Europa, migranti, frontiere - page 24

Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e accoglienza dei profughi nell’Unione europea
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diritto in particolare può incontrare un limite nella tutela di un altro diritto, anch’esso
fondamentale ma concorrente. Per esempio la libertà di stampa è limitata dal diritto a non
essere diffamati. In nome della tutela di un certo diritto si può così arrivare fino a giustificare
la negazione di altri, come nel caso del diritto di circolazione, che può essere limitato in nome
del diritto alla sicurezza o di quello alla salute.
La relatività dei diritti è stata inoltre evidenziata dal filosofo del diritto Luigi Ferrajoli da
un altro punto di vista, che percorre orizzontalmente l’intero ambito dei diritti fondamentali
sulla base della loro titolarità. Questa prospettiva evidenzia come alcuni diritti sono dell’uomo,
o della “personalità”, mentre altri diritti sono del cittadino, o di cittadinanza. Se i diritti della
personalità spettano a tutti gli uomini in quanto uomini, ossia in quanto persone, i diritti di
cittadinanza spettano solo a coloro che detengono, appunto, la cittadinanza. La differenza
fondamentale sta nel fatto che i primi sono inclusivi e in quanto tali universali, mentre i secondi
escludono dalla titolarità una buona fetta di umanità, tra cui in particolare i migranti
internazionali. Come osserva Ferrajoli, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
del 1789 in avanti, uomo e cittadino formano due distinti status della persona in tutte le Carte
costituzionali, compresa quella italiana.
In linea generale i diritti civili sono della persona, mentre i diritti politici sono diritti di
cittadinanza. Questo non esclude che un ordinamento allarghi certi diritti politici ai non
cittadini, come nel caso del riconoscimento del diritto di voto a certe condizioni per gli stranieri
in paesi tra cui la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, i Paesi Bassi e la Spagna.
Allo stesso modo, alcuni diritti civili possono essere affermati nei diversi ordinamenti non
come diritti universali ma riservati ai soli cittadini. È il caso della libertà di circolazione e di
soggiorno, come stabilita per esempio dall’articolo 16 della Costituzione italiana.
I diritti sociali possono essere in parte della persona e in parte del cittadino. Per quanto
riguarda alcuni diritti di particolare rilevanza per i migranti, è interessante notare che
nell’ordinamento italiano sono della persona i diritti alla salute e all’istruzione (rispettivamente
artt. 32 e 34 Cost.), mentre sono di cittadinanza i diritti al lavoro e all’assistenza sociale
(rispettivamente artt. 4 e 38 Cost.).
Sulla base della distinzione tra diritti della persona e diritti del cittadino, si può
considerare la relatività dei diritti sotto un terzo profilo, di natura storica. Infatti, col mutare
delle condizioni storiche, muta anche il valore attribuito a certi principi. Mentre all’origine
dello Stato nazionale la cittadinanza costituiva un fattore di inclusione e di pacificazione, oggi
la cittadinanza è diventata l’ultimo fattore di esclusione e di discriminazione, in aperta
contraddizione con l’affermata universalità e uguaglianza dei diritti fondamentali.
Così, i diritti di cittadinanza proclamati dalla Costituzione italiana citati sopra entrano in
conflitto con quelli corrispondenti stabiliti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite. Per la
Dichiarazione del ‘48 sono infatti universali tanto la libertà di movimento, art. 13, quanto il
diritto al lavoro, art. 23, che il diritto all’assistenza sociale, art. 22.
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