Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione - page 59

Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione
fondamentali in tutti i settori di sua competenza”
1
. La Convenzione, infatti, non è
un documento dell’Unione europea, bensì del Consiglio d’Europa, la principale
organizzazione internazionale di difesa dei diritti umani. Tutti i 47 stati membri
del Consiglio d’Europa, tra cui tutti i 28 stati membri dell’Ue, sono firmatari della
Convenzione, che tutela i diritti civili e politici fondamentali e prevede, con la Corte
europea dei diritti dell’uomo, organo del Consiglio d’Europa con sede a Strasburgo,
un meccanismo che permette di farli applicare.
Oltre agli stati nazionali, anche l’Unione europea ha facoltà di aderire alla
CEDU
2
. Sulle ragioni dell’adesione dell’Ue alla CEDU, resa peraltro obbligatoria
dallo stesso Trattato di Lisbona (art. 6, par. 2), è opportuno soffermarsi per capirne
l’importanza.
Sebbene l’Ue si fondi sul rispetto dei diritti fondamentali, di cui la Corte di
Giustizia dell’Unione europea garantisce l’osservanza, la CEDU e il suo meccanismo
giudiziario non si applicano, sul piano formale, agli atti dell’Unione. Diversamente,
tutti gli Stati membri dell’Ue, in quanto parti contraenti della Convenzione, hanno
l’obbligo di rispettare la CEDU, anche quando applicano o attuano la legislazione
dell’Ue.
L’adesione dell’Ue alla Convenzione rafforzerebbe la tutela dei diritti umani
in Europa, sottoponendo il sistema giuridico dell’Ue a un controllo esterno
indipendente. Permetterebbe inoltre di colmare alcune lacune in materia di tutela
giuridica conferendo ai cittadini europei una protezione nei confronti degli atti
dell’Unione pari a quella di cui godono già nei confronti degli Stati membri
3
.
I valori fondamentali dell’Unione sono, secondo il Programma di Stoccolma,
alla base dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti.
Secondo il documento, “un’immigrazione ben gestita può essere di beneficio a tutti
i soggetti in causa” (cap. 6). Per quanto riguarda l’asilo, si ribadisce che l’istituzione
di un sistema europeo comune resta un obiettivo politico chiave
4
.
Il Programma di Stoccolma insiste sull’importanza di un approccio basato
sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente e, a caposaldo
della politica di integrazione, pone la “
garanzia di diritti e obblighi analoghi a quelli
dei cittadini dell’Unione
5
. Questo è un punto di estrema rilevanza, in quanto
stabilisce il principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza, vale a
1
Programma di Stoccolma, cap. 2.1.
2
La base giuridica dell’adesione dell’Ue alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), è formulata all’art. 59, par. 2: “L’Unione europea può
aderire
alla
presente
Convenzione”.
Testo
CEDU:
3
Consiglio d’Europa
4
La realizzazione di un sistema europeo comune di asilo è un principio ripreso dalla Terza relazione
annuale sull’immigrazione e l’asilo del 2012, COM(2012)250, a garanzia di eguali modalità di protezione
ai profughi in tutti gli stati e di politiche comuni di accoglienza. Cfr.
5
Programma di Stoccolma, cit., cap. 6.1.4. Il corsivo è mio. Cfr. anche l’Agenda europea per
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, COM(2011)455 def., 20/07/2011
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