Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione
certi ambiti esercita una competenza di tipo concorrente, mentre in altri è limitata
alla competenza di sostegno. In caso di competenza concorrente, sia l’Ue sia gli
stati membri possono adottare atti vincolanti; invece, nell’altro caso, l’Unione non
dispone di potere legislativo, ma può solamente sostenere o coordinare l’azione
degli stati membri, senza interferire nell’esercizio delle competenze statali.
A loro volta, tutte le competenze dell’Unione sono comunque regolate dai tre
principi fondamentali, che ci pare opportuno ricordare: di attribuzione, per cui
l’Unione dispone soltanto delle
competenze
che le sono attribuite dai trattati; di
proporzionalità, per cui l’esercizio delle competenze si limita a quanto necessario
per il conseguimento degli
obiettivi
stabiliti dai trattati; di sussidiarietà, per cui, nel
caso delle competenze concorrenti l’Ue può intervenire solo se è in grado di agire
in modo più efficace rispetto agli stati membri (art. 5 TUE). Apportare modifiche
alla ripartizione delle competenze è molto difficile, in quanto sono necessari
l’accordo di tutti gli stati membri e la revisione dei trattati (art. 48 TUE).
Gli obiettivi e le competenze relativi all’immigrazione sono formulati al capo
2 del titolo V TFUE, insieme ai controlli delle frontiere e all’asilo. In particolare gli
obiettivi sono indicati paragrafo 1 dell’art. 79: “L’Unione sviluppa una politica
comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei
flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente
soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato
dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani”.
Per il conseguimento degli obiettivi, l’Unione può intervenire,
conformemente a quanto stabilito al par. 2, art. 79 TFUE, nei seguenti settori: “a)
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri
di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti in uno stato membro, comprese le condizioni che
disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; c)
immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; d) lotta contro la tratta degli
esseri umani, in particolare donne e minori”.
A grandi linee, possiamo dire che le competenze dell’Unione esprimono
l’assegnazione di obiettivi quali la gestione dei flussi migratori, la
regolamentazione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti,
la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione clandestina. A queste sono collegate
le competenze relative ai controlli alle frontiere e alla materia dell’asilo.
Gli stati membri si riservano tuttavia la prerogativa sulla gestione dei flussi a
livello quantitativo (art. 79, par. 5 TFUE) e, questione di estrema rilevanza,
sull’integrazione (art. 79, par. 4 TFUE). Su queste materie, dunque, l’Unione non ha
potere legislativo. L’integrazione può essere promossa soltanto indirettamente,
attraverso il sostegno, nel rispetto delle competenze nazionali. Quindi, l’Ue non
può delineare strategie dell’integrazione, ma può stabilire un quadro per il
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