128) garantisce l'autonomia degli enti locali, lo scrivente si è già posto il problema concernente la legittimità costituzionale della norma in esame, rilevando che l'autonomia degli enti territoriali, riconosciuta dalla Costituzione, va pur sempre circoscritta nell'ambito determinato dall'ordinamento generale, il quale, riserva proprio allo Stato (art. 115 della Costituzione) la formulazione dei principi generali che regolano l'autonomia regionale e ammette, fra l'altro, espressamente (art. 126 della Carta Costituzionale) anche lo scioglimento dell'organo deliberativo dell'Ente Regione e il funziona-mento di una particolare struttura sostitutiva.
Alla luce di questa premessa e della considerazione che per i comuni e le province i principi regolatori della loro autonomia sono rimessi alla competenza del legislatore ordinario, il tipo di sostituzione previsto dall'art. 17, comma 45, della legge 127/97, non sembra contrastare, come si è rilevato nella precedente relazione con i principi generali enunciati dal legislatore costituzionale.
Il procedimento di cui all'art. 17, 45° comma, non sembra, d'altro canto, riconducibile ad un controllo in senso tecnico, nel quale di regola, è esclusa ogni attività di carattere surrogatorio o modificatorio degli atti controllati, ma sembra derivare, invece, da una determinata posizione di supremazia e di vigilanza da parte dello Stato nei confronti degli enti minori.
Tali considerazioni inducono, quindi, a ritenere infondati i dubbi sollevati sulla legittimità della norma in esame. *
Va poi rilevato che il difensore civico non é un organo della regione, né esercita alcuna attività di controllo sugli atti regionali, per cui, anche per questa ragione, é giocoforza ritenere che la norma in questione non ha attribuito al difensore civico alcun controllo immediato e diretto in senso tecnico degli atti ritardati o omessi da parte dei comuni e delle province.
Il difensore civico regionale sembra, in definitiva, operare, nel caso d'inattività o di ritardi da parte dell'ente pubblico, attraverso una verifica in via incidentale della legittimità dell'atto, sostituendosi all'organo istituzionalmente preposto alla sua formazione.
La sostituzione commissariale, in cui si estrinseca una particolare competenza straordinaria, di ordine funzionale, riveste carattere eccezionale, nel concorso di situazioni eccezionali (omissioni e ritardi).
La norma in questione, torna, cioè, applicabile, solo nel concorso di omissioni o ritardi, costituendo regola generale la tempestiva formazione degli atti amministrativi da parte dei comuni e delle province; essa non é perciò suscettibile d'interpretazione analogica e tale eccezionalità si atteggia anche nella brevità del termine entro il quale il commissario ad acta deve operare.
L'atto omesso o ritardato deve essere, secondo l'art. 17, comma 45, "obbligatorio per legge", per cui se l'accertamento della obbligatorietà costituisce oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo, la sostituzione commissariale può avere luogo solo nel momento dell'accertamento giurisdizionale dell'obbligo. **
Tale "obbligatorietà per legge" può, anzitutto, derivare da un'espressa disposizione di legge (si veda a questo proposito l'art. 17, commi 91 e 93, della legge 127/97, il quale sancisce espressamente l'obbligatorietà della forma-zione dei regolamenti comunali concernenti il diritto di accesso ai documenti, da adottarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decorso il quale, l'adozione avviene da parte del commissario ad acta, nominato dal CO.RE.CO).
Altrimenti, il requisito della "obbligatorietà" va desunto dall'ordinamento, attraverso l'individuazione degli effetti che l'atto è destinato a produrre.
Sotto un altro aspetto, la "obbligatorietà" dell'atto deve essere desunta dagli interessi garantiti dall'ordinamento nei confronti di determinati soggetti, che, altrimenti, non potrebbero conseguire quelle utilità che l'ordinamento riconosce loro e che non sono suscettibili di essere altrimenti conseguite.
In definitiva, come si è osservato nella precedente relazione, l'individuazione degli elementi costitutivi dell'atto deve avere luogo necessariamente secondo il paradigma previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di considerare elementi o situazioni nuove; altrimenti, l'atti-vità sostitutiva viene a risolversi nella formazione di un atto amministrativo diverso.
L'atto obbligatorio per legge, deve, cioè essere vincolato nell'an, nel quando e nel quomodo; siffatto quomodo non si atteggia certo in termini di obbligatorietà, se risulta frutto di discrezionalità politica. Ammissibile appare, invece, l'attività sostitutiva nell'ambito di una discrezionalità meramente tecnica.
Affermato il carattere eccezionale della formazione dell'atto attraverso il commissario, si pone il problema del concorso di questa misura con rimedi alternativi specifici.
Sembra in questo caso necessario accertare se il rimedio alternativo specifico sia rivolto, in modo immediato e diretto, a fare venire meno l'inadempimento dell'ente locale ad un obbligo di legge; in questo caso ritengo che debba essere provveduto secondo il rimedio alternativo specifico e non in termini del controllo sostitutivo previsto dall'art. 17 comma 45 della legge 127/97.
Nell'ambito di questa problematica si è posto il problema della vigenza della normativa regionale precedente, concernente la nomina del commissario ad acta nel corso di particolari situazioni relative ad atti omessi o ritardati da parte delle province.
Questo difensore civico regionale, richiesto dalla Giunta regionale di assumere le determinazioni di competenza, consistenti nella nomina di un commissario ad acta, a seguito del decorso del termine concesso alle amministrazioni provinciali di Torino e Novara, per la formazione dell'atto amministrativo obbligatorio di cui all'art. 6 n. 7 della L.r. 4/9/96 n.70, secondo cui le province sono tenute a recepire le osservazioni della Giunta regionale ai fini della formazione dei piani faunistico-venatori provinciali, ha ritenuto che la richiesta in questione veniva a collocarsi nell'ambito dell'esercizio del potere sostitutivo di cui la Giunta risultava tuttora titolare ai sensi della citata legge regionale n. 70, nell'ambito, cioè, della competenza funzionale riconosciutale, (ribadita, in termini generali, dall'art. 14 della L.r. 19/19/98 n. 356). Pertanto, affermata la vigenza della normativa anteriore alla legge 127/97, sul presupposto che a norma dell'art. 118, comma 3°, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni amministrative può avere luogo direttamente, ovvero a mezzo di strutture facenti parte dell'ente pubblico, nel caso concreto, attraverso l'avvalimento del difensore civico, (il quale viene così ad esercitare un'attività in nome e per conto dell'ente stesso, normativamente indicato quale titolare della funzione stessa, senza che ciò determini alcun spostamento di competenza), procedeva alla chiesta nomina del commissario, secondo la L.r. 4/9/96 n.70 sovramenzionata.
La nomina dei commissari ad acta è stata, inoltre, richiesta nel concorso di situazioni, concernenti:

  • la ripetizione nei confronti di comuni di spese per la cremazione
  • l'accesso a documenti e atti pubblici negato da un comune
  • la mancata approvazione di conti consuntivi da parte di comuni
  • la mancata notifica di atti richiesti dall'ufficio I.V.A. ai messi comunali
  • la mancata approvazione di strumento urbanistico

Nella precedente relazione lo scrivente nel concludere che occorre fornire al difensore civico strumenti e risorse adeguati, proponeva l'istituzione di un osservatorio per la tutela dei diritti dei cittadini al fine della creazione di un sistema informativo permanente, avente per oggetto non solo i confronti fra i difensori civici, ma anche i necessari contatti con il mondo della ricerca e con la collettività.
Anche tale richiesta è stata favorevolmente apprezzata dal Consiglio regionale nell'ordine del giorno del 28 settembre col proporre l'istituzione di una banca dati sulla difesa civica. Questa struttura risulta ora in stato di allestimento.

 

Torino, 14 gennaio 2000

 

* Il Consiglio regionale della Lombardia ha invece fatto propri i dubbi di legittimità della norma in questione sollevati dal difensore civico regionale (v. relazione per l'anno 1998 pag. 211).

 

** Il problema concernente l'applicabilità della normativa anche agli atti delle comunità montane è stato risolto positivamente dallo scrivente sul riflesso che secondo l'art. 49 della legge 142/90 le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i comuni e le province si applicano, fra l'altro, alle comunità montane.



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