Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione
Ma quale idea di libertà esprime il titolo V? Sappiamo infatti che il principio è
molto vasto e che per essere compreso necessita di essere specificato, rispondendo
alla domanda: libertà di fare che cosa?
Nella teoria politica, il concetto di libertà, che sta alla base del moderno stato
liberale e democratico, si definisce, per quanto attiene alla libertà “civile” o
“negativa” (“negativo” in senso logico), come “assenza di impedimento o di
costrizione”
1
. Tra le libertà negative sono compresi i diritti fondamentali alla vita,
alla proprietà, di opinione, di associazione, di religione, inclusa la libertà di
movimento. Come ha scritto Norberto Bobbio, “la libertà civile o negativa
comprende tanto l’assenza d’impedimento, cioè la possibilità di fare, quanto
l’assenza di costrizione, cioè la possibilità di non fare”
2
. Coincide con la sfera di non
intervento della politica e della legge nella vita di ciascun individuo. Vi è poi
l’accezione “positiva” di libertà, intesa come autodeterminazione o autonomia. In
questo senso, la libertà coincide con la facoltà dell’individuo di partecipare alle
decisioni pubbliche; un esempio di libertà positiva, all’interno di un sistema
democratico rappresentativo, è il diritto di voto.
Invece, la nozione di libertà considerata dal trattato europeo sotto il titolo ad
essa dedicato è limitata al principio di “assenza di controllo sulle persone all’atto
dell’attraversamento delle frontiere interne” (art. 77 TFUE)
3
. In altre parole, la
libertà che il titolo V si propone di tutelare è quella di movimento all’interno delle
frontiere. Nella logica del diritto comunitario, tale nozione di libertà si integra e
completa con il principio della garanzia del “controllo delle persone e la
sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne”, che, va rilevato,
non sono forme di libertà. Anche nel Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea è dunque mantenuta la logica degli accordi di Schengen. Questi ultimi
infatti, nati per rispondere alle esigenze di costruzione di un libero mercato,
stabiliscono, insieme, da un lato il principio della libera circolazione all’interno
dello spazio europeo e, dall’altro lato, quello del rafforzamento delle frontiere
verso l’esterno.
La struttura stessa del titolo V è significativa, in quanto inquadra le politiche
dell’immigrazione nella questione più generale della sicurezza e della
cooperazione giudiziaria
4
. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprende
infatti settori che vanno dalla gestione delle frontiere esterne dell’Unione alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, includendo le politiche di asilo
1
Cfr. la voce “Libertà” scritta da N. Bobbio per l’
Enciclopedia del Novecento
, ripubblicata in N. Bobbio,
Eguaglianza e libertà
, Einaudi, Torino 2009.
2
Ibid
., p. 46.
3
“L’Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a
prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne; b) garantire il
controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne; c)
instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne” (art. 77, par. 1,
TFUE).
4
Il titolo V è articolato nei seguenti cinque capi: 1. Disposizioni generali, 2. Politiche relative ai controlli
alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, 3. Cooperazione giudiziaria in materia civile, 4. Cooperazione
giudiziaria in materia penale, 5. Cooperazione di polizia.
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